CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 ottobre 2025
Cassazione n. 29903/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13137/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- -controricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA]', elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che larappresenta e difende -controricorrente- -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] ROMAn.7051/20/16 depositata il 18/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 7051/20/16 del 18/11/2016 , la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 3093/52/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. (di seguito TTC) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2009. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso al fine di recuperare l’imposta indebitamente detratta e rimborsata alla società contribuente, non essendo detraibile l’IVA in favore di agenzie di viaggi e turismo non stabilite nella UE. 2.AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.TTC resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale anch’esso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente evidenziato che, in data 28/10/2025, le parti hanno depositato istanza congiunta con la quale chiedono un rinvio per definire la conciliazione della presente controversia. 2.La causa va, dunque, rinviata a nuova udienza tenuto conto dei tempi delineati dagli istanti. P.Q.M La Corte rinvia la causa all’adunanza ca