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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15587/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40859/23 MAzzoccHErri OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché meramente reiterativo dell'atto di appello e, comunque, manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; che su tale punto la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente valorizzato i numerosi precedenti del ricorrente, anche specifici e recenti, i quali ostano ad una valutazione prognostica di segno positivo; che i rilievi difensivi circa il positivo contegno del ricorrente in carcere e il percorso di riabilitazione di natura terapeutica sono stati valutati dal giudice di appello e correttamente ritenuti subvalenti rispetto alla notevole capacità a delinquere del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40859/23 MAzzoccHErri OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché meramente reiterativo dell'atto di appello e, comunque, manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; che su tale punto la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente valorizzato i numerosi precedenti del ricorrente, anche specifici e recenti, i quali ostano ad una valutazione prognostica di segno positivo; che i rilievi difensivi circa il positivo contegno del ricorrente in carcere e il percorso di riabilitazione di natura terapeutica sono stati valutati dal giudice di appello e correttamente ritenuti subvalenti rispetto alla notevole capacità a delinquere del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 15587/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris