CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17614/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 della Corte d'appello di Roma.Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] recchione,rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta,ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.La Corte di appello di Roma confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] due rapine aggravate - la prima consumata e la seconda tentata - ai danni diuna persona di nazionalità bangladese, oltre che per le lesioni consumate inoccasione della seconda aggressione.2. Avverso tale sentenza ricorreva per Cassazione il difensore di MarianMartafoui, che deduceva:2.1.violazione di legge (art. 512 cod. proc. pen.) e vizio di motivazionel'acquisizione del verbale della persona offesa ai sensi dell'art. 512 cod. proc.pen. sarebbe illegittima in quanto le ricerche prodromiche all’acquisizione nonsarebbero state effettuate nei confronti dell'offeso udito identificatonell’immediatezza dei fatti ma nei confronti di una persona di sesso femminile(tale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 febbraio 1988, laddove l’offeso eraMiah Shamin di sesso maschile); l'erroneità delle ricerche si ricavava dalladiversità del nome, del sesso, della data di nascita e del domicilio (che era inRoma non in viale Etiopia, ma in via Conca d’oro come emergeva dallaannotazione di polizia giudiziaria del 25 agosto 2021 acquisita agli atti deldibattimento);2.2.violazione di legge e vizio di motivazione: la conferma dellaresponsabilità sarebbe fondata su una motivazione contraddittoria in quanto lacontestazione riferiva di un'aggressione effettuata prima con un bastone e poicon la bottiglia di vetro frantumata, mentre gli operanti avrebbero sorpreso ilricorrente mentre agitava un bastone e non una bottiglia; inoltre non sarebbestato rinvenuto il denaro provento della rapina.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe il secondo.Le ricerche propedeutiche alla acquisizione del verbale delle dichiarazionipredibattimentale ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., come dedotto, risultanoessere state effettuate nei confronti di persona diversa da quella identificatacome offesa. Il verbale di vane ricerche risulta, infatti, riferito a tale MihaiShahin, donna [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 febbraio 1988, laddove l’offeso era MiahShamin di sesso maschile.In materia di legittimità della acquisizione delle dichiarazionipredibattimentali dell’irreperibile si riafferma l’indispensabilità di ricerchecomplete ed adeguate; sul punto, con giurisprudenza che si condivide è statodeciso che non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previstedall'art. 159 cod. proc. pen., ma è necessario che il giudice compia tutti gliaccertamenti sulla causa dell'irreperibilità, attraverso rigorose e accurateverifiche, se del caso da effettuarsi anche in campo internazionale (tra le altre:Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195 – 01; Sez. 1, n. 14243 del26/11/2015, dep. 2016, N., Rv. 266601 - 01).Nel caso in esame il fatto che le ricerche siano state effettuate nei confronti diuna persona diversa da quella identificata come offesa, rende - allo stato –illegittima l’acquisizione delle sue dichiarazioni predibattimentali.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altrasezione della Corte di appello di Roma. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Roma.Così deciso, il giorno 26 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]