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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 09647/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'esclusione dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni lineari e logicamente corrette, non scrutinabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata con riferimento alla mancanza dei requisiti dello stato di necessità, quali l'attualità e l'inevitabilità del pericolo, che nel caso esaminato dalla corte d'appello non giunge ad integrare gli estremi di un grave rischio per l'incolumità della persona, la quale avrebbe potuto, anzi, fronteggiare il problema abitativo mediante l'attivazione di canali assistenziali alternativi), risolvendosi, peraltro, in una riproposizione di argomenti privi di correlazione e di confronto con la sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 3 marzo 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'esclusione dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni lineari e logicamente corrette, non scrutinabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata con riferimento alla mancanza dei requisiti dello stato di necessità, quali l'attualità e l'inevitabilità del pericolo, che nel caso esaminato dalla corte d'appello non giunge ad integrare gli estremi di un grave rischio per l'incolumità della persona, la quale avrebbe potuto, anzi, fronteggiare il problema abitativo mediante l'attivazione di canali assistenziali alternativi), risolvendosi, peraltro, in una riproposizione di argomenti privi di correlazione e di confronto con la sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 marzo 2026
Sentenza Cassazione n. 09647/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris