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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16962/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, riducendo l'importo dovuto alla parte civile a titolo di risarcimento del danno, la sentenza del Tribunale di Torino del 6 dicembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile.

2. Avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso [OSCURATO:PERSONA] sostenendo che la sentenza non è stata motivata e che l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. è costituzionalmente illegittimo laddove esclude che l'imputato possa proporre personalmente il ricorso per cassazione.

A tale ultimo proposito, deduce che tale disposizione normativa contrasta con l'art. 111, settimo comma, Cost., che prevede che avverso le sentenze è sempre ammesso ricorso in cassazione, e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 3, lett. c), CEDU e all'art. 48, secondo comma, della Carta di Nizza, che sono volti a garantire una difesa effettiva.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione;

4. L'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente è manifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, atteso che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, riducendo l'importo dovuto alla parte civile a titolo di risarcimento del danno, la sentenza del Tribunale di Torino del 6 dicembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile. 2. Avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso [OSCURATO:PERSONA] sostenendo che la sentenza non è stata motivata e che l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. è costituzionalmente illegittimo laddove esclude che l'imputato possa proporre personalmente il ricorso per cassazione. A tale ultimo proposito, deduce che tale disposizione normativa contrasta con l'art. 111, settimo comma, Cost., che prevede che avverso le sentenze è sempre ammesso ricorso in cassazione, e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 3, lett. c), CEDU e all'art. 48, secondo comma, della Carta di Nizza, che sono volti a garantire una difesa effettiva. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; 4. L'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente è manifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, atteso che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle
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