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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 48471/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:) PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa diretta a ribadire la ammissibilità dei motivi di ricorso ; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, e, in particolare, il primo, diretto a contrastare il giudizio di responsabilità, attinge un motivare non affetto da manifesta illogicità ( si veda pag. 4, dal secondo capoverso), non diversamente dal secondo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, rispetto al quale la sentenza impugnata, nel giustificare una penna apprezzabilmente superiore al minimo edittale ( si veda il punto 3, primi due capoversi), trova conforto in considerazioni puntuali e tutt'altro che incongrue, rese all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:) PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa diretta a ribadire la ammissibilità dei motivi di ricorso ; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, e, in particolare, il primo, diretto a contrastare il giudizio di responsabilità, attinge un motivare non affetto da manifesta illogicità ( si veda pag. 4, dal secondo capoverso), non diversamente dal secondo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, rispetto al quale la sentenza impugnata, nel giustificare una penna apprezzabilmente superiore al minimo edittale ( si veda il punto 3, primi due capoversi), trova conforto in considerazioni puntuali e tutt'altro che incongrue, rese all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 48471/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris