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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 11246/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bergamo visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bergamo che, in accoglimento dell'appello del P.M. ed in riforma del decreto di rigetto del G.i.p. di Bergamo, previa riqualificazione dei fatti provvisoriamente contestati nel delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., in luogo dei delitti di cui agli artt. 640-bis, 477 - 482, con riferimento all'art. 484 cod. pen., ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, della somma complessiva di euro 13.000,00.

Pressiani, quale legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, sulla base della contestazione provvisoria, avrebbe avuto accesso al credito garantito 1/] dallo Stato attraverso il Fondo di Garanzia per le Piccole e [OSCURATO:PERSONA] per una somma corrispondente ad euro 13.000,00, allegando, quale documentazione a sostegno della richiesta, una bozza di dichiarazione dei redditi relativa all'annualità del 2018 per un ammontare di euro 52.195, in realtà mai presentata.

Il G.i.p. di Bergamo aveva negato la misura ablatoria richiesta dal P.M. che riteneva integrati i delitti di cui agli artt. 640-bis, 477 - 482, con riferimento all'art.484 cod. pen., sia in ragione della circostanza che il finanziamento era elargito da un soggetto privato (istituto di credito), sia per la mancanza di un profitto attuale e concreto che si realizzerà al momento dell'inadempimento dell'obbligo di restituzione, termine prima del quale la banca non potrebbe escutere la garanzia del Fondo.

Il Tribunale del riesame ha rilevato che la garanzia riconosciuta dallo Stato attraverso il Fondo di Garanzia previsto dalla

I. n. 662 del 1997, nella parte in cui consente di assegnare al privato tramite un istituto di credito un finanziamento senza le necessarie garanzie di norma richieste in casi simili ed in quanto destinata ad impegnare risorse pubbliche, costituisca una "erogazione pubblica" che comporta oneri a carico dello Stato che agisce attraverso lo stesso Fondo; ha, inoltre, messo in evidenza che la condotta del ricorrente doveva essere riqualificata ex art. 316-ter cod. pen. in assenza di induzione in errore dell'ente, venendo in rilevo la sola presa d'atto della documentazione prodotta attraverso un meccanismo privo di formalità ed automatico: la banca, secondo la ricostruzione del Tribunale, non aveva la necessità di attendere il giudizio di idoneità del Comitato di Gestione del Fondo di Garanzia. [OSCURATO:PERSONA] ha, pertanto, disposto il sequestro della somma di euro 13.000,00 poiché la garanzia concessa si atteggia come antecedente logico, giuridico ed economico e conditio sine qua non del finanziamento bancario che realizza il profitto confiscabile ex art. 322-ter cod. pen. 2.

Il ricorrente, nell'impugnare l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bergamo, deduce i motivi di seguito indicati.

2.1. Vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge "in relazione alla prova ed alla qualificazione giuridica" di cui all'art. 316-ter cod. pen.

Il ricorrente premette come il Tribunale sia pervenuto alla riqualificazione del delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen. in quello di cui all'art. 316-ter cod. pen. sulla base della natura pubblica assegnata alla garanzia prestata dallo Stato e tenendo ben distinto il differente piano dell'erogazione finanziaria dell'istituto di credito con valenza privata.

Poiché la garanzia dello Stato è sovrapponibile ad un contratto di fideiussione, il Tribunale avrebbe dovuto quantificare il profitto per accertare che fosse stata superata la soglia di punibilità prevista dal comma secondo dell'art. 316-ter cod. pen.

Risulterebbe invece erronea la quantificazione del "beneficio" in misura corrispondente all'ammontare dell'intero importo erogato, visto che la valutazione della garanzia non potrebbe avere un valore superiore al tre o, al massimo, cinque per cento annuo rispetto al complessivo ammontare del mutuo concesso, valore inferiore alla soglia di rilevanza penale prevista dall'art. 316-ter, secondo comma, cod. pen. 2.2.

Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. in ordine all'intervenuta riqualificazione della fattispecie di cui all'art. 640 bis cod. pen. in quella di cui all'art. 316-ter cod. pen.

La difesa rileva che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] ha indotto in errore il soggetto deputato al controllo ed alla verifica dei presupposti per mezzo dell'allegazione della bozza della dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 2018 mai presentata: la necessaria verifica, seppur formale, della documentazione da parte dell'istituto di credito avrebbe potuto condurre al diniego dell'erogazione del prestito, così palesandosi l'esistenza di una valutazione che può essere travisata tramite condotta truffaldina.

Il venire meno, pertanto dell'ipotizzata fattispecie di cui all'art. 316-ter, cod. pen. con l'integrazione del differente delitto di truffa ex art. 640-bis cod. pen. farebbe ritenere insussistente anche detto ultimo reato in assenza dei presupposti del danno altrui e dell'ingiusto profitto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. È incontestata, in questa sede, la circostanza che il ricorrente, allegando l'autocertificazione in cui dichiarava di aver registrato nell'ultimo esercizio contabile riferito all'anno 2018 ricavi pari ad euro 52.195,00, come dimostrato dalla bozza di dichiarazione fiscale, avesse indebitamente conseguito un finanziamento, garantito al cento per cento dal Fondo di Garanzia per le Piccole e [OSCURATO:PERSONA], erogato dall'[OSCURATO:PERSONA] per complessivi euro 13.000, nonostante non avesse mai presentato, in quanto evasore totale, nessuna dichiarazione dei redditi relativamente alle annualità intercorrenti tra il 2016 ed il 2018.

Per dare risposta ai motivi di ricorso si rende necessario effettuare un preliminare escursus che dia conto del se l'erogazione economica che il ricorrente ha conseguito da parte dell'istituto di credito privato, con garanzia del cento per cento prestata dal Fondo per le Piccole e [OSCURATO:PERSONA] - per utilizzare le parole del legislatore - costituisca un contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo comunque denominata, concessa o erogata dallo Stato ovvero da altri enti pubblici.

Solo all'esito si potrà rispondere alle censure che mettono in dubbio l'integrazione del delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen. e, in particolare, la rilevanza della garanzia dello Stato ai fini dell'esatta quantificazione dell'ammontare della somma indebitamente percepita.

Il dato risulta rilevante sia ai fini della definizione della consistenza quantitativa della confisca (e, in fase cautelare, del sequestro preventivo per equivalente), che della ancor più importante questione attinente alla soglia di rilevanza penale della condotta ex art. 316-ter, secondo comma, cod. pen. 3.

Ritiene il Collegio che la natura dell'erogazione, che viene indicata attraverso una comune terminologia che si ritrova sia nell'art. 316-ter cod. pen., che nell'art. 640-bis cod. pen., a cagione del carattere aperto del significato della citata locuzione - «contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee» - deve essere declinata in modo tale da farvi rientrare ogni tipo di aiuto di Stato comunque denominato, autorizzando un'interpretazione ampia della nozione di "erogazione pubblica".

3.1. Proprio l'uso del sintagma «altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate», autorizza un'interpretazione di ampia portata del significato da attribuire al contenuto dell'erogazione tale da ricomprendervi contributi e sovvenzioni, attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, tanto da ricondurre nella categoria dei finanziamenti gli atti negoziali che si caratterizzano per un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato (Sez. 6, n. 3362 del 28/09/1992, Scotti, Rv. 193155).

Questa Corte ha rilevato che integra il delitto di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen., l'indebito conseguimento di un voucher emesso da un ente pubblico per la frequentazione di un corso di formazione, atteso che il riferimento normativo alla concessione del beneficio economico, in alternativa alla sua erogazione, include anche la formale attribuzione del diritto alla prestazione pecuniaria (Sez. 6, n. 21317 del 05/04/2018, Pani, Rv. 272950).

Quanto ad ampiezza da assegnare al significato di "erogazione pubblica", la giurisprudenza di questa Corte nel suo massimo concesso, dopo aver smentito che la differenza tra le fattispecie previste dall'art. 316-ter e 640-bis cod. pen. fosse da ricercare nel differente contenuto dell'erogazione, ha escluso che il riferimento ai «contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate», potesse essere inteso in termini tecnici (Sez.

U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962); esplicito risulta il punto

3. della citata sentenza nella parte in cui evidenzia che «[...] Il riferimento sia dell'art. 316 ter sia dell'art. 640 bis c.p. a "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate" è infatti tanto deliberatamente generico da escludere che nella definizione delle fattispecie penali si sia inteso recepire un improbabile linguaggio tecnico [...]».

L'indirizzo è stato confermato anche dalla sentenza Pizzuto del 2010 (Sez.

U, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Rv. 249104) che ha ipotizzato l'integrazione del delitto previsto dall'art. 316-ter cod. pen. nella condotta dell'agente che attesta falsamente le proprie condizioni reddituali per poter fruire dell'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie e ospedaliere offerte dal [OSCURATO:PERSONA], in tal modo facendovi rientrare la produzione del profitto inteso quale risparmio di spesa ovvero, ottenimento di vantaggi che ricadono comunque a carico della comunità e correlato danno per l'ente pubblico. 3.2.

Analizzando il caso sottoposto a scrutinio, il Collegio reputa che il [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia per le Piccole e Medie imprese, istituito con I. 27 dicembre 2013, n. 143, abbia natura pubblica: l'ente è amministrato da un Consiglio di gestione a cui prendono parte membri nominati dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla [OSCURATO:PERSONA] - Regioni, oltre che da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze su indicazione delle associazioni rappresentative della categoria delle piccole e medie imprese (art. 1, comma 48, lett. a,

I. n. 143/2013).

La natura pubblica del Fondo, che si evince analizzando il dato soggettivo, viene altresì ribadita dalla peculiare natura giuridica della garanzia concessa che si connota quale forma di aiuto pubblico di Stato (in tal senso espressamente si pronuncia il D.M. del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] in data 13 maggio 2021) teso a favorire l'accesso al credito ed all'erogazione del finanziamento da parte degli istituti bancari alle imprese, in favore di soggetti che sarebbero irreparabilmente esclusi dai finanziamenti in assenza delle ordinarie garanzie negozialmente richieste da parte degli istituti di credito.

In tale contesto si inserisce l'intervento dello Stato che, proprio in occasione della diffusione della pandemia da COVID 19, ha utilizzato il citato Fondo quale strumento per consentire a soggetti fisici e giuridici in difficoltà, di accedere alle erogazioni che possono ritenersi avere carattere pubblico.3.3.

In termini generali, si rappresenta che tutti gli interventi del Fondo di Garanzia sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato italiano, tanto che, in caso di inadempimento da parte del Fondo, il soggetto-finanziatore che ha agito per l'escussione della garanzia, ma che non ha potuto soddisfare il proprio credito a causa dell'inadempimento o dell'incapienza del Fondo, potrà agire direttamente contro le casse statali.

Come pur messo in evidenza nella delibera n. 22 del 2020 della Corte dei Conti, il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente; i tassi di interesse, le condizioni di rimborso e gli altri profili negoziali sono lasciati all'autonomia delle parti anche se l'istituto di credito, poiché vede ridursi drasticamente il rischio (in realtà assente se non nei limiti cronologici da rispettare per esperire l'azione di rivalsa) dell'operazione commerciale garantita (per quel che in questa sede rileva) al cento per cento, può assicurare condizioni più favorevoli senza che sia necessario effettuare una differenziazione tra le diverse caratteristiche o la solvibilità dei soggetti economici che accedono all'erogazione.

Permane in capo al Fondo un onere di controllo documentale a campione in ordine alle dichiarazioni, alle informazioni fornite dai soggetti richiedenti e al rispetto degli adempimenti successivi all'ammissione.

Nel caso in cui dall'esame della documentazione inviata dal soggetto richiedente non risultino carenze e irregolarità, il Gestore propone al Consiglio di gestione di confermare la garanzia concessa; in caso contrario, il Gestore promuove il procedimento di inefficacia della garanzia o la revoca della concessione dell'agevolazione che si conclude con un provvedimento motivato del Consiglio, su proposta del Gestore, che delibera l'inefficacia o la conferma della garanzia e dell'agevolazione.

L'art. 13, comma 1, lett. m), del d.l. n. 23 del 2020 prevede, in favore dei soggetti beneficiari, la cui platea è stata ampliata con la legge di conversione, dei prestiti fino euro 25.000 (somma poi aumentata ad euro 30.000), che l'«intervento del Fondo centrale di Garanzia per le Piccole e [OSCURATO:PERSONA] è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza che sussista la necessità di attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo.

3.4. Seppure il Tribunale è pervenuto alla conclusione secondo cui la garanzia concessa dallo Stato attraverso il Fondo costituisca un'agevolazione o ausilio economico destinata ad impegnare risorse pubbliche certamente suscettibile di valutazione economica, ciò che in realtà rileva - in tal senso deve essere corretta la motivazione del Tribunale - è il complessivo carattere pubblico dell'erogazione del prestito garantito che il Collegio reputa rientri a pieno titolo nel concetto di «erogazione dello stesso tipo comunque denominato», come indicato nell'art. 316- ter cod. pen.

L'unitario contenuto dell'erogazione pubblica non si presta ad essere scisso (da un lato il prestito e dall'altro la garanzia dello Stato), come pur dedotto nell'impugnazione là dove la difesa del ricorrente vorrebbe assegnare alla sola garanzia un valore che ritiene non essere compatibile con il limiti fissati dalla soglia di penale rilevanza di cui al secondo comma dell'art. 316-ter cod. pen. e conferente rispetto al complessivo ammontare del sequestro.

Il finanziamento trova la sua causa proprio nella garanzia che lo Stato assegna alla finalità pubblica di impulso all'economia privata allo strumento negoziale posto in essere con la necessaria mediazione e partecipazione dell'istituto di credito.

Senza la garanzia il prestito non sarebbe stato concesso, mentre la stessa conferisce al prestito una funzione propriamente pubblicistica insita nella necessità di assolvere alle finalità proprie dell'ente pubblico che agisce tramite l'istituto bancario.

3.5. Sotto tale aspetto è importante osservare come, seppure il legislatore abbia inteso accelerare le procedure di finanziamento in favore dei privati richiedenti, non ha fatto venire meno l'attività del Fondo e del Comitato di Gestione del Fondo teso ad un controllo, anche se successivo, dei requisiti che sono alla base dell'erogazione, nonché della possibilità che, in assenza degli stessi, venga disposta la revoca della garanzia che, giocoforza, ha influenza sulla complessiva erogazione.

Sebbene la garanzia venga concessa automaticamente e i controlli del Comitato di Gestione del Fondo siano sempre successivi, il rilevamento di irregolarità, previa istruttoria partecipata, porta alla revoca della stessa ex art. 9 d.lgs. n. 123/1998 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese).

In particolare, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, fatta salva l'efficacia della garanzia nei confronti del soggetto richiedente, il Gestore del Fondo avvia il procedimento di revoca dell'agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario finale qualora i dati, le notizie o le dichiarazioni siano mendaci, inesatte o reticenti. [OSCURATO:PERSONA] di gestione, inoltre, mantiene un penetrante potere di accertamento che si realizza anche attraverso la richiesta di notizie e documenti in ordine alla situazione personale e patrimoniale del richiedente l'erogazione.

4. Tali elementi portano a ritenere che lo Stato abbia comunque fornito un contributo causalmente determinante all'erogazione del finanziamento, operando per il tramite di un istituto privato.Come osservato dai primi commentatori della legge, l'istituto di credito eroga il finanziamento grazie alla sostanziale assenza di rischio in caso di inadempimento, tanto che la verifica della documentazione allegata dalla parte è meramente formale e sostanzialmente indirizzata al Fondo di Garanzia per le Piccole e [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna possibilità di interferire sull'automatico "riconoscimento" del finanziamento sulla base di parametri predeterminati.

L'automatismo nell'erogazione della garanzia consente di concludere per l'esistenza dell'intima connessione tra garante e garantito tale da inferire la sostanziale riferibilità al primo del finanziamento (la cui natura pubblica è stata ampiamente sopra illustrata) materialmente corrisposto dall'istituto di credito.

5. Tali conclusioni sono confortate anche dall'indirizzo interpretativo della Corte di cassazione civile che ha avuto modo di ritenere la natura privilegiata degli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia (Cass. Civ., Sez. 1, n. 2664 del 30/01/2019, Rv. 652683 - 01); la decisione ha analizzato la fattispecie relativa all'assunzione di garanzia da parte di "SACE" s.p.a. (Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, società controllata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].), ente che risulta sovrapponibile al Fondo di Garanzia per le Piccole e [OSCURATO:PERSONA] quanto a natura giuridica pubblica.

La citata sentenza parte dal presupposto che il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 non pone una definizione del termine "finanziamento" che ricomprende, oltre ad operazioni di mutuo e di erogazione diretta di denaro, anche attività diverse e nello specifico: il rilascio di garanzie e impegni di firma (art. 1, comma 2, lett. f e 47 T.U.B.); strutture negoziali di stampo partecipativo e operazioni di finanza strutturata (art. 2447-decies cod. civ.); operazioni di acquisto di crediti a titolo oneroso, di apertura di credito documentaria, di avallo e di girata (art. 106 T.U.B.).

Significativo è, ad esempio, l'art. 2647 cod. civ. che fa rientrare nella nozione di "finanziamenti dei soci" delle s.r.l. anche le prestazioni di garanzia.

Ai fini del riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, nell'alveo del termine "finanziamenti" di cui al medesimo articolo deve essere ricompresa la totalità degli interventi di cui al precedente art. 7, comma 1, e, dunque, anche la concessione di garanzia.

La citata decisione ha osservato che l'art. 9, comma 5, parlando di "finanziamento" in senso generico e non in senso tecnico, ricomprende ipotesi più ampia di quella di cui all'art. 7, comma 1, che fa, invece, riferimento al finanziamento agevolato.

Quindi il d.lgs. opera un richiamo atipico (richiamo atipico agli strumenti disciplinati dalla legge a sostegno dell'economia che, non a caso, evoca la stessa motivazione resa dalla sentenza di questa Corte a Sezioni Unite Carchivi, cit. nella parte in cui nega che l'esegesi che porta ad ampliare il significato del sintagma oggetto di analisi costituisca analogia in malam parte non consentita in materia penale) senza limitare gli interventi protetti dal privilegio ad una singola tipologia di operazione.

In particolare, con riferimento alle concessioni di garanzia, la sentenza ha rilevato come la diversità strutturale tra le concessioni di garanzia ed il versamento diretto di denaro non comporti ricadute applicative di particolare rilevanza, dal momento che l'assunzione di un impegno da parte del garante nei confronti del terzo viene a determinare una posizione di rischio omologa a quella della consegna di una somma di denaro nelle mani del mutuatario.

Né costituisce ostacolo al riconoscimento del privilegio il fatto che non ne benefici il creditore che ha erogato il mutuo e che è avvantaggiato dalla garanzia.

Solo quest'ultima, infatti, insieme alle altre forme di intervento di cui all'art. 7, comma 1, d.lgs. cit., in quanto avente la propria causa nel sostegno pubblico delle attività produttive, costituisce la ragione di credito portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela e protezione (testualmente: «L'intervento di sostegno a mezzo di garanzia personale sembra proporre, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale non diversa da quella propriamente portata dalla concessione dei mutui o comunque dalle erogazioni dirette di somme all'impresa beneficiaria della protezione accordata dalla legge in discorso, con obbligo di restituzione delle somme medesime [...].

Secondo il principio espresso dalla norma dell'art. 2745 cod. civ., infatti, il privilegio trova comunque fonte nella legge, in ragione della peculiare «causa» che lo viene a sorreggere, per via del fatto, cioè, che l'ordinamento assume - in conformità ai valori espressi dalla Costituzione - una data ragione di credito come portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela e protezione [...] la concessione di garanzia (i.e.: l'impegno negoziale assunto nei diretti confronti del creditore) ha propriamente causa nell'intervento di sostegno pubblico [...]»).

In definitiva, la Corte di cassazione civile ricostruisce il rapporto negoziale tra soggetto erogatore privato, garante pubblico e soggetto finanziato, attraverso la valorizzazione del fattore rischio in capo allo Stato tale da assegnare al finanziamento ricevuto una complessiva valenza pubblicistica in ragione della causa in concreto ravvisabile dell'operazione.

6. Far rientrare l'erogazione realizzata attraverso un rapporto triangolare tra garante, concedente il finanziamento e finanziato, nell'ambito delle «erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee» non realizza un'estensione analogica del portato della norma incriminatrice, visto che il precetto viene in tal modo meglio definito in conformità alle finalità che hanno spinto il legislatore ad adempiere agli obblighi di incriminazione degli abusi non fraudolenti posti in essere per il conseguimento di pubbliche sovvenzioni, lesivi degli interessi finanziari dell'Unione del 26 luglio 1995, attuati per mezzo della

I. 29 settembre 2000, n. 300.

L'interpretazione, pertanto, non pone problemi di legittimità costituzionale sotto il profilo della determinatezza della norma penale, andando a delimitare il senso di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti "elastici", operazione che consente di assegnare a detta espressione un significato circoscritto attraverso la complessiva descrizione del fatto, l'analisi del contesto ordinamentale e delle finalità dell'incriminazione in cui la norma si colloca (sul punto, Corte cost., sent. n. 5 del 2004 secondo cui «[...] la verifica del rispetto del principio di determinatezza va condotta non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce [...]», sentenza che richiama i plurimi precedenti sullo stesso tema, tra cui, sentenze n. 34 del 1995; n. 31 del 1995; n. 122 del 1993; n. 247 del 1989; v., altresì, sentenza n. 263 del 2000; ordinanza n. 270 del 1997).

7. Invertendo l'ordine dei motivi seguito dalla difesa del ricorrente e tenuto conto che in questa sede sono deducibili unicamente i vizi di violazioni di legge e non i pur rappresentati vizi di motivazione, deve rilevarsi l'infondatezza della deduzione secondo cui la fattispecie in concreto realizzata e provvisoriamente contestata ex art. 316-ter cod. pen. al ricorrente sia sussumibile nell'ipotesi prevista dall'art. 640-bis cod. pen. 8.

Si rileva la correttezza dell'operata riqualificazione da parte dal Tribunale del riesame che ha ritenuto che non ci si trovasse di fronte alla fattispecie inizialmente contestata dal Pubblico Ministero ex agli artt. 640-bis cod. pen. e 477 - 482 con riferimento all'art. 483 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 445 del 2000, ma, in assenza di condotta decettiva, al meno grave delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., con conseguente assorbimento del delitto di falso provvisoriamente contestato al Pressiani attraverso il formulato capo b) (seppure al momento della decisione non fosse ancora nota la motivazione, nello stesso senso cfr. Sez. 6, n. 2125, del 24/11/2021, dep. 2022, Bonfanti, in corso di massimazione).

Questa Corte nel suo massimo consesso (Sez.

U, Carchivi, cit.), seppure intervenuta in ordine a differente tipologia di erogazione pubblica, ha ritenuto sussistere il delitto di indebita percezione di erogazione da parte dello Stato quando dalla condotta realizzata non consegua un'induzione in errore o un danno per l'ente erogatore (principio già in precedenza affermato, tra le altre, da Sez. 2 del 10/02/2006, Fasolo, Rv. 233449, Sez. 2, del 08/06/2006, Corsinovi, Rv. 234996).

Tale interpretazione, pur comportando un'obbligata riduzione dell'ambito di applicabilità dell'art. 316-ter cod. pen. facendovi rientrare le ipotesi del mero silenzio anti doveroso o quelle condotte che non inducono effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale, si spiega proprio con l'intento del legislatore del 2000, in adempimento di obblighi comunitari, di perseguire l'obiettivo di estendere la punibilità verso quelle condotte decettive non ricomprese nella fattispecie di truffa il cui «riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche» (Sez.

U, Carchivi, cit.).

L'atteggiarsi della falsa rappresentazione della realtà da parte dell'erogatore che comporti l'integrazione della truffa, l'accertamento dell'esistenza di un'induzione in errore, quale elemento costitutivo del delitto di truffa, ovvero la sua mancanza, con la conseguente configurazione del delitto previsto dall'art. 316- ter cod. pen., è ambito di giudizio che implica valutazioni di fatto riservate al giudice del merito, estranee all'attuale fase di legittimità limitata a censure ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

Sotto tale profilo, certamente non apparente (unico ambito se del caso sindacabile in tale contesto cautelare reale in ragione dell'inammissibile possibilità di porre cesure alla motivazione) risulta il provvedimento del Tribunale del riesame che, attraverso l'analisi della normativa che regola l'erogazione del finanziamento da parte dell'istituto di credito a favore dei soggetti che avevano visto compromessa l'attività imprenditoriale a causa dell'emergenza da COVID-19, per come disciplinata dal d.l. n. 23 del 2020 (cosiddetto "d.l. liquidità") - specie per quel che riguarda la disciplina precedente alla conversione in legge del decreto - ha evidenziato le ragioni che hanno fatto ritenere quella dell'istituto di credito erogante un'operazione cui conseguiva automaticamente il finanziamento senza che fosse possibile una preventiva valutazione di merito, visto che il rischio economico grava unicamente sul Fondo di Garanzia.

L'assenza di accertamenti sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni e la conseguente mancanza di induzione in errore in ordine alle condizioni richieste per l'accesso alla garanzia di Stato rende palese la sussunzione della condotta contestata, nei limiti di scrutinio dell'attuale fase cautelare, nell'ipotesi del delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., conformemente alla sentenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuti, Rv. 249104) secondo cui l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato riguarda «condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall'uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l'erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore 1 uti 1 perché in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale attestazione del richiedente».

9. Infondato risulta il primo motivo attraverso il quale il ricorrente deduce che la garanzia non opererebbe diversamente da una comune fideiussione e che, comunque, il valore della stessa non superava la soglia del penalmente rilevante contenuta nell'art. 316-ter, secondo comma, cod. pen., ambito di giudizio asseritamente carente di una specifica motivazione.

È sufficiente rinviare a quanto sopra evidenziato in ordine alla complessiva natura pubblica della erogazione ed all'efficienza causale del contributo pubblico sulla conclusione del contratto di finanziamento, in termini di indispensabilità per osservare che la somma di euro 13.000,00 indebitamente percepita è quella oggetto del contratto, che deve essere valutata quale elemento costitutivo, e supera ampiamente la soglia di euro 3.999,00 prevista dalla norma penale in esame.

10. Da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bergamo visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bergamo che, in accoglimento dell'appello del P.M. ed in riforma del decreto di rigetto del G.i.p. di Bergamo, previa riqualificazione dei fatti provvisoriamente contestati nel delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., in luogo dei delitti di cui agli artt. 640-bis, 477 - 482, con riferimento all'art. 484 cod. pen., ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, della somma complessiva di euro 13.000,00. Pressiani, quale legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, sulla base della contestazione provvisoria, avrebbe avuto accesso al credito garantito 1/] dallo Stato attraverso il Fondo di Garanzia per le Piccole e [OSCURATO:PERSONA] per una somma corrispondente ad euro 13.000,00, allegando, quale documentazione a sostegno della richiesta, una bozza di dichiarazione dei redditi relativa all'annualità del 2018 per un ammontare di euro 52.195, in realtà mai presentata. Il G.i.p. di Bergamo aveva negato la misura ablatoria richiesta dal P.M. che riteneva integrati i delitti di cui agli artt. 640-bis, 477 - 482, con riferimento all'art.484 cod. pen., sia in ragione della circostanza che il finanziamento era elargito da un soggetto privato (istituto di credito), sia per la mancanza di un profitto attuale e concreto che si realizzerà al momento dell'inadempimento dell'obbligo di restituzione, termine prima del quale la banca non potrebbe escutere la garanzia del Fondo. Il Tribunale del riesame ha rilevato che la garanzia riconosciuta dallo Stato attraverso il Fondo di Garanzia previsto dalla I. n. 662 del 1997, nella parte in cui consente di assegnare al privato tramite un istituto di credito un finanziamento senza le necessarie garanzie di norma richieste in casi simili ed in quanto destinata ad impegnare risorse pubbliche, costituisca una "erogazione pubblica" che comporta oneri a carico dello Stato che agisce attraverso lo stesso Fondo; ha, inoltre, messo in evidenza che la condotta del ricorrente doveva essere riqualificata ex art. 316-ter cod. pen. in assenza di induzione in errore dell'ente, venendo in rilevo la sola presa d'atto della documentazione prodotta attraverso un meccanismo privo di formalità ed automatico: la banca, secondo la ricostruzione del Tribunale, non aveva la necessità di attendere il giudizio di idoneità del Comitato di Gestione del Fondo di Garanzia. [OSCURATO:PERSONA] ha, pertanto, disposto il sequestro della somma di euro 13.000,00 poiché la garanzia concessa si atteggia come antecedente logico, giuridico ed economico e conditio sine qua non del finanziamento bancario che realizza il profitto confiscabile ex art. 322-ter cod. pen. 2. Il ricorrente, nell'impugnare l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bergamo, deduce i motivi di seguito indicati. 2.1. Vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge "in relazione alla prova ed alla qualificazione giuridica" di cui all'art. 316-ter cod. pen. Il ricorrente premette come il Tribunale sia pervenuto alla riqualificazione del delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen. in quello di cui all'art. 316-ter cod. pen. sulla base della natura pubblica assegnata alla garanzia prestata dallo Stato e tenendo ben distinto il differente piano dell'erogazione finanziaria dell'istituto di credito con valenza privata. Poiché la garanzia dello Stato è sovrapponibile ad un contratto di fideiussione, il Tribunale avrebbe dovuto quantificare il profitto per accertare che fosse stata superata la soglia di punibilità prevista dal comma secondo dell'art. 316-ter cod. pen. Risulterebbe invece erronea la quantificazione del "beneficio" in misura corrispondente all'ammontare dell'intero importo erogato, visto che la valutazione della garanzia non potrebbe avere un valore superiore al tre o, al massimo, cinque per cento annuo rispetto al complessivo ammontare del mutuo concesso, valore inferiore alla soglia di rilevanza penale prevista dall'art. 316-ter, secondo comma, cod. pen. 2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. in ordine all'intervenuta riqualificazione della fattispecie di cui all'art. 640 bis cod. pen. in quella di cui all'art. 316-ter cod. pen. La difesa rileva che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] ha indotto in errore il soggetto deputato al controllo ed alla verifica dei presupposti per mezzo dell'allegazione della bozza della dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 2018 mai presentata: la necessaria verifica, seppur formale, della documentazione da parte dell'istituto di credito avrebbe potuto condurre al diniego dell'erogazione del prestito, così palesandosi l'esistenza di una valutazione che può essere travisata tramite condotta truffaldina. Il venire meno, pertanto dell'ipotizzata fattispecie di cui all'art. 316-ter, cod. pen. con l'integrazione del differente delitto di truffa ex art. 640-bis cod. pen. farebbe ritenere insussistente anche detto ultimo reato in assenza dei presupposti del danno altrui e dell'ingiusto profitto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. È incontestata, in questa sede, la circostanza che il ricorrente, allegando l'autocertificazione in cui dichiarava di aver registrato nell'ultimo esercizio contabile riferito all'anno 2018 ricavi pari ad euro 52.195,00, come dimostrato dalla bozza di dichiarazione fiscale, avesse indebitamente conseguito un finanziamento, garantito al cento per cento dal Fondo di Garanzia per le Piccole e [OSCURATO:PERSONA], erogato dall'[OSCURATO:PERSONA] per complessivi euro 13.000, nonostante non avesse mai presentato, in quanto evasore totale, nessuna dichiarazione dei redditi relativamente alle annualità intercorrenti tra il 2016 ed il 2018. Per dare risposta ai motivi di ricorso si rende necessario effettuare un preliminare escursus che dia conto del se l'erogazione economica che il ricorrente ha conseguito da parte dell'istituto di credito privato, con garanzia del cento per cento prestata dal Fondo per le Piccole e [OSCURATO:PERSONA] - per utilizzare le parole del legislatore - costituisca un contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo comunque denominata, concessa o erogata dallo Stato ovvero da altri enti pubblici. Solo all'esito si potrà rispondere alle censure che mettono in dubbio l'integrazione del delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen. e, in particolare, la rilevanza della garanzia dello Stato ai fini dell'esatta quantificazione dell'ammontare della somma indebitamente percepita. Il dato risulta rilevante sia ai fini della definizione della consistenza quantitativa della confisca (e, in fase cautelare, del sequestro preventivo per equivalente), che della ancor più importante questione attinente alla soglia di rilevanza penale della condotta ex art. 316-ter, secondo comma, cod. pen. 3. Ritiene il Collegio che la natura dell'erogazione, che viene indicata attraverso una comune terminologia che si ritrova sia nell'art. 316-ter cod. pen., che nell'art. 640-bis cod. pen., a cagione del carattere aperto del significato della citata locuzione - «contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee» - deve essere declinata in modo tale da farvi rientrare ogni tipo di aiuto di Stato comunque denominato, autorizzando un'interpretazione ampia della nozione di "erogazione pubblica". 3.1. Proprio l'uso del sintagma «altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate», autorizza un'interpretazione di ampia portata del significato da attribuire al contenuto dell'erogazione tale da ricomprendervi contributi e sovvenzioni, attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, tanto da ricondurre nella categoria dei finanziamenti gli atti negoziali che si caratterizzano per un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato (Sez. 6, n. 3362 del 28/09/1992, Scotti, Rv. 193155). Questa Corte ha rilevato che integra il delitto di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen., l'indebito conseguimento di un voucher emesso da un ente pubblico per la frequentazione di un corso di formazione, atteso che il riferimento normativo alla concessione del beneficio economico, in alternativa alla sua erogazione, include anche la formale attribuzione del diritto alla prestazione pecuniaria (Sez. 6, n. 21317 del 05/04/2018, Pani, Rv. 272950). Quanto ad ampiezza da assegnare al significato di "erogazione pubblica", la giurisprudenza di questa Corte nel suo massimo concesso, dopo aver smentito che la differenza tra le fattispecie previste dall'art. 316-ter e 640-bis cod. pen. fosse da ricercare nel differente contenuto dell'erogazione, ha escluso che il riferimento ai «contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate», potesse essere inteso in termini tecnici (Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962); esplicito risulta il punto 3. della citata sentenza nella parte in cui evidenzia che «[...] Il riferimento sia dell'art. 316 ter sia dell'art. 640 bis c.p. a "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate" è infatti tanto deliberatamente generico da escludere che nella definizione delle fattispecie penali si sia inteso recepire un improbabile linguaggio tecnico [...]». L'indirizzo è stato confermato anche dalla sentenza Pizzuto del 2010 (Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Rv. 249104) che ha ipotizzato l'integrazione del delitto previsto dall'art. 316-ter cod. pen. nella condotta dell'agente che attesta falsamente le proprie condizioni reddituali per poter fruire dell'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie e ospedaliere offerte dal [OSCURATO:PERSONA], in tal modo facendovi rientrare la produzione del profitto inteso quale risparmio di spesa ovvero, ottenimento di vantaggi che ricadono comunque a carico della comunità e correlato danno per l'ente pubblico. 3.2. Analizzando il caso sottoposto a scrutinio, il Collegio reputa che il [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia per le Piccole e Medie imprese, istituito con I. 27 dicembre 2013, n. 143, abbia natura pubblica: l'ente è amministrato da un Consiglio di gestione a cui prendono parte membri nominati dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla [OSCURATO:PERSONA] - Regioni, oltre che da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze su indicazione delle associazioni rappresentative della categoria delle piccole e medie imprese (art. 1, comma 48, lett. a, I. n. 143/2013). La natura pubblica del Fondo, che si evince analizzando il dato soggettivo, viene altresì ribadita dalla peculiare natura giuridica della garanzia concessa che si connota quale forma di aiuto pubblico di Stato (in tal senso espressamente si pronuncia il D.M. del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] in data 13 maggio 2021) teso a favorire l'accesso al credito ed all'erogazione del finanziamento da parte degli istituti bancari alle imprese, in favore di soggetti che sarebbero irreparabilmente esclusi dai finanziamenti in assenza delle ordinarie garanzie negozialmente richieste da parte degli istituti di credito. In tale contesto si inserisce l'intervento dello Stato che, proprio in occasione della diffusione della pandemia da COVID 19, ha utilizzato il citato Fondo quale strumento per consentire a soggetti fisici e giuridici in difficoltà, di accedere alle erogazioni che possono ritenersi avere carattere pubblico.3.3. In termini generali, si rappresenta che tutti gli interventi del Fondo di Garanzia sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato italiano, tanto che, in caso di inadempimento da parte del Fondo, il soggetto-finanziatore che ha agito per l'escussione della garanzia, ma che non ha potuto soddisfare il proprio credito a causa dell'inadempimento o dell'incapienza del Fondo, potrà agire direttamente contro le casse statali. Come pur messo in evidenza nella delibera n. 22 del 2020 della Corte dei Conti, il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente; i tassi di interesse, le condizioni di rimborso e gli altri profili negoziali sono lasciati all'autonomia delle parti anche se l'istituto di credito, poiché vede ridursi drasticamente il rischio (in realtà assente se non nei limiti cronologici da rispettare per esperire l'azione di rivalsa) dell'operazione commerciale garantita (per quel che in questa sede rileva) al cento per cento, può assicurare condizioni più favorevoli senza che sia necessario effettuare una differenziazione tra le diverse caratteristiche o la solvibilità dei soggetti economici che accedono all'erogazione. Permane in capo al Fondo un onere di controllo documentale a campione in ordine alle dichiarazioni, alle informazioni fornite dai soggetti richiedenti e al rispetto degli adempimenti successivi all'ammissione. Nel caso in cui dall'esame della documentazione inviata dal soggetto richiedente non risultino carenze e irregolarità, il Gestore propone al Consiglio di gestione di confermare la garanzia concessa; in caso contrario, il Gestore promuove il procedimento di inefficacia della garanzia o la revoca della concessione dell'agevolazione che si conclude con un provvedimento motivato del Consiglio, su proposta del Gestore, che delibera l'inefficacia o la conferma della garanzia e dell'agevolazione. L'art. 13, comma 1, lett. m), del d.l. n. 23 del 2020 prevede, in favore dei soggetti beneficiari, la cui platea è stata ampliata con la legge di conversione, dei prestiti fino euro 25.000 (somma poi aumentata ad euro 30.000), che l'«intervento del Fondo centrale di Garanzia per le Piccole e [OSCURATO:PERSONA] è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza che sussista la necessità di attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo. 3.4. Seppure il Tribunale è pervenuto alla conclusione secondo cui la garanzia concessa dallo Stato attraverso il Fondo costituisca un'agevolazione o ausilio economico destinata ad impegnare risorse pubbliche certamente suscettibile di valutazione economica, ciò che in realtà rileva - in tal senso deve essere corretta la motivazione del Tribunale - è il complessivo carattere pubblico dell'erogazione del prestito garantito che il Collegio reputa rientri a pieno titolo nel concetto di «erogazione dello stesso tipo comunque denominato», come indicato nell'art. 316- ter cod. pen. L'unitario contenuto dell'erogazione pubblica non si presta ad essere scisso (da un lato il prestito e dall'altro la garanzia dello Stato), come pur dedotto nell'impugnazione là dove la difesa del ricorrente vorrebbe assegnare alla sola garanzia un valore che ritiene non essere compatibile con il limiti fissati dalla soglia di penale rilevanza di cui al secondo comma dell'art. 316-ter cod. pen. e conferente rispetto al complessivo ammontare del sequestro. Il finanziamento trova la sua causa proprio nella garanzia che lo Stato assegna alla finalità pubblica di impulso all'economia privata allo strumento negoziale posto in essere con la necessaria mediazione e partecipazione dell'istituto di credito. Senza la garanzia il prestito non sarebbe stato concesso, mentre la stessa conferisce al prestito una funzione propriamente pubblicistica insita nella necessità di assolvere alle finalità proprie dell'ente pubblico che agisce tramite l'istituto bancario. 3.5. Sotto tale aspetto è importante osservare come, seppure il legislatore abbia inteso accelerare le procedure di finanziamento in favore dei privati richiedenti, non ha fatto venire meno l'attività del Fondo e del Comitato di Gestione del Fondo teso ad un controllo, anche se successivo, dei requisiti che sono alla base dell'erogazione, nonché della possibilità che, in assenza degli stessi, venga disposta la revoca della garanzia che, giocoforza, ha influenza sulla complessiva erogazione. Sebbene la garanzia venga concessa automaticamente e i controlli del Comitato di Gestione del Fondo siano sempre successivi, il rilevamento di irregolarità, previa istruttoria partecipata, porta alla revoca della stessa ex art. 9 d.lgs. n. 123/1998 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese). In particolare, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, fatta salva l'efficacia della garanzia nei confronti del soggetto richiedente, il Gestore del Fondo avvia il procedimento di revoca dell'agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario finale qualora i dati, le notizie o le dichiarazioni siano mendaci, inesatte o reticenti. [OSCURATO:PERSONA] di gestione, inoltre, mantiene un penetrante potere di accertamento che si realizza anche attraverso la richiesta di notizie e documenti in ordine alla situazione personale e patrimoniale del richiedente l'erogazione. 4. Tali elementi portano a ritenere che lo Stato abbia comunque fornito un contributo causalmente determinante all'erogazione del finanziamento, operando per il tramite di un istituto privato.Come osservato dai primi commentatori della legge, l'istituto di credito eroga il finanziamento grazie alla sostanziale assenza di rischio in caso di inadempimento, tanto che la verifica della documentazione allegata dalla parte è meramente formale e sostanzialmente indirizzata al Fondo di Garanzia per le Piccole e [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna possibilità di interferire sull'automatico "riconoscimento" del finanziamento sulla base di parametri predeterminati. L'automatismo nell'erogazione della garanzia consente di concludere per l'esistenza dell'intima connessione tra garante e garantito tale da inferire la sostanziale riferibilità al primo del finanziamento (la cui natura pubblica è stata ampiamente sopra illustrata) materialmente corrisposto dall'istituto di credito. 5. Tali conclusioni sono confortate anche dall'indirizzo interpretativo della Corte di cassazione civile che ha avuto modo di ritenere la natura privilegiata degli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia (Cass. Civ., Sez. 1, n. 2664 del 30/01/2019, Rv. 652683 - 01); la decisione ha analizzato la fattispecie relativa all'assunzione di garanzia da parte di "SACE" s.p.a. (Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, società controllata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].), ente che risulta sovrapponibile al Fondo di Garanzia per le Piccole e [OSCURATO:PERSONA] quanto a natura giuridica pubblica. La citata sentenza parte dal presupposto che il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 non pone una definizione del termine "finanziamento" che ricomprende, oltre ad operazioni di mutuo e di erogazione diretta di denaro, anche attività diverse e nello specifico: il rilascio di garanzie e impegni di firma (art. 1, comma 2, lett. f e 47 T.U.B.); strutture negoziali di stampo partecipativo e operazioni di finanza strutturata (art. 2447-decies cod. civ.); operazioni di acquisto di crediti a titolo oneroso, di apertura di credito documentaria, di avallo e di girata (art. 106 T.U.B.). Significativo è, ad esempio, l'art. 2647 cod. civ. che fa rientrare nella nozione di "finanziamenti dei soci" delle s.r.l. anche le prestazioni di garanzia. Ai fini del riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, nell'alveo del termine "finanziamenti" di cui al medesimo articolo deve essere ricompresa la totalità degli interventi di cui al precedente art. 7, comma 1, e, dunque, anche la concessione di garanzia. La citata decisione ha osservato che l'art. 9, comma 5, parlando di "finanziamento" in senso generico e non in senso tecnico, ricomprende ipotesi più ampia di quella di cui all'art. 7, comma 1, che fa, invece, riferimento al finanziamento agevolato. Quindi il d.lgs. opera un richiamo atipico (richiamo atipico agli strumenti disciplinati dalla legge a sostegno dell'economia che, non a caso, evoca la stessa motivazione resa dalla sentenza di questa Corte a Sezioni Unite Carchivi, cit. nella parte in cui nega che l'esegesi che porta ad ampliare il significato del sintagma oggetto di analisi costituisca analogia in malam parte non consentita in materia penale) senza limitare gli interventi protetti dal privilegio ad una singola tipologia di operazione. In particolare, con riferimento alle concessioni di garanzia, la sentenza ha rilevato come la diversità strutturale tra le concessioni di garanzia ed il versamento diretto di denaro non comporti ricadute applicative di particolare rilevanza, dal momento che l'assunzione di un impegno da parte del garante nei confronti del terzo viene a determinare una posizione di rischio omologa a quella della consegna di una somma di denaro nelle mani del mutuatario. Né costituisce ostacolo al riconoscimento del privilegio il fatto che non ne benefici il creditore che ha erogato il mutuo e che è avvantaggiato dalla garanzia. Solo quest'ultima, infatti, insieme alle altre forme di intervento di cui all'art. 7, comma 1, d.lgs. cit., in quanto avente la propria causa nel sostegno pubblico delle attività produttive, costituisce la ragione di credito portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela e protezione (testualmente: «L'intervento di sostegno a mezzo di garanzia personale sembra proporre, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale non diversa da quella propriamente portata dalla concessione dei mutui o comunque dalle erogazioni dirette di somme all'impresa beneficiaria della protezione accordata dalla legge in discorso, con obbligo di restituzione delle somme medesime [...]. Secondo il principio espresso dalla norma dell'art. 2745 cod. civ., infatti, il privilegio trova comunque fonte nella legge, in ragione della peculiare «causa» che lo viene a sorreggere, per via del fatto, cioè, che l'ordinamento assume - in conformità ai valori espressi dalla Costituzione - una data ragione di credito come portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela e protezione [...] la concessione di garanzia (i.e.: l'impegno negoziale assunto nei diretti confronti del creditore) ha propriamente causa nell'intervento di sostegno pubblico [...]»). In definitiva, la Corte di cassazione civile ricostruisce il rapporto negoziale tra soggetto erogatore privato, garante pubblico e soggetto finanziato, attraverso la valorizzazione del fattore rischio in capo allo Stato tale da assegnare al finanziamento ricevuto una complessiva valenza pubblicistica in ragione della causa in concreto ravvisabile dell'operazione. 6. Far rientrare l'erogazione realizzata attraverso un rapporto triangolare tra garante, concedente il finanziamento e finanziato, nell'ambito delle «erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee» non realizza un'estensione analogica del portato della norma incriminatrice, visto che il precetto viene in tal modo meglio definito in conformità alle finalità che hanno spinto il legislatore ad adempiere agli obblighi di incriminazione degli abusi non fraudolenti posti in essere per il conseguimento di pubbliche sovvenzioni, lesivi degli interessi finanziari dell'Unione del 26 luglio 1995, attuati per mezzo della I. 29 settembre 2000, n. 300. L'interpretazione, pertanto, non pone problemi di legittimità costituzionale sotto il profilo della determinatezza della norma penale, andando a delimitare il senso di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti "elastici", operazione che consente di assegnare a detta espressione un significato circoscritto attraverso la complessiva descrizione del fatto, l'analisi del contesto ordinamentale e delle finalità dell'incriminazione in cui la norma si colloca (sul punto, Corte cost., sent. n. 5 del 2004 secondo cui «[...] la verifica del rispetto del principio di determinatezza va condotta non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce [...]», sentenza che richiama i plurimi precedenti sullo stesso tema, tra cui, sentenze n. 34 del 1995; n. 31 del 1995; n. 122 del 1993; n. 247 del 1989; v., altresì, sentenza n. 263 del 2000; ordinanza n. 270 del 1997). 7. Invertendo l'ordine dei motivi seguito dalla difesa del ricorrente e tenuto conto che in questa sede sono deducibili unicamente i vizi di violazioni di legge e non i pur rappresentati vizi di motivazione, deve rilevarsi l'infondatezza della deduzione secondo cui la fattispecie in concreto realizzata e provvisoriamente contestata ex art. 316-ter cod. pen. al ricorrente sia sussumibile nell'ipotesi prevista dall'art. 640-bis cod. pen. 8. Si rileva la correttezza dell'operata riqualificazione da parte dal Tribunale del riesame che ha ritenuto che non ci si trovasse di fronte alla fattispecie inizialmente contestata dal Pubblico Ministero ex agli artt. 640-bis cod. pen. e 477 - 482 con riferimento all'art. 483 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 445 del 2000, ma, in assenza di condotta decettiva, al meno grave delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., con conseguente assorbimento del delitto di falso provvisoriamente contestato al Pressiani attraverso il formulato capo b) (seppure al momento della decisione non fosse ancora nota la motivazione, nello stesso senso cfr. Sez. 6, n. 2125, del 24/11/2021, dep. 2022, Bonfanti, in corso di massimazione). Questa Corte nel suo massimo consesso (Sez. U, Carchivi, cit.), seppure intervenuta in ordine a differente tipologia di erogazione pubblica, ha ritenuto sussistere il delitto di indebita percezione di erogazione da parte dello Stato quando dalla condotta realizzata non consegua un'induzione in errore o un danno per l'ente erogatore (principio già in precedenza affermato, tra le altre, da Sez. 2 del 10/02/2006, Fasolo, Rv. 233449, Sez. 2, del 08/06/2006, Corsinovi, Rv. 234996). Tale interpretazione, pur comportando un'obbligata riduzione dell'ambito di applicabilità dell'art. 316-ter cod. pen. facendovi rientrare le ipotesi del mero silenzio anti doveroso o quelle condotte che non inducono effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale, si spiega proprio con l'intento del legislatore del 2000, in adempimento di obblighi comunitari, di perseguire l'obiettivo di estendere la punibilità verso quelle condotte decettive non ricomprese nella fattispecie di truffa il cui «riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche» (Sez. U, Carchivi, cit.). L'atteggiarsi della falsa rappresentazione della realtà da parte dell'erogatore che comporti l'integrazione della truffa, l'accertamento dell'esistenza di un'induzione in errore, quale elemento costitutivo del delitto di truffa, ovvero la sua mancanza, con la conseguente configurazione del delitto previsto dall'art. 316- ter cod. pen., è ambito di giudizio che implica valutazioni di fatto riservate al giudice del merito, estranee all'attuale fase di legittimità limitata a censure ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. Sotto tale profilo, certamente non apparente (unico ambito se del caso sindacabile in tale contesto cautelare reale in ragione dell'inammissibile possibilità di porre cesure alla motivazione) risulta il provvedimento del Tribunale del riesame che, attraverso l'analisi della normativa che regola l'erogazione del finanziamento da parte dell'istituto di credito a favore dei soggetti che avevano visto compromessa l'attività imprenditoriale a causa dell'emergenza da COVID-19, per come disciplinata dal d.l. n. 23 del 2020 (cosiddetto "d.l. liquidità") - specie per quel che riguarda la disciplina precedente alla conversione in legge del decreto - ha evidenziato le ragioni che hanno fatto ritenere quella dell'istituto di credito erogante un'operazione cui conseguiva automaticamente il finanziamento senza che fosse possibile una preventiva valutazione di merito, visto che il rischio economico grava unicamente sul Fondo di Garanzia. L'assenza di accertamenti sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni e la conseguente mancanza di induzione in errore in ordine alle condizioni richieste per l'accesso alla garanzia di Stato rende palese la sussunzione della condotta contestata, nei limiti di scrutinio dell'attuale fase cautelare, nell'ipotesi del delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., conformemente alla sentenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuti, Rv. 249104) secondo cui l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato riguarda «condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall'uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l'erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore 1 uti 1 perché in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale attestazione del richiedente». 9. Infondato risulta il primo motivo attraverso il quale il ricorrente deduce che la garanzia non opererebbe diversamente da una comune fideiussione e che, comunque, il valore della stessa non superava la soglia del penalmente rilevante contenuta nell'art. 316-ter, secondo comma, cod. pen., ambito di giudizio asseritamente carente di una specifica motivazione. È sufficiente rinviare a quanto sopra evidenziato in ordine alla complessiva natura pubblica della erogazione ed all'efficienza causale del contributo pubblico sulla conclusione del contratto di finanziamento, in termini di indispensabilità per osservare che la somma di euro 13.000,00 indebitamente percepita è quella oggetto del contratto, che deve essere valutata quale elemento costitutivo, e supera ampiamente la soglia di euro 3.999,00 prevista dalla norma penale in esame. 10. Da
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