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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 febbraio 2021

Cassazione n. 00201/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/02/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato 4_ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso il 18 febbraio 2021 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2 cod. proc. pen., l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA] in quanto nella richiesta mancava l'indicazione di un domicilio utile in Italia.

2. Avverso il decreto, il Menin ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo.

Ha eccepito l'illegittimità del decreto per erronea applicazione della legge con riguardo agli artt. 656 e 677 cod. proc. pen..

Secondo la difesa, pur presupponendo la richiesta di accesso alle misure alternative la reperibilità del condannato, la mancata indicazione del domicilio nella richiesta di affidamento in prova non potrebbe essere equiparata alla situazione di irreperibilità e giustificare la declaratoria di inammissibilità de plano da parte del Presidente del Tribunale, atteso che non si potrebbe escludere che l'interessato compaia all'udienza fissata ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. ed indichi, in tale sede, il domicilio ove eseguire la misura alternativa.

A tale proposito, ha richiamato precedenti della giurisprudenza di legittimità anche in punto di mancata previsione della residenza nel territorio dello Stato quale condizione per la concessione della misura alternativa.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale presentata dal Menin in data 26 giugno 2020, è stata correttamente pronunciata dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano ai sensi dell'art. 666, comma 2 cod. proc. pen. in quanto carente dell'indicazione o dell'elezione del domicilio imposta dall'art. 677, comma 2 -bis cod. proc. pen., anche nel caso di istanza presentata dal difensore.

E' orientamento costante della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «I' istanza di differimento dell'esecuzione della pena e di misura alternativa Lfv-"' alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato, che non sia detenuto, irreperibile o latitante» (Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407; conforme Sez.

U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720; fra le più recenti conformi Sez. 1, n. 37201 del 15/04/2021, Said, n.m.).

Pertanto, anche quando l'istanza è presentata dal difensore, questi deve corredare la domanda della dichiarazione o elezione di domicilio acquisita dal proprio assistito potendo provvedervi direttamente solo se munito di procura speciale.

L'obbligo non ammette equipollenti e non può essere assolto con indicazioni recuperabili aliunde sulla residenza dell'interessato.

Risulta così essere stato definitivamente abbandonato il difforme orientamento (espresso da Sez. 1, n. 20479 del 12/02/2013, Hamidovic, Rv. 256079 citata dalla difesa e dal Procuratore Generale) che non si confronta con l'arresto difforme espresso dalle Sezioni Unite.

Nel caso di specie, non è contestato che l'istanza presentata dal Menin non contenesse la dichiarazione o l'elezione del domicilio; pertanto il Presidente del Tribunale di sorveglianza ne ha correttamente dichiarato l'inammissibilità.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mmende.

Così deciso il 28/10/2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato 4_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso il 18 febbraio 2021 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2 cod. proc. pen., l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA] in quanto nella richiesta mancava l'indicazione di un domicilio utile in Italia. 2. Avverso il decreto, il Menin ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo. Ha eccepito l'illegittimità del decreto per erronea applicazione della legge con riguardo agli artt. 656 e 677 cod. proc. pen.. Secondo la difesa, pur presupponendo la richiesta di accesso alle misure alternative la reperibilità del condannato, la mancata indicazione del domicilio nella richiesta di affidamento in prova non potrebbe essere equiparata alla situazione di irreperibilità e giustificare la declaratoria di inammissibilità de plano da parte del Presidente del Tribunale, atteso che non si potrebbe escludere che l'interessato compaia all'udienza fissata ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. ed indichi, in tale sede, il domicilio ove eseguire la misura alternativa. A tale proposito, ha richiamato precedenti della giurisprudenza di legittimità anche in punto di mancata previsione della residenza nel territorio dello Stato quale condizione per la concessione della misura alternativa. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale presentata dal Menin in data 26 giugno 2020, è stata correttamente pronunciata dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano ai sensi dell'art. 666, comma 2 cod. proc. pen. in quanto carente dell'indicazione o dell'elezione del domicilio imposta dall'art. 677, comma 2 -bis cod. proc. pen., anche nel caso di istanza presentata dal difensore. E' orientamento costante della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «I' istanza di differimento dell'esecuzione della pena e di misura alternativa Lfv-"' alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato, che non sia detenuto, irreperibile o latitante» (Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407; conforme Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720; fra le più recenti conformi Sez. 1, n. 37201 del 15/04/2021, Said, n.m.). Pertanto, anche quando l'istanza è presentata dal difensore, questi deve corredare la domanda della dichiarazione o elezione di domicilio acquisita dal proprio assistito potendo provvedervi direttamente solo se munito di procura speciale. L'obbligo non ammette equipollenti e non può essere assolto con indicazioni recuperabili aliunde sulla residenza dell'interessato. Risulta così essere stato definitivamente abbandonato il difforme orientamento (espresso da Sez. 1, n. 20479 del 12/02/2013, Hamidovic, Rv. 256079 citata dalla difesa e dal Procuratore Generale) che non si confronta con l'arresto difforme espresso dalle Sezioni Unite. Nel caso di specie, non è contestato che l'istanza presentata dal Menin non contenesse la dichiarazione o l'elezione del domicilio; pertanto il Presidente del Tribunale di sorveglianza ne ha correttamente dichiarato l'inammissibilità. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mmende. Così deciso il 28/10/2021 Il
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