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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00052/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione il 31/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza n. 19135 del 31/03/2022 con cui la Seconda Sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso proposto avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara aveva restituito al Pubblico Ministero la richiesta di archiviazione affinché provvedesse alla notifica di detta richiesta alla persona offesa - denunciante- [OSCURATO:PERSONA].

Dalla sentenza della Corte si evince che:a) l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari era stata emessa il 5.10.2021 b) il difensore ne aveva avuto conoscenza il 29.10.2021; c) il termine di quindici giorni per impugnare era scaduto il 13.11.2021 e il ricorso era stato presentato il 17.11.2021.

Dunque, un ricorso inammissibile perché tardivo.

2. Sostiene invece il ricorrente che il ricorso fu presentato, ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., da una persone delegata dal difensore non a Ferrara il 17.11.2021 ma il 5.11.2021 nella cancelleria del Tribunale di Padova, presso il quale in quel momento si trovava il difensore; si aggiunge che: -l'impugnazione fu trasmessa dai competenti funzionari di Padova alla Cancelleria del Tribunale di Ferrara - che aveva emesso il provvedimento impugnato - il 10.11.2021, cioè prima della scadenza del termine per impugnare (13.11.2021); - l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione sarebbe stato generato dall'apposizione da parte del funzionario del Tribunale di Ferrara su una copia del ricorso e non sull'originale del timbro "depositato'' e non di quello "pervenuto", con conseguente oscuramento delle annotazioni contenute nell'originale - cioè della data di presentazione presso la Cancelleria a Padova- e dall'invio della copia con il timbro in questione alla Corte di cassazione; - la raccomandata trasmessa dalla Cancelleria di Padova fu consegnata all'Autorità giudiziaria di Ferrara il 17.11.2021, alle ore 13,00; - sull'originale del ricorso trasmesso da Padova vi sarebbe l'attestazione a mano da parte del Cancelliere del Tribunale di Ferrara con cui veniva corretta l'annotazione nel senso che il termine "depositato" era sostituito con quello "pervenuto in cancelleria a mezzo posta raccomandata"; - nel fascicolo del ricorso trasmesso alla Seconda Sezione penale della Corte, poi restituito a Ferrara, risulterebbe inserita una copia, anzichè l'originale, del ricorso - peraltro non conforme a quest'ultimo - a sua tempo depositato a Padova, su cui non sarebbe stata apposta la correzione a mano "pervenuto in cancelleria a mezzo posta raccomandata" di cui si è detto (in tal senso è stata depositata documentazione specifica volta a dimostrare l'errore).

Dunque un errore percettivo decisivo, che avrebbe indotto la Corte di cassazione a formulare il giudizio di inammissibilità della impugnazione per tartività.

Nella specie vi sarebbe legittimazione attiva; l'assunto è che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. , il ricorso straordinario sarebbe ammissibile avverso ogni declaratoria de plano di inammissibilità pronunciata con riguardo a qualsiasi ricorso e, dunque, in tal senso sarebbe stato dal legislatore superato l'orientamento recepito in precedenza dalle Sezioni unite, secondo cui invece il rimedio impugnatorio in esame sarebbe precluso per le decisioni della Corte di cassazione che intervengono "ante iudicatum". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato quanto alla erroneità della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione.

Dalla documentazione e dagli atti allegati al ricorso si ha conferma della ricostruzione fattuale indicata dal ricorrente.

Si tratta di un errore percettivo decisivo che inficia la sentenza impugnata: secondo il consolidato orientamento della Corte, in tema di impugnazioni, non assume infatti rilievo, ai fini della tempestività della presentazione, il periodo di tempo intercorrente tra il deposito dell'atto presso la cancelleria del giudice del luogo in cui si trova l'impugnante ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen. e il suo arrivo presso quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 45324 del 10/09/2019, Sili, Rv. 277150; Sez. 2, n. 54277 del 25/11/2016, Regui, Rv. 268589) Il ricorso, presentato presso la Cancelleria del Tribunale di Padova dal difensore il 5.11.2021, era dunque tempestivo, atteso che il termine per impugnare di quindici giorni, decorrente dal 29.10.2021 - cioè da quando il difensore aveva avuto conoscenza dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari- non era perento.

Ne consegue che la sentenza n. 19135 del 31 marzo 2021 della Seconda sezione deve essere revocata.

2. Si deve dunque procedere all'esame del merito del ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]- quella del 24 settembre aveva una valenza interlocutoria-.

È stata dedotta l'abnormità del provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara aveva restituito al Pubblico Ministero la richiesta di archiviazione affinchè provvedesse alla notifica alla persona offesa "del procedimento (rispetto all'ipotesi di truffa e di falso)" (così testualmente il Giudice), adempimento successivamente disposto dal Pubblico Ministero.

Assume il ricorrente che il provvedimento del Giudice sarebbe abnorme perché produttivo di un'anomala regressione del procedimento nonché di una lesione e di un pregiudizio in danno del diritto di difesa dell'indagato: il Giudice, si aggiunge, avrebbe fatto uso "di una potestà non consentita dalla legge".

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. La giurisprudenza della Corte di cassazione è consolidata nell'affermare, in sintonia con il principio di tassatività delle impugnazioni, che l'atto processuale è abnorme e dunque ricorribile immediatamente in sede di legittimità, se adottato in carenza del relativo potere (cioè nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale - carenza di potere in astratto -) ovvero se vi è una deviazione funzionale del provvedimento rispetto allo scopo previsto dal modello legale (ossia, nell'ipotesi di esercizio di un potere previs1:o dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, che si pone completamente al di fuori dei casi consentiti - carenza di potere in concreto).

È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità dell'atto processuale può riguardare dunque tanto il profilo strutturale, quanto quello funzionale, quando cioè il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (in questo senso, in generale, Sez.

U, n. 26/00 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez.

U, n. 17/98 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; conf., in seguito, Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243599).

Non è abnorme invece l'atto che, pur illegittimo- in quanto espressione di un potere male esercitato - non è avulso dal sistema processuale, in quanto espressione di un potere comunque riconosciuto al giudice dall'ordinamento, dovendosi parlare, in questo caso, di un regresso o di una stasi "consentite"» In particolare, le Sezioni unite della Corte hanno di recente confermato che la categoria dell'abnormità presenta carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art. 568 cod. proc. pen., mantenuto inalterato nel suo testo anche dopo la riforma introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, ed al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell'art. 177 cod. proc. pen.

La categoria dell'abnormità è riferibile dunque alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti: "la sua eccezionalità e residualità nel panorama delle forme di tutela accessibili impone di distinguerne l'ambito concettuale, da un lato, dalle anomalie dell'atto irrilevanti perché innocue, dall'altro, dalle situazioni di contrasto del pronunciamento giudiziale con singole norme processuali, la cui violazione sia rinforzata dalla previsione della nullità.

Sotto il primo profilo, è ininfluente e non riconducibile all'abnormità quell'atto, pur compiuto al di fuori degli schemi legali o per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione, che sia superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione.

Quanto al secondo aspetto, l'incompatibilità della decisione con una o più disposizioni di legge processuale vizia l'atto per mancata applicazione o errata interpretazione del referente normativo e ne determina l'illegittimità, che, se ciò sia prescritto, viene sanzionata in termini di nullità" (così, Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715).

Per ciò che qui interessa, dunque, dalla delineata evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite si possono trarre due conclusioni: una, più generale, nel senso che la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l'ambito di applicazione della categoria dell'abnormità, in particolare evidenziando, per la sua configurabilità, la necessità di una stasi processuale; una, più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fini dell'abnormità si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero (Sez.

U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807)

3.2. L'ordinanza oggetto del ricorso in esame non è inquadrabile in alcuna delle indicate categorie processuali.

Non è in discussione il potere del Giudice per le indagini preliminari, sollecitato a pronunciarsi su una richiesta di archiviazione del pubblico ministero, di verificare la sussistenza e la ritualità della notifica del relativo avviso alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata in proposito.

Ciò che in realtà viene dedotto è che il Giudice avrebbe nel caso di specie compiuto un accertamento errato, perché, secondo il ricorrente, l'avviso previsto dall'art. 408 cod. proc. pen. era stato omesso dal Pubblico Ministero correttamente in quanto si procedeva solo per il reato previsto dall' art. 640 bis cod. pen. in relazione al quale [OSCURATO:PERSONA], cioè la denunciante, non poteva assumere lo stato di persona offesa.

E tuttavia, al di là della correttezza giuridica della decisione del Giudice per le indagini preliminari, in applicazione dei principi indicati, deve escludersi nel caso di specie l'abnormità del provvedimento impugnato che, invero, pur avendo determinato la restituzione degli atti al Pubblico Ministero: a) non ha comportato una regressione del procedimento ad una fase anteriore del procedimento - dato, quest'ultimo, di norma considerato come elemento sintomatico della caratterizzazione abnorme dell'atto -; nel caso di specie, il Giudice si è limitato- al di là della correttezza giuridica della sua decisione- ad imporre un onere comunicativo alla parte che in realtà non vulnera i principi di irnetrattabilità dell'azione penale e di non regredibilità del processo ad una fase procedimentale già esaurita, considerato che la richiesta di archiviazione non costituisce esercizio dell'azione penale (sul tema, Sez. 6, n. 53185 del 29/11/2016, Sonnante, Rv. 269499; Sez. 3, n. 4023 del 22/11/1995, dep. 1996, PM. in proc. ignoti, Rv. 203927); b) non ha travalicato le competenze esclusive che sono proprie del Pubblico Ministero, quale titolare delle indagini preliminari, né ha determinato una irreversibile stasi del procedimento, ben potendo il magistrato inquirente provvedere all'incombente indicato, come nel caso di specie peraltro è accaduto, sicchè in concreto nessuna stasi si è verificata (cfr. Sez. 5, ord. n. 41366 del 20/09/2004, Rv. 230007; Sez. 3, n. 3010 del 09/07/1996, Rv. 206060 - 206059 - 206058); c) non ha prodotto, diversamente dagli assunti difensivi, nessuna lesione, nessun pregiudizio irreversibile all'indagato, in ragione della previsione, all'interno della sistematica del codice, di rimedi idonei a "riparare" alla situazione creatasi, atteso che il ricorrente, eventualmente, ben potrà, nel caso di fissazione della udienza prevista dall'art. 409 cod. proc. pen., far valere le proprie ragioni anche in ordine al difetto di legittimazione della persona offesa ad intervenire.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso straordinario ex art. 625 - bis cod. proc. pen. e revoca la sentenza n. 19135 del 31 marzo 2022 di questa Corte nel procedimento n. 45379/2021.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 4 ottobre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara e condanna il ricorrente al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione il 31/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza n. 19135 del 31/03/2022 con cui la Seconda Sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso proposto avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara aveva restituito al Pubblico Ministero la richiesta di archiviazione affinché provvedesse alla notifica di detta richiesta alla persona offesa - denunciante- [OSCURATO:PERSONA]. Dalla sentenza della Corte si evince che:a) l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari era stata emessa il 5.10.2021 b) il difensore ne aveva avuto conoscenza il 29.10.2021; c) il termine di quindici giorni per impugnare era scaduto il 13.11.2021 e il ricorso era stato presentato il 17.11.2021. Dunque, un ricorso inammissibile perché tardivo. 2. Sostiene invece il ricorrente che il ricorso fu presentato, ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., da una persone delegata dal difensore non a Ferrara il 17.11.2021 ma il 5.11.2021 nella cancelleria del Tribunale di Padova, presso il quale in quel momento si trovava il difensore; si aggiunge che: -l'impugnazione fu trasmessa dai competenti funzionari di Padova alla Cancelleria del Tribunale di Ferrara - che aveva emesso il provvedimento impugnato - il 10.11.2021, cioè prima della scadenza del termine per impugnare (13.11.2021); - l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione sarebbe stato generato dall'apposizione da parte del funzionario del Tribunale di Ferrara su una copia del ricorso e non sull'originale del timbro "depositato'' e non di quello "pervenuto", con conseguente oscuramento delle annotazioni contenute nell'originale - cioè della data di presentazione presso la Cancelleria a Padova- e dall'invio della copia con il timbro in questione alla Corte di cassazione; - la raccomandata trasmessa dalla Cancelleria di Padova fu consegnata all'Autorità giudiziaria di Ferrara il 17.11.2021, alle ore 13,00; - sull'originale del ricorso trasmesso da Padova vi sarebbe l'attestazione a mano da parte del Cancelliere del Tribunale di Ferrara con cui veniva corretta l'annotazione nel senso che il termine "depositato" era sostituito con quello "pervenuto in cancelleria a mezzo posta raccomandata"; - nel fascicolo del ricorso trasmesso alla Seconda Sezione penale della Corte, poi restituito a Ferrara, risulterebbe inserita una copia, anzichè l'originale, del ricorso - peraltro non conforme a quest'ultimo - a sua tempo depositato a Padova, su cui non sarebbe stata apposta la correzione a mano "pervenuto in cancelleria a mezzo posta raccomandata" di cui si è detto (in tal senso è stata depositata documentazione specifica volta a dimostrare l'errore). Dunque un errore percettivo decisivo, che avrebbe indotto la Corte di cassazione a formulare il giudizio di inammissibilità della impugnazione per tartività. Nella specie vi sarebbe legittimazione attiva; l'assunto è che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. , il ricorso straordinario sarebbe ammissibile avverso ogni declaratoria de plano di inammissibilità pronunciata con riguardo a qualsiasi ricorso e, dunque, in tal senso sarebbe stato dal legislatore superato l'orientamento recepito in precedenza dalle Sezioni unite, secondo cui invece il rimedio impugnatorio in esame sarebbe precluso per le decisioni della Corte di cassazione che intervengono "ante iudicatum". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto alla erroneità della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione. Dalla documentazione e dagli atti allegati al ricorso si ha conferma della ricostruzione fattuale indicata dal ricorrente. Si tratta di un errore percettivo decisivo che inficia la sentenza impugnata: secondo il consolidato orientamento della Corte, in tema di impugnazioni, non assume infatti rilievo, ai fini della tempestività della presentazione, il periodo di tempo intercorrente tra il deposito dell'atto presso la cancelleria del giudice del luogo in cui si trova l'impugnante ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen. e il suo arrivo presso quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 45324 del 10/09/2019, Sili, Rv. 277150; Sez. 2, n. 54277 del 25/11/2016, Regui, Rv. 268589) Il ricorso, presentato presso la Cancelleria del Tribunale di Padova dal difensore il 5.11.2021, era dunque tempestivo, atteso che il termine per impugnare di quindici giorni, decorrente dal 29.10.2021 - cioè da quando il difensore aveva avuto conoscenza dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari- non era perento. Ne consegue che la sentenza n. 19135 del 31 marzo 2021 della Seconda sezione deve essere revocata. 2. Si deve dunque procedere all'esame del merito del ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]- quella del 24 settembre aveva una valenza interlocutoria-. È stata dedotta l'abnormità del provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara aveva restituito al Pubblico Ministero la richiesta di archiviazione affinchè provvedesse alla notifica alla persona offesa "del procedimento (rispetto all'ipotesi di truffa e di falso)" (così testualmente il Giudice), adempimento successivamente disposto dal Pubblico Ministero. Assume il ricorrente che il provvedimento del Giudice sarebbe abnorme perché produttivo di un'anomala regressione del procedimento nonché di una lesione e di un pregiudizio in danno del diritto di difesa dell'indagato: il Giudice, si aggiunge, avrebbe fatto uso "di una potestà non consentita dalla legge". 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La giurisprudenza della Corte di cassazione è consolidata nell'affermare, in sintonia con il principio di tassatività delle impugnazioni, che l'atto processuale è abnorme e dunque ricorribile immediatamente in sede di legittimità, se adottato in carenza del relativo potere (cioè nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale - carenza di potere in astratto -) ovvero se vi è una deviazione funzionale del provvedimento rispetto allo scopo previsto dal modello legale (ossia, nell'ipotesi di esercizio di un potere previs1:o dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, che si pone completamente al di fuori dei casi consentiti - carenza di potere in concreto). È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare dunque tanto il profilo strutturale, quanto quello funzionale, quando cioè il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (in questo senso, in generale, Sez. U, n. 26/00 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17/98 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; conf., in seguito, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243599). Non è abnorme invece l'atto che, pur illegittimo- in quanto espressione di un potere male esercitato - non è avulso dal sistema processuale, in quanto espressione di un potere comunque riconosciuto al giudice dall'ordinamento, dovendosi parlare, in questo caso, di un regresso o di una stasi "consentite"» In particolare, le Sezioni unite della Corte hanno di recente confermato che la categoria dell'abnormità presenta carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art. 568 cod. proc. pen., mantenuto inalterato nel suo testo anche dopo la riforma introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, ed al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell'art. 177 cod. proc. pen. La categoria dell'abnormità è riferibile dunque alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti: "la sua eccezionalità e residualità nel panorama delle forme di tutela accessibili impone di distinguerne l'ambito concettuale, da un lato, dalle anomalie dell'atto irrilevanti perché innocue, dall'altro, dalle situazioni di contrasto del pronunciamento giudiziale con singole norme processuali, la cui violazione sia rinforzata dalla previsione della nullità. Sotto il primo profilo, è ininfluente e non riconducibile all'abnormità quell'atto, pur compiuto al di fuori degli schemi legali o per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione, che sia superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione. Quanto al secondo aspetto, l'incompatibilità della decisione con una o più disposizioni di legge processuale vizia l'atto per mancata applicazione o errata interpretazione del referente normativo e ne determina l'illegittimità, che, se ciò sia prescritto, viene sanzionata in termini di nullità" (così, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715). Per ciò che qui interessa, dunque, dalla delineata evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite si possono trarre due conclusioni: una, più generale, nel senso che la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l'ambito di applicazione della categoria dell'abnormità, in particolare evidenziando, per la sua configurabilità, la necessità di una stasi processuale; una, più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fini dell'abnormità si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero (Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807) 3.2. L'ordinanza oggetto del ricorso in esame non è inquadrabile in alcuna delle indicate categorie processuali. Non è in discussione il potere del Giudice per le indagini preliminari, sollecitato a pronunciarsi su una richiesta di archiviazione del pubblico ministero, di verificare la sussistenza e la ritualità della notifica del relativo avviso alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata in proposito. Ciò che in realtà viene dedotto è che il Giudice avrebbe nel caso di specie compiuto un accertamento errato, perché, secondo il ricorrente, l'avviso previsto dall'art. 408 cod. proc. pen. era stato omesso dal Pubblico Ministero correttamente in quanto si procedeva solo per il reato previsto dall' art. 640 bis cod. pen. in relazione al quale [OSCURATO:PERSONA], cioè la denunciante, non poteva assumere lo stato di persona offesa. E tuttavia, al di là della correttezza giuridica della decisione del Giudice per le indagini preliminari, in applicazione dei principi indicati, deve escludersi nel caso di specie l'abnormità del provvedimento impugnato che, invero, pur avendo determinato la restituzione degli atti al Pubblico Ministero: a) non ha comportato una regressione del procedimento ad una fase anteriore del procedimento - dato, quest'ultimo, di norma considerato come elemento sintomatico della caratterizzazione abnorme dell'atto -; nel caso di specie, il Giudice si è limitato- al di là della correttezza giuridica della sua decisione- ad imporre un onere comunicativo alla parte che in realtà non vulnera i principi di irnetrattabilità dell'azione penale e di non regredibilità del processo ad una fase procedimentale già esaurita, considerato che la richiesta di archiviazione non costituisce esercizio dell'azione penale (sul tema, Sez. 6, n. 53185 del 29/11/2016, Sonnante, Rv. 269499; Sez. 3, n. 4023 del 22/11/1995, dep. 1996, PM. in proc. ignoti, Rv. 203927); b) non ha travalicato le competenze esclusive che sono proprie del Pubblico Ministero, quale titolare delle indagini preliminari, né ha determinato una irreversibile stasi del procedimento, ben potendo il magistrato inquirente provvedere all'incombente indicato, come nel caso di specie peraltro è accaduto, sicchè in concreto nessuna stasi si è verificata (cfr. Sez. 5, ord. n. 41366 del 20/09/2004, Rv. 230007; Sez. 3, n. 3010 del 09/07/1996, Rv. 206060 - 206059 - 206058); c) non ha prodotto, diversamente dagli assunti difensivi, nessuna lesione, nessun pregiudizio irreversibile all'indagato, in ragione della previsione, all'interno della sistematica del codice, di rimedi idonei a "riparare" alla situazione creatasi, atteso che il ricorrente, eventualmente, ben potrà, nel caso di fissazione della udienza prevista dall'art. 409 cod. proc. pen., far valere le proprie ragioni anche in ordine al difetto di legittimazione della persona offesa ad intervenire. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Accoglie il ricorso straordinario ex art. 625 - bis cod. proc. pen. e revoca la sentenza n. 19135 del 31 marzo 2022 di questa Corte nel procedimento n. 45379/2021. Dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 4 ottobre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara e condanna il ricorrente al pag
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