CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04557/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Tusha BashG)inato in Albania, il 10/4/1971; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/2/2022 della Corte d'appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità degli altri ricorsi; lette le conclusioni dei difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e Tusha BashUl avv. j}' [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse dei propri assistiti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Tusha BashKirty e [OSCURATO:PERSONA] per rissa aggravata, consumatasi all'interno di un penitenziario tra due fazioni contrapposte di detenuti. 2. Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati. 2.1 Con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. Lamenta in tal senso la Corte avrebbe indistintamente accomunato sul punto le posizioni di tutti gli imputati, senza confutare i rilievi individualizzanti svolte nell'interesse del ricorrente con il gravame di merito. 2.2 II ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi. Con il primo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'aumento di un mese di reclusione sulla pena base disposto per la recidiva, disposto in violazione dei limiti stabiliti dal comma 6 dell'art. 99 c.p., posto che i precedenti dell'imputato riguardano condanne alla sola pena pecuniarie. Rilievo già proposto con il gravame di merito e sul quale la sentenza impugnata avrebbe omesso di rispondere. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia analoghi motivi in merito al riconoscimento della recidiva, fondato esclusivamente sull'oggettiva esistenza dei precedenti penali da cui risulta gravato l'imputato, ma in difetto di qualsiasi valutazione dell'effettiva espressività del nuovo reato per cui lo stesso è stato condannato. Con il terzo motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche, proponendo censure sovrapponibili a quelle svolte sul punto con il ricorso dell'Akid. 2.3 Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. Con il primo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale. Dalle risultanze processuali non sarebbe emersa infatti la prova della effettiva partecipazione dell'imputato alla rissa apoditticamente affermata dai giudici del merito, posto che la sua condotta si sarebbe limitata ad un atteggiamento difensivo a protezione della propria incolumità, né la Corte territoriale, come già la sentenza di primo grado, avrebbe indicato elementi idonei a smentire tale assunto. Analogo vizio viene dedotto con il secondo motivo in merito all'applicazione della recidiva, lamentandosi che la sentenza non avrebbe dimostrato l'espressività del reato per cui vi è condanna, tenuto conto che gli unici precedenti da cui l'imputato risulta gravato riguardano la violazione della legge sugli stupefacenti. 2.4 Con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vengono dedotti vizi di motivazione. Sotto un primo profilo il ricorrente contesta la ricostruzione della Corte per cui egli avrebbe partecipato alla rissa, essendosi limitato ad innescarla inconsapevolmente colpendo un altro detenuto senza che sia stata fornita prova alcuna del suo coinvolgimento successivo nello scontro. Sotto altro profilo eccepisce l'ingiustificato diniego dell'attenuante della provocazione, nonostante dalla deposizione dell'agente di polizia penitenziaria Giardino sia emerso che l'imputato, il giorno precedente, era stato provocato dal detenuto la cui aggressione aveva dato origine alla rissa. Infine lamenta l'apoditticità della motivazione con la quale, senza fare riferimento alla posizione specifica del Guri, la Corte ha respinto le censure proposte con il gravame di merito con riguardo al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, all'applicazione della recidiva ed allo scostamento dai minimi edittali di pena. 2.5 Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. Con il primo viene eccepita l'omessa notifica all'imputato del provvedimento con il quale l'udienza del 4 novembre 2021 era stata rinviata al successivo 16 dicembre per legittimo impedimento del medesimo. Notifica effettuata a mani del difensore erroneamente ritenuto domiciliatario del Tusha, nonostante questi il 3 novembre 2021 avesse fatto pervenire alla Corte dichiarazione di domicilio presso la propria abitazione. Nullità peraltro ritualmente eccepita dalla difesa con memoria depositata il giorno prima dell'udienza di rinvio, che peraltro veniva a sua volta rinviata al 21 febbraio 2022 per l'impedimento di altro imputato senza che venisse svolta alcuna attività processuale. A tale ultima udienza la Corte trattava gli appelli degli imputati senza però pronunziarsi sull'eccepita nullità, destinata dunque a riverberarsi sulla sentenza impugnata. Con il secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla mancata esclusione della contestata recidiva, nonostante l'imputato risulti gravato da due soli precedenti assai risalenti, circostanza che la Corte avrebbe omesso di valutare, senza in altro modo dimostrare l'espressività del reato per cui è intervenuta condanna nel presente procedimento. Non di meno in occasione delle precedenti condanne mai l'imputato sarebbe stata dichiarato recidivo, rimanendo così inibita l'applicazione della recidiva reiterata illegittimamente riconosciuta dai giudici del merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Pregiudiziale è l'esame dell'eccezione processuale proposta con il primo motivo del ricorso del Tusha che è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento delle altre doglianze proposte nell'interesse del medesimo. Dagli atti risulta, infatti, che alla vigilia dell'udienza fissata per il giudizio d'appello l'imputato ha depositato dichiarazione di domicilio presso la Propria abitazione, indubbiamente prevalente sull'antecedente elezione di domicilio presso il difensore di fiducia (ex multis Sez. U, Sentenza n. 41280 del 17/10/2006, C., Rv. 234905), in forza della quale era stato ritualmente notificato il decreto di citazione destinato al Tusha. Nel rinviare l'udienza del 4 novembre al 16 dicembre 2021, a causa del legittimo impedimento dello stesso imputato, la Corte territoriale ha disposto però la notifica del verbale al domicilio originariamente eletto e non già a quello successivamente dichiarato dal medesimo. L'irregolarità della notifica è stata tempestivamente eccepita dai difensore con memoria depositata il 15 dicembre 2021, non considerata dalla Corte poiché la stessa ha disposto il rinvio anche della nuova udienza a causa del legittimo impedimento di altro imputato. Del verbale dell'udienza del 16 dicembre 2021 non è stata però disposta la notifica al Tusha (tantomeno al suo domicilio dichiarato), adempimento che avrebbe consentito di confinare gli effetti della nullità eccepita dalla difesa a tale udienza, nella quale non era stata compiuta alcuna attività processuale e non si era ancora, pertanto, determinato alcun effettivo pregiudizio per la difesa dell'imputato non ritualmente avvisato della sua celebrazione (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 33261 del 03/06/2016, Lombardo, Rv. 267670). Conseguentemente la nullità tempestivamente dedotta è destinata a riverberarsi sulla validità della sentenza emessa all'esito dell'udienza del 21 febbraio 2022, di cui deve pertanto disporsi l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio nei confronti del Tusha. 2. Gli altri ricorsi sono invece inammissibili. 2.1 Alcune censure sono state proposte in termini analoghi da più ricorrenti e possono dunque essere trattate in maniera unitaria. Ciò vale anzitutto per quelle concernenti le attenuanti generiche, di cui tutti gli altri ricorrenti lamentano l'immotivato diniego, in quanto frutto, asseritamente, di una valutazione priva di una analisi individuale delle singole posizioni soggettive. Obiezione che si rivela peraltro manifestamente infondata e generica. In proposito va anzitutto ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/1/2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello Che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/ 2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Facendo corretta applicazione di tali consolidati principi, la Corte territoriale ha posto a fondamento della propria decisione l'intrinseca gravità del fatto, desunta dal numero rilevante delle persone che hanno partecipato allo scontro e dalla circostanza che i partecipanti alla rissa non hanno esitato a parteciparvi pur trovandosi in un ambiente sorvegliato qual è un istituto di detenzione, evocando implicitamente in tal senso l'intensità del dolo che ha sorretto le condotte dei singoli. La motivazione sviluppata dal giudice dell'appello è certamente logica e coerente alle risultanze processuali esposte in sentenza ed è dunque insindacabile in questa sede. L'elemento ritenuto preponderante ai fini della decisione sul punto ha poi natura oggettiva ed è riferibile indistintamente a tutti gli imputati, talchè legittimamente la Corte ha riproposto in riferimento alle rispettive posizioni il medesimo discorso giustificativo. Peraltro, i giudici del merito hanno evidenziato come, in alcuni casi, la valutazione negativa espressa per le ragioni già ricordate sia rafforzata dai precedenti penali dai quali taluni imputati risultano gravati, dimostrando di aver proceduto, contrariamente a quanto eccepito, ad un apprezzamento individualizzato delle relative posizioni. 2.2 Analoghe considerazioni valgono per doglianze proposte da tutti i ricorrenti eccetto l'Akid in merito all'applicazione della recidiva, posto che, come per il diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto di non poter escludere l'aggravante ravvisando l'espressività del reato per cui si procede in ragione dell'ambientazione e delle concrete modalità di realizzazione del medesimo e non si è limitata, come eccepito, ad evocare i precedenti da cui risultano gravati gli imputati. Con tale argomento, tutt'altro che illogico, i ricorsi non si sono confrontati, rivelando dunque la genericità delle doglianze avanzate sul punto.3. Venendo alle residue doglianze proposte dai ricorrenti, manifestamente infondata risulta quella formulata con il primo motivo del ricorso del Nasri. Non è in dubbio che, in applicazione dell'art. 99, ultimo comma, c.p., l'aumento di pena per la recidiva in nessun caso possa superare il cumulo delle pene risultanti dalla somma delle condanne precedenti, comprese anche quelle a pena pecuniaria, dovendo dunque quest'ultima essere convertita in detentiva secondo il criterio previsto dall'art. 135 c.p. (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1767 del 14/10/2014, dep. 2015, Zazo, Rv. 261997). Nel caso di specie, però, in occasione delle sei (e non sette come indicato dal ricorrente) condanne divenute definitive prima della consumazione del reato per cui si procede sono state applicate pene pecuniarie il cui cumulo è superiore ai 50.000 euro. Ne consegue che la loro conversione al tasso stabilito dall'art. 135 c.p. avrebbe consentito l'irrogazione di un aumento per la recidiva largamente superiore a quello di un mese determinato dai giudici del merito. Manifestamente infondato era dunque il motivo d'appello sul punto e, di conseguenza, irrilevante il silenzio della sentenza sul medesimo. 4. Generiche sono le censure proposte con il primo motivo del ricorso dello Jaml. La sentenza impugnata (p. 6 della motivazione) ha specificamente indicato gli elementi sulla base dei quali è stata ritenuta la partecipazione attiva dell'imputato alla rissa. La confutazione dell'argomentazione della Corte risulta si traduce nella velata, ma assolutamente generica denunzia di un travisamento delle prove evocate dai giudici del merito. Mere censure di fatto sono quelle non già esaminate proposte con il ricorso del Guri, che peraltro nemmeno si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha fornito spiegazione logica delle ragioni per cui l'aggressione perpetrata dall'imputato ai danni di un detenuto non possa essere ritenuto un episodio autonomo, bensì il consapevole e volontario innesco dello scontro con la fazione avversa e non la semplice e ritardata reazione alla provocazione subita il giorno precedente da parte dell'aggredito. E ciò a tacere dell'insegnamento di questa Corte per cui l'attenuante della provocazione è normalmente incompatibile con il reato di rissa, a meno che non risulti che l'azione offensiva di uno dei due gruppi contendenti sia stata preceduta e determinata da una pretesa tracotante e illecita o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall'altro gruppo (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 8020 del 13/12/2012, dep. 2013, Saitta, Rv. 255218). 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei suddetti ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibili i residui