CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 25977/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza del 19/02/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] f2-7RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 19/02/2026, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di giudizio di rinvio, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi di reclusione e alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 legge fallimentare per la durata di anni due e mesi rdi-TWIDri5frex qualificando la sua condotta ai sensi dell'art. 216, comma 1 lett. b), legge fallimentare; Letta la memoria depositata in data 05/06/2026, con la quale il difensore ha ribadito i suoi motivi di ricorso; Ritenuto che infondatamente il ricorrente lamenta carenze di motivazione con riguardo alla finalizzazione dell'omessa tenuta della contabilità in un periodo in cui l'agenzia delle entrate ha accertato un rilevante volume di affari della società di cui l'imputato era amministratore; con percorso logico incensurabile in sede di legittimità perché agganciato a dati fattuali che hanno univoca valenza indiziarla, la Corte territoriale ha evidenziato l'interruzione dell'assolvimento degli obblighi contabili a partire dal 2009 mentre l'attività imprenditoriale proseguiva, la strumentale dichiarazione resa dall'imputato al curatore con la quale accreditava la tesi che l'attività fosse stata interrotta quando non era stata più compilata la documentazione contabile e il progressivo depauperamento dell'attivo fino all'effettiva cessazione dell'attività prima della dichiarazione di fallimento; tutti elementi convergenti nel delineare la finalità di rendere impossibile ai creditori il recupero dei loro crediti; che la misura della pena accessoria è determinata in relazione alla gravità del fatto, alle sue modalità e all'entità del passivo e facendo comunque riferimento alla misura della pena principale, alla quale è stata parametrata; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P P.Q.M3 2 1 0 Lur 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa K kmente