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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 21016/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19073/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 154, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1119/2020 depositata il12/03/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha acquistato presso una concessionaria di Nola una vettura Mercedes, in data 30 ottobre 2003, per il prezzo di 42.000 €.

Il giorno successivo, presso la medesima concessionaria, ha stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] un contratto avente oggetto la garanzia per furto incendio della vettura.

L'auto è stata poi rubata qualche settimana dopo.

Per tale evento la [OSCURATO:PERSONA] ha sporto denuncia di furto, archiviata il 30.4.2004, essendo rimasti ignoti gli autori del reato. 2.-Contemporaneamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato il furto alla [OSCURATO:PERSONA] trasmettendo la documentazione necessaria alla liquidazione del danno, ma la società garante ha rifiutato il pagamento. 3.-Ciò ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] ad agire in giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] onde far valere il diritto alla copertura assicurativa per il furto.

Nel giudizio davanti al Tribunale di Nola, la [OSCURATO:PERSONA] si è costituita eccependo la mancata operatività della garanzia, in quanto non era stato attivato l'antifurto satellitare, e facendo presente di aver sporto denuncia alla Procura della Repubblica sospettando che il tutto fosse frutto del tentativo di una truffa ai suoi danni, in quanto la vettura risultava distrutta a seguito di un incendio avvenuto all'estero, che l'aveva ridotta a rottame, con la conseguenza che era impossibile che potesse essere stata nuovamente immatricolata in Italia.

Il Tribunale di Nola ha rigettato la domanda sostenendo che non vi era prova del furto, non bastando a ciò la denuncia; che non vi era prova del versamento del prezzo da parte dell'attrice; che non erano state depositate le condizioni generali di assicurazione in quanto il fascicolo di controparte risultava ritirato e non più depositato, e questa circostanza impediva di stabilire quale fosse l'oggetto dell'assicurazione e soprattutto il valore assicurato.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la [OSCURATO:PERSONA], ma la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado osservando, tra l'altro, che il mancato deposito delle condizioni generali impediva la dimostrazione della operatività della polizza. 4.-Ricorre la [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi di ricorso di cui chiede il rigetto la [OSCURATO:PERSONA] SPA, che ha notificato controricorso.

Memorie di entrambe le parti.

Considerato che 5.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 115 del codice di procedura civile, in relazione al fatto che la Corte d'appello ha ritenuto non depositate le condizioni generali, e dunque sfornita di prova la circostanza della copertura assicurativa, nonché il relativo contenuto: anche alla luce del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva per l'appunto eccepito che la garanzia non fosse operativa.

Secondo la ricorrente questa tesi è errata in quanto le condizioni generali di polizza erano state comunque depositate dalla compagnia di assicurazione e quindi erano agli atti, e, per il principio dispositivo, il giudice avrebbe dovuto tenerne comunque conto: e comunque il giudice, non rinvenendo le condizioni di assicurazione, ed essendo risultato che nel primo grado il fascicolo di controparte non era stato nuovamente depositato dopo il ritiro, avrebbe dovuto disporre la ricostruzione degli atti.

Inoltre, l'affermazione della Corte di appello circa la mancata prova del pagamento del prezzo doveva dirsi anch'essa resa in violazione delle risultanze istruttorie, dal momento che, tra l'altro, alcuna eccezione era stata svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] sul punto. 6.1.-Il motivo è infondato.

Infatti, esso parte dal presupposto che le condizioni di polizza erano comunque agli atti di causa, circostanza in realtà smentita in sentenza nella quale si rileva che le condizioni di polizza non erano affatto contenute nel fascicolo depositato dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale conferma di non averle mai depositate.

Né il richiamo alla menzione che negli atti difensivi la [OSCURATO:PERSONA] fa di quelle condizioni generali può ritenersi come prova dell'avvenuto deposito, trattandosi in realtà soltanto di meri richiami del loro contenuto, da cui non si deduce che sono state effettivamente depositate.

In ogni caso il riferimento agli atti difensivi non corrisponde alla presenza del documento nel giudizio di appello e ove mai il documento,pur presente, si fosse smarrito, l’appellante aveva l’onere di chiedere al giudice la ricostruzione del documento mancante (cfr. Cass. n. 1024 del 2017).

Il resto della censura attinge, inammissibilmente, la sentenza di primo grado rispetto alla quale viene ritrascritto il contenuto dell’appello: rispetto a tali censure il giudice di appello ha ritenuto assorbente la mancata prova dell’operatività dell’assicurazione per il mancato deposito delle condizioni generali. 6.- Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 112, 167 e 183 del codice di procedura civile.

Secondo la ricorrente, la Corte di appello ha errato nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] ha tempestivamente eccepito l'operatività della polizza, in quanto invece la compagnia ha svolto una eccezione del tutto diversa, ossia quella relativa al mancato deposito delle condizioni, e dall’una il giudice non poteva inferire l’altra. 7.1-Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile e dell’articolo 2697 del codice civile.

Secondo la ricorrente, la Corte d'appello avrebbe invertito l'onere della prova ricavando dal mancato deposito delle condizioni generali altresì la prova della inesistenza della copertura assicurativa, quando invece una simile inferenza non era possibile, non potendo dedursi la prova dell'adempimento degli oneri di polizza dalla produzione o meno del relativo contratto. 8.- Questi due motivi possono esaminarsi insieme e sono anche essi infondati.

Innanzitutto, la ricorrente, nel ritenere come non svolta l'eccezione di inoperatività della polizza, e nel ritenere che invece la compagnia ha soltanto eccepito il mancato deposito delle condizioni generali, non riporta compiutamente l'eccezione svolta da controparte, che invece assume il contrario.

Ed infatti,risulta che l'eccezione di inoperatività della polizza era stata proposta effettivamente dalla convenuta società di assicurazione, come riportato a pagina 8 della sentenza, dove, per mero errore materiale, è indicato il punto sbagliato in cui l'eccezione è stata fatta: ma la stessa compagnia indica il punto esatto della sua comparsa di costituzione in cui l'eccezione è stata svolta.

Ciò rende infondato altresì il terzo motivo nella parte in cui, sul presupposto che si tratti di un'eccezione in senso stretto, ne denuncia la non tempestività o addirittura la sua omissione.

Va tuttavia osservato, e ciò vale per entrambi i motivi, che il mancato deposito delle condizioni generali di polizza non è in realtà oggetto di una eccezione in senso stretto in quanto, nel caso specifico, mira a far valere la mancanza di prova del fatto costitutivo, piuttosto che ad allegare un fatto estintivo del diritto: in sostanza, eccependo l’omesso deposito delle condizioni generali, la [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito alla ricorrente di non aver provato i termini esatti della copertura assicurativa, e dunque di non aver provato per quale oggetto e per quali eventi essa era operante.

Si tratta più che di una eccezione in senso stretto di un vero e proprio argomento difensivo sulla fondatezza della domanda, come tale non soggetto a preclusioni.

E proprio tale argomento difensivo è stato accolto dalla Corte d'appello la quale ha ritenuto correttamente che era onere della ricorrente depositare le condizioni di polizza a dimostrazione del fondamento della sua domanda.

Che poi, alla stregua della valutazione del giudice di merito, la mancata produzione delle condizioni generali implichi mancato assolvimento dell’onere della prova dell’operatività della polizza costituisce giudizio di fatto non sindacabile nella presente sede di legittimità.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 4000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19073/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 154, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1119/2020 depositata il12/03/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha acquistato presso una concessionaria di Nola una vettura Mercedes, in data 30 ottobre 2003, per il prezzo di 42.000 €. Il giorno successivo, presso la medesima concessionaria, ha stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] un contratto avente oggetto la garanzia per furto incendio della vettura. L'auto è stata poi rubata qualche settimana dopo. Per tale evento la [OSCURATO:PERSONA] ha sporto denuncia di furto, archiviata il 30.4.2004, essendo rimasti ignoti gli autori del reato. 2.-Contemporaneamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato il furto alla [OSCURATO:PERSONA] trasmettendo la documentazione necessaria alla liquidazione del danno, ma la società garante ha rifiutato il pagamento. 3.-Ciò ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] ad agire in giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] onde far valere il diritto alla copertura assicurativa per il furto. Nel giudizio davanti al Tribunale di Nola, la [OSCURATO:PERSONA] si è costituita eccependo la mancata operatività della garanzia, in quanto non era stato attivato l'antifurto satellitare, e facendo presente di aver sporto denuncia alla Procura della Repubblica sospettando che il tutto fosse frutto del tentativo di una truffa ai suoi danni, in quanto la vettura risultava distrutta a seguito di un incendio avvenuto all'estero, che l'aveva ridotta a rottame, con la conseguenza che era impossibile che potesse essere stata nuovamente immatricolata in Italia. Il Tribunale di Nola ha rigettato la domanda sostenendo che non vi era prova del furto, non bastando a ciò la denuncia; che non vi era prova del versamento del prezzo da parte dell'attrice; che non erano state depositate le condizioni generali di assicurazione in quanto il fascicolo di controparte risultava ritirato e non più depositato, e questa circostanza impediva di stabilire quale fosse l'oggetto dell'assicurazione e soprattutto il valore assicurato. Avverso tale sentenza ha proposto appello la [OSCURATO:PERSONA], ma la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado osservando, tra l'altro, che il mancato deposito delle condizioni generali impediva la dimostrazione della operatività della polizza. 4.-Ricorre la [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi di ricorso di cui chiede il rigetto la [OSCURATO:PERSONA] SPA, che ha notificato controricorso. Memorie di entrambe le parti. Considerato che 5.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 115 del codice di procedura civile, in relazione al fatto che la Corte d'appello ha ritenuto non depositate le condizioni generali, e dunque sfornita di prova la circostanza della copertura assicurativa, nonché il relativo contenuto: anche alla luce del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva per l'appunto eccepito che la garanzia non fosse operativa. Secondo la ricorrente questa tesi è errata in quanto le condizioni generali di polizza erano state comunque depositate dalla compagnia di assicurazione e quindi erano agli atti, e, per il principio dispositivo, il giudice avrebbe dovuto tenerne comunque conto: e comunque il giudice, non rinvenendo le condizioni di assicurazione, ed essendo risultato che nel primo grado il fascicolo di controparte non era stato nuovamente depositato dopo il ritiro, avrebbe dovuto disporre la ricostruzione degli atti. Inoltre, l'affermazione della Corte di appello circa la mancata prova del pagamento del prezzo doveva dirsi anch'essa resa in violazione delle risultanze istruttorie, dal momento che, tra l'altro, alcuna eccezione era stata svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] sul punto. 6.1.-Il motivo è infondato. Infatti, esso parte dal presupposto che le condizioni di polizza erano comunque agli atti di causa, circostanza in realtà smentita in sentenza nella quale si rileva che le condizioni di polizza non erano affatto contenute nel fascicolo depositato dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale conferma di non averle mai depositate. Né il richiamo alla menzione che negli atti difensivi la [OSCURATO:PERSONA] fa di quelle condizioni generali può ritenersi come prova dell'avvenuto deposito, trattandosi in realtà soltanto di meri richiami del loro contenuto, da cui non si deduce che sono state effettivamente depositate. In ogni caso il riferimento agli atti difensivi non corrisponde alla presenza del documento nel giudizio di appello e ove mai il documento,pur presente, si fosse smarrito, l’appellante aveva l’onere di chiedere al giudice la ricostruzione del documento mancante (cfr. Cass. n. 1024 del 2017). Il resto della censura attinge, inammissibilmente, la sentenza di primo grado rispetto alla quale viene ritrascritto il contenuto dell’appello: rispetto a tali censure il giudice di appello ha ritenuto assorbente la mancata prova dell’operatività dell’assicurazione per il mancato deposito delle condizioni generali. 6.- Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 112, 167 e 183 del codice di procedura civile. Secondo la ricorrente, la Corte di appello ha errato nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] ha tempestivamente eccepito l'operatività della polizza, in quanto invece la compagnia ha svolto una eccezione del tutto diversa, ossia quella relativa al mancato deposito delle condizioni, e dall’una il giudice non poteva inferire l’altra. 7.1-Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile e dell’articolo 2697 del codice civile. Secondo la ricorrente, la Corte d'appello avrebbe invertito l'onere della prova ricavando dal mancato deposito delle condizioni generali altresì la prova della inesistenza della copertura assicurativa, quando invece una simile inferenza non era possibile, non potendo dedursi la prova dell'adempimento degli oneri di polizza dalla produzione o meno del relativo contratto. 8.- Questi due motivi possono esaminarsi insieme e sono anche essi infondati. Innanzitutto, la ricorrente, nel ritenere come non svolta l'eccezione di inoperatività della polizza, e nel ritenere che invece la compagnia ha soltanto eccepito il mancato deposito delle condizioni generali, non riporta compiutamente l'eccezione svolta da controparte, che invece assume il contrario. Ed infatti,risulta che l'eccezione di inoperatività della polizza era stata proposta effettivamente dalla convenuta società di assicurazione, come riportato a pagina 8 della sentenza, dove, per mero errore materiale, è indicato il punto sbagliato in cui l'eccezione è stata fatta: ma la stessa compagnia indica il punto esatto della sua comparsa di costituzione in cui l'eccezione è stata svolta. Ciò rende infondato altresì il terzo motivo nella parte in cui, sul presupposto che si tratti di un'eccezione in senso stretto, ne denuncia la non tempestività o addirittura la sua omissione. Va tuttavia osservato, e ciò vale per entrambi i motivi, che il mancato deposito delle condizioni generali di polizza non è in realtà oggetto di una eccezione in senso stretto in quanto, nel caso specifico, mira a far valere la mancanza di prova del fatto costitutivo, piuttosto che ad allegare un fatto estintivo del diritto: in sostanza, eccependo l’omesso deposito delle condizioni generali, la [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito alla ricorrente di non aver provato i termini esatti della copertura assicurativa, e dunque di non aver provato per quale oggetto e per quali eventi essa era operante. Si tratta più che di una eccezione in senso stretto di un vero e proprio argomento difensivo sulla fondatezza della domanda, come tale non soggetto a preclusioni. E proprio tale argomento difensivo è stato accolto dalla Corte d'appello la quale ha ritenuto correttamente che era onere della ricorrente depositare le condizioni di polizza a dimostrazione del fondamento della sua domanda. Che poi, alla stregua della valutazione del giudice di merito, la mancata produzione delle condizioni generali implichi mancato assolvimento dell’onere della prova dell’operatività della polizza costituisce giudizio di fatto non sindacabile nella presente sede di legittimità. Il ricorso va pertanto rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 4000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustifica
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