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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025

Cassazione n. 07032/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; - letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],,Noia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che entrambe le impugnazioni si sono rilevate inammissibili atteso che quelle proposta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si lega ad un asserito difetto di motivazione solo genericamente prospettato senza alcun riferimento puntuale ai motivo di appello pretermessi dalla decisione gravata mentre quello interposto con la difesa dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta insussistenza della casa di giustificazione di cui all' art. 54 cp e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 3, stesso codice e con riguardo alla ritenuta conferma dei pressuposti costitutivi dell'aggravante della minorata difesa; rilevato che all'inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 24 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; - letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],,Noia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che entrambe le impugnazioni si sono rilevate inammissibili atteso che quelle proposta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si lega ad un asserito difetto di motivazione solo genericamente prospettato senza alcun riferimento puntuale ai motivo di appello pretermessi dalla decisione gravata mentre quello interposto con la difesa dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta insussistenza della casa di giustificazione di cui all' art. 54 cp e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 3, stesso codice e con riguardo alla ritenuta conferma dei pressuposti costitutivi dell'aggravante della minorata difesa; rilevato che all'inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 07032/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris