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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1997

ECLI:EU:T:1997:110
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61996A0038 - IT Avis juridique important | 61996A0038 Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 10 luglio 1997. - [OSCURATO:PERSONA] automobiles contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee. - Concorrenza - Ricorso per carenza - Non luogo a provvedere - Ricorso per risarcimento - Irricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]38/96. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-01223 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Ricorso per carenza - Persone fisiche o giuridiche - Omissioni impugnabili - Inerzia della [OSCURATO:PERSONA] di fronte ad una denuncia per violazione delle regole di concorrenza e, in ogni caso, omessa trasmissione al denunciante di una comunicazione provvisoria ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 [Trattato CE, art. 175; regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 99/63, art. 6] 2 Ricorso per carenza - Diffida dell'istituzione - Presa di posizione ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato - Nozione - Lettera indirizzata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 a colui che ha denunciato una violazione delle regole di concorrenza - Invio sopravvenuto nel corso del procedimento - Venir meno dell'oggetto del ricorso - Non luogo a statuire (Trattato CE, art. 175, secondo comma; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 99/63, art. 6) 3 Procedura - Atto introduttivo di ricorso - Requisiti di forma - Identificazione dell'oggetto della controversia - Esposizione sommaria dei motivi dedotti - Ricorso per risarcimento dei danni causati da un'istituzione comunitaria [Statuto (CE) della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

[OSCURATO:PERSONA]

4 L'autore di una denuncia ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, che alleghi una violazione delle norme di concorrenza del Trattato, ha il diritto, trascorso un ragionevole periodo di tempo dal deposito della denuncia, di ottenere una presa di posizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] o, quantomeno, una comunicazione provvisoria ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63; di conseguenza, qualora non gli venga trasmessa siffatta comunicazione nonostante la diffida, egli ha il diritto di proporre un ricorso per carenza. 5 Una lettera della [OSCURATO:PERSONA] indirizzata al denunciante una violazione delle regole comunitarie sulla concorrenza, che sia conforme ai requisiti stabiliti dall'art. 6 del regolamento n. 99/63, costituisce una presa di posizione ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato.

Siffatta lettera, anche se inviata nel corso del procedimento, pone termine all'inerzia della [OSCURATO:PERSONA] e rende privo di oggetto il ricorso per carenza contro di essa proposto. 6 Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti.

Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa onde consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno.

Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, quantomeno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo della domanda stessa.

Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del danno causato da un'istituzione comunitaria deve contenere elementi che consentano di individuare il comportamento che il ricorrente addebita all'istituzione, le ragioni per le quali ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito, nonché la natura e l'entità di tale danno. [OSCURATO:PERSONA] causa T-38/96, [OSCURATO:PERSONA] automobiles, società di diritto francese in liquidazione, con sede in Alençon (Francia), con l'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dei fori di Parigi e di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], 4, rue Béatrix de Bourbon, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata inizialmente dai signori [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale distaccato presso la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, poi dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto, da un lato, la domanda intesa a far constatare la carenza della [OSCURATO:PERSONA] per avere questa omesso di inviare alla società [OSCURATO:PERSONA] una lettera di comunicazione degli addebiti e, dall'altro, la domanda di risarcimento del danno subito dalla ricorrente a causa della predetta carenza,

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

(Seconda Sezione ampliata), composto dai signori C.W.

Bellamy, presidente, C.P.

Briët e A. Kalogeropoulos, giudici, cancelliere: A. Mair, amministratore vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale del 20 novembre 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza I fatti e il procedimento 1 La ricorrente, la cui attività consisteva nell'acquisto e nella vendita di autoveicoli, veniva dichiarata, con sentenza 22 maggio 1995 del Tribunal de commerce di Alençon, in liquidazione giudiziaria. 2 In precedenza, il 27 maggio 1994, aveva depositato presso la [OSCURATO:PERSONA] una denuncia contro la [OSCURATO:PERSONA] SA, importatore di veicoli di marca [OSCURATO:PERSONA] e consociata del costruttore giapponese (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). 3 In tale denuncia la ricorrente ha fatto notare che era stata concessionaria della [OSCURATO:PERSONA], la quale, agli inizi del 1991, aveva risolto unilateralmente il contratto di concessione, con effetto all'inizio dell'anno 1992.

In seguito a tale risoluzione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe «continuato a valersi del suo sistema di distribuzione esclusiva per rifiutare al signor [OSCURATO:PERSONA] qualsiasi compenso allo scopo di favorire in modo discriminatorio un altro concessionario ed opporre al primo numerosi rifiuti di vendita».

La ricorrente ha contestato in secondo luogo la compatibilità del contratto tipo di concessione, praticato dalla [OSCURATO:PERSONA], col regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 12 dicembre 1984, n. 123, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU 1985, L 15, pag. 16).

La ricorrente, facendo valere che gli effetti del contratto escludono il medesimo dal beneficio dell'art. 85, n. 3, del Trattato, ha dichiarato che «si rimetteva alla decisione della [OSCURATO:PERSONA], la quale è competente a pronunciarsi sulle pratiche della [OSCURATO:PERSONA] in quanto l'art. 10 del regolamento n. 123/85 le consente di ritirare il beneficio dell'esenzione».

In tale contesto essa ha denunciato numerose clausole del contratto tipo, come pure pratiche che ne derivano, poste in essere dalla [OSCURATO:PERSONA], ed ha dichiarato di basare la sua denuncia sull'esistenza di un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato. 4 Con lettera 30 giugno 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso copia della denuncia summenzionata alla [OSCURATO:PERSONA] con l'invito a esprimere la sua opinione sui fatti denunciati.

Il medesimo giorno la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la ricorrente di tale trasmissione.

Dopo due mesi la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato la sua risposta alla [OSCURATO:PERSONA], che l'ha comunicata alla ricorrente nel settembre 1994. 5 Con lettera 21 febbraio 1995 la ricorrente ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le sue osservazioni circa le risposte della [OSCURATO:PERSONA].

Essa ha ritenuto in particolare che «il raffronto tra gli elementi probatori (prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] automobiles) a sostegno della sua denuncia, l'esame delle due versioni del contratto e la risposta presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbero già posto la [OSCURATO:PERSONA] in grado di comunicare determinati addebiti».

Dopo aver commentato in dettaglio le risposte della [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente sollecitava nuovamente la [OSCURATO:PERSONA] a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] gli addebiti che emergono chiaramente dallo studio del fascicolo. 6 Tale lettera restava senza risposta. 7 Il 17 ottobre 1995 la ricorrente ha proposto un ricorso avente ad oggetto, da un lato, una domanda basata sull'art. 175 del Trattato CE, e mirante all'accertamento di una carenza della [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, una domanda basata sull'art. 215 del Trattato e mirante alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno causato dalla detta carenza. 8 Con ordinanza 11 marzo 1996, causa T-195/95, [OSCURATO:PERSONA] automobiles/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-171), il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso per la parte in cui esso era diretto a far dichiarare una carenza della [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla domanda di risarcimento danni, l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta è stata rinviata alla decisione nel merito. 9 Con sentenza del Tribunale 6 maggio 1997, causa T-195/95 ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-679), la detta domanda di risarcimento danni è stata dichiarata irricevibile. 10 Il 2 gennaio 1996 la ricorrente inviava alla [OSCURATO:PERSONA] una nuova lettera con la quale la invitata a agire, intendendo con ciò che una lettera di comunicazione degli addebiti fosse inviata alla [OSCURATO:PERSONA].

Tale lettera restava senza risposta. 11 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 marzo 1996, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. 12 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. 13 Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti loro rivolti dal Tribunale nel corso dell'udienza svoltasi il 20 novembre 1996, dinanzi alla sezione composta dai signori C.W.

Bellamy, presidente, H. Kirschner, C.P.

Briët, A. Kalogeropoulos e A. Potocki, giudici.

Nel corso dell'udienza, le parti sono state autorizzate a depositare la lettera della [OSCURATO:PERSONA] 25 luglio 1996, indirizzata alla ricorrente ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 25 luglio 1963, n. 99/63, relativo alle audizioni previste dall'art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 17 (GU 1963, n. 127, pag. 2268; in prosieguo: il «regolamento n. 99/63»), la risposta della ricorrente 29 agosto 1996, come pure la sentenza 22 marzo 1996, pronunciata dal tribunal de commerce di Versailles su azione promossa dalla ricorrente il 22 ottobre 1992 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. 14 A seguito del decesso del giudice Kirschner, avvenuto il 6 febbraio 1997, la presente sentenza è stata deliberata dai tre giudici di cui reca la firma, conformemente all'art. 32, n. 1, del regolamento di procedura.

Conclusioni delle parti 15 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia: - dichiarare la carenza della [OSCURATO:PERSONA]; - dichiarare, sulla base dell'art. 215 del Trattato, la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ricorrente, a favore della quale è tenuta al risarcimento del danno per l'ammontare di 1 660 912 FF, ovvero di 237 273 ECU. 16 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: - dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, infondato; - condannare la ricorrente alle spese.

Sulla carenza Argomenti delle parti 17 La ricorrente ritiene che la memoria presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T-195/95 confermi la volontà di questa di non portare tale procedimento a conclusione e la sua ostinazione nel non prendere una posizione che consentirebbe alla ricorrente, vittima dell'infrazione relativa alla redazione del contratto oppostole dinanzi ai giudici francesi, di ottenere più facilmente il riconoscimento dei propri diritti. 18 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], questa, per giurisprudenza consolidata, non è tenuta a istruire - e, a maggior ragione - a inviare una comunicazione di addebiti, per constatare, se del caso, violazioni alle regole contenute negli artt. 85 e 86 del Trattato dal momento che non dispone di competenza esclusiva.

Ciò considerato, la lettera della ricorrente 2 gennaio 1996, la quale non chiede l'adozione di una decisione di rigetto della denuncia e neanche una presa di posizione in merito ad essa, non potrebbe considerarsi conforme ai requisiti di cui all'art. 175 del Trattato.

Sulla base di queste considerazioni la [OSCURATO:PERSONA] conclude che, data la mancanza di una valida messa in mora presupposto indispensabile per introdurre un ricorso ex art. 175 del Trattato, il presente ricorso per carenza è irricevibile. 19 La ricorrente replica rilevando che l'invito ad agire rivolto alla [OSCURATO:PERSONA] non è soggetto ad alcun particolare obbligo di forma.

Sarebbe sufficiente che tale invito sia sufficientemente esplicito e preciso. 20 L'art. 175 del Trattato non obbligherebbe il denunciante a chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di respingere la denuncia.

Sarebbe assurdo pretendere che il denunciante manifesti la propria esasperazione chiedendo che l'istituzione adotti una decisione a proprio sfavore. 21 La giurisprudenza citata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale questa non sarebbe obbligata a istruire una denuncia, sarebbe, in realtà, molto più articolata e attribuirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] solo la facoltà di determinare, in funzione di un interesse comunitario concreto, il criterio delle priorità da osservare nell'espletamento delle pratiche. 22 Nel campo di applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato, i giudici nazionali sarebbero incompetenti e la [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe di competenza esclusiva.

Sarebbe già stato a più riprese affermato che l'aggravio degli oneri gravanti sui servizi non costituisce una giustificazione per sacrificare gli interessi dei singoli che il Trattato vuole proteggere.

Giudizio del Tribunale 23 Si deve, in limine, chiarire l'oggetto del presente ricorso per carenza.

Il ricorso è volto a far constatare la carenza della [OSCURATO:PERSONA], descritta al punto 14 dell'atto introduttivo, facendo rinvio alla lettera di diffida 2 gennaio 1996.

Questa si limita a chiedere che una lettera di comunicazione degli addebiti venga inviata alla [OSCURATO:PERSONA]. 24 A questo proposito si deve osservare che l'art. 175 del Trattato dà la possibilità, alle persone ivi indicate, di contestare l'omessa adozione di un provvedimento da parte del Parlamento, del Consiglio o della [OSCURATO:PERSONA].

Tali persone, tuttavia, non possono pretendere che l'istituzione interessata operi nel senso da loro indicato.

Più in particolare, l'istituzione può statuire o prendere posizione, adottando un atto diverso da quello che l'interessato avrebbe desiderato o ritenuto necessario (sentenze della Corte 13 luglio 1971, causa 8/71, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 705, punto 2, e 24 novembre 1992, cause riunite C-15/91 e C-108/91, Buckl e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-6061, punto 17; ordinanza del Tribunale 12 novembre 1996, causa T-47/96, SDDDA/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1561, punto 40). 25 In un caso come quello di specie, in cui è stata presentata una denuncia ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 20), la [OSCURATO:PERSONA] deve procedere a un previo esame e raccogliere gli elementi che le consentiranno di valutare quale sorte riservarvi. [OSCURATO:PERSONA] deve successivamente prendere posizione nei confronti della denuncia entro un termine ragionevole (v. sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-28/90, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-2285, punto 29).

Se la denuncia è fondata, essa dà allora corso al procedimento di infrazione, inviando una lettera di comunicazione degli addebiti alla o alle imprese contemplate dalla denuncia.

Se la denuncia non è fondata, invia al denunciante, ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, una lettera con la quale indica i motivi per cui non intende dare seguito favorevole alla sua denuncia e lo invita a presentare le proprie eventuali osservazioni.

Sulla base di tali osservazioni la [OSCURATO:PERSONA] adotterà la decisione finale (v. sentenze del Tribunale 18 maggio 1994, causa T-37/92, BEUC e NCC/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-285, punto 29, 24 gennaio 1995, causa T-74/92, Ladbroke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-115, punto 61, e sentenza della Corte 18 marzo 1997, causa C-282/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1503, punto 36). 26 [OSCURATO:PERSONA] specie, il periodo di tempo trascorso tra il deposito della denuncia il 27 maggio 1994 e l'invio della lettera di diffida il 2 gennaio 1996 era sufficientemente lungo perché questa si sia trovata nel diritto di ottenere una presa di posizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] (v. citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 29) e quindi, perlomeno, una comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63. 27 Ne consegue che il ricorso per carenza era ricevibile nel momento in cui il ricorso è stato proposto. 28 Si deve tuttavia accertare se una presa di posizione della [OSCURATO:PERSONA], sopravvenuta nel corso del procedimento, abbia successivamente privato quest'ultimo del suo oggetto. 29 A questo proposito, è pacifico che il 25 luglio 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla ricorrente una lettera, la cui intestazione faceva esplicitamente riferimento all'art. 6 del regolamento n. 99/63.

In tale lettera erano indicati al denunciante i motivi per cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva l'intenzione di respingere la sua denuncia e gli impartiva il termine di un mese entro il quale presentare, per iscritto, le sue eventuali osservazioni. 30 Tale lettera deve essere considerata una comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63. 31 Orbene, secondo la costante giurisprudenza, una lettera indirizzata al denunciante, conforme ai requisiti stabiliti dall'art. 6 del regolamento n. 99/63, costituisce una presa di posizione ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato.

Una siffatta lettera pone termine all'inerzia della [OSCURATO:PERSONA] e priva di oggetto il ricorso per carenza contro di essa proposto (sentenze della Corte 18 ottobre 1979, causa 125/78, Gema/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3173, punto 21, e [OSCURATO:PERSONA] automobiles/[OSCURATO:PERSONA], già citata, punti 30 e 31). 32 La lettera 25 luglio 1996 ha di conseguenza posto termine alla carenza allegata, al contrario della tesi sostenuta dalla ricorrente nel corso dell'udienza, secondo cui la carenza sussisterebbe fino a che la [OSCURATO:PERSONA] abbia emanato una decisione definitiva di rigetto della denuncia. 33 Si deve infatti sottolineare che solo dopo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inviato una lettera ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, e a condizione che il denunciante abbia presentato osservazioni scritte su tale lettera, sorge l'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di avviare un procedimento nei confronti della persona considerata nella denuncia o di adottare una decisione definitiva di rigetto della denuncia (sentenza della Corte [OSCURATO:PERSONA] automobiles/[OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 38). 34 Da quanto precede consegue che la lettera 25 luglio 1996, inviata dopo la presentazione del ricorso, ha privato di oggetto la domanda di declaratoria di carenza.

Non occorre pertanto statuire su di essa (v. citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 38).

Sul risarcimento del danno Argomenti delle parti 35 La ricorrente deduce che la carenza della [OSCURATO:PERSONA] ha comportato la propria messa in stato di liquidazione giudiziaria con un passivo di 1 289 128,10 FF.

Di tale situazione, attribuibile al ritardo nel proprio risarcimento, sarebbero responsabili pertanto, solidamente, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la [OSCURATO:PERSONA] potrà sempre rivalersi.

La ricorrente precisa che il procedimento di risoluzione del contratto di concessione verte su un indennizzo di 2 420 676 FF.

Il ritardo verificatosi nel versamento di tale indennizzo avrebbe comportato, dal maggio 1994 fino all'8 ottobre 1995, interessi per un ammontare di 288 060,43 FF cui andrebbero ad aggiungersi gli interessi di mora dal 9 ottobre 1995 fino al giorno della presentazione del ricorso, cioè 84 723,66 FF, fatti salvi gli interessi che matureranno fino al momento in cui sarà stato posto termine alla carenza. 36 Il danno complessivo che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe risarcire ammonterebbe pertanto a 1 576 188,53 FF + 84 723,66 FF = 1 660 912,19 FF, cioè 237 273 ECU. 37 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che i motivi che hanno ad oggetto tanto l'effettività del danno lamentato, quanto la sua valutazione, non sono sufficientemente espliciti per consentirle di far valere i propri diritti.

Il ricorso non rispetterebbe le condizioni poste dall'art. 19 dello statuto CE della Corte e dall'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, che esigono che il ricorso contenga, in particolare, oltre alla designazione dell'oggetto della controversia, l'esposizione sommaria dei motivi dedotti.

Al fine di osservare tali disposizioni, la ricorrente dovrebbe produrre informazioni sufficienti affinché la [OSCURATO:PERSONA] possa prendere posizione nel merito e il giudice comunitario esercitare il suo sindacato. 38 [OSCURATO:PERSONA] specie, non sarebbe sufficiente che la ricorrente si basi su semplici ipotesi, invocando un fallimento e ascrivendo alla [OSCURATO:PERSONA] senza altri argomenti l'intero passivo della società con l'aggiunta di un importo calcolato pro rata temporis che dovrebbe corrispondere al ritardo nel quale sarebbe incorso l'ipotetico indennizzo, calcolato dalla ricorrente nel contesto di un procedimento di risoluzione di contratto. 39 [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che la propria responsabilità potrebbe eventualmente sorgere solo se venisse stabilito un nesso tra il danno - fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] automobiles - e la propria asserita carenza.

La corrispondente dimostrazione deve essere fatta precedere da quella dell'illecito della [OSCURATO:PERSONA] e del danno asserito.

Spetterebbe al ricorrente dimostrare questi elementi, il che nelle specie non è stato fatto. 40 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che anche supponendo che un'azione promossa sulla base delle regole di concorrenza sia appropriata e indispensabile per evitare un fallimento, la denunciante poteva benissimo rivolgersi ai giudici nazionali, i quali, in forza del principio del decentramento nell'applicazione di tali regole, sono competenti a prendere una decisione.

Giudizio del Tribunale 41 Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti.

Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa onde consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno.

Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia, occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, quantomeno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile dal testo dell'istanza stessa (v., per esempio, ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993, causa T-56/92, Koelman/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1267, punto 21). 42 Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del danno causato da un'istituzione comunitaria deve contenere elementi che consentono di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all'istituzione, le ragioni per le quali ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito, nonché il carattere e l'entità di tale danno (v. sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-387/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-961, punto 107). 43 Un ricorso non sufficientemente preciso va dichiarato irricevibile e un'inosservanza dell'art. 19 dello Statuto della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale costituisce motivo di irricevibilità, che il Tribunale può rilevare d'ufficio, in qualsiasi momento, a norma dell'art. 113 di detto regolamento di procedura (v. sentenza 18 settembre 1996, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 108). 44 [OSCURATO:PERSONA] specie il ricorso, anche considerato nel suo complesso, non consente di identificare, con il necessario grado di chiarezza e precisione, l'esistenza di un nesso di causalità tra l'asserita carenza della [OSCURATO:PERSONA] e il danno lamentato dalla ricorrente. 45 Secondo la ricorrente, tale danno consiste, in via principale, nella propria messa in liquidazione giudiziaria, sopravvenuta il 22 maggio 1995, con un passivo di 1 289 128,10 FF.

Ora, anche ammettendo che risultasse accertata la carenza della [OSCURATO:PERSONA] tra il 27 maggio 1994 (data del deposito della denuncia) o il 21 febbraio 1995 (data dell'ultima lettera della ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA], prima della sua liquidazione) e il 22 maggio 1995 (data della liquidazione giudiziaria della ricorrente) la ricorrente non ha indicato nel ricorso alcun elemento atto a chiarire in quale misura la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata responsabile del danno così quantificato.

Il giudice comunitario non è pertanto in grado di accertare come l'asserita carenza abbia potuto contribuire ad aumentare il passivo della società [OSCURATO:PERSONA] automobiles e quindi a provocarne la liquidazione. 46 Altrettanto dicasi per quanto riguarda il danno di 288 060,43 FF, che la ricorrente sostiene di aver subito a causa del ritardo nell'indennizzo che asserisce esserle dovuto in ragione del recesso da parte della [OSCURATO:PERSONA] dal contratto di concessione.

Anche su questo punto il ricorso non offre alcun elemento che consenta di ravvisare un nesso di causalità tra, da un lato, le somme richieste di 288 060,43 FF e di 84 723,66 FF, ed un'asserita carenza della [OSCURATO:PERSONA], dall'altro. 47 Ne consegue che le conclusioni intese a ottenere il risarcimento del danno sono irricevibili.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 48 Ai sensi dell'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, il Tribunale, in caso di non luogo a provvedere, decide sulle spese in via equitativa.

Del resto, ai sensi dell'art. 87, n. 6, del medesimo regolamento, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali. 49 [OSCURATO:PERSONA] specie il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] ha in ampia misura contribuito alla presentazione del ricorso da parte della ricorrente.

Infatti la [OSCURATO:PERSONA] non ha dato seguito, entro il termine stabilito dall'art. 175 del Trattato, all'intimazione che la ricorrente le aveva rivolto in data 2 gennaio 1996, pur essendo debitamente informata del contenuto della denuncia dal maggio 1994.

Inoltre solo il 25 luglio 1996, cioè dopo la proposizione del presente ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla ricorrente una presa di posizione sulla denuncia, conformemente all'art. 6 del regolamento n. 99/63. 50 Nel contesto di un'equa valutazione delle circostanze della causa la [OSCURATO:PERSONA] va pertanto condannata a sopportare le sue spese nonché la metà delle spese della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

IL TRIBUNALE

(Seconda Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) Non vi è motivo di provvedere sulla domanda di declaratoria di carenza. 2) Per il resto la domanda è irricevibile. 3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della ricorrente.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61996A0038 - IT Avis juridique important | 61996A0038 Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 10 luglio 1997. - [OSCURATO:PERSONA] automobiles contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee. - Concorrenza - Ricorso per carenza - Non luogo a provvedere - Ricorso per risarcimento - Irricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]38/96. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-01223 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Ricorso per carenza - Persone fisiche o giuridiche - Omissioni impugnabili - Inerzia della [OSCURATO:PERSONA] di fronte ad una denuncia per violazione delle regole di concorrenza e, in ogni caso, omessa trasmissione al denunciante di una comunicazione provvisoria ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 [Trattato CE, art. 175; regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 99/63, art. 6] 2 Ricorso per carenza - Diffida dell'istituzione - Presa di posizione ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato - Nozione - Lettera indirizzata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 a colui che ha denunciato una violazione delle regole di concorrenza - Invio sopravvenuto nel corso del procedimento - Venir meno dell'oggetto del ricorso - Non luogo a statuire (Trattato CE, art. 175, secondo comma; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 99/63, art. 6) 3 Procedura - Atto introduttivo di ricorso - Requisiti di forma - Identificazione dell'oggetto della controversia - Esposizione sommaria dei motivi dedotti - Ricorso per risarcimento dei danni causati da un'istituzione comunitaria [Statuto (CE) della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] [OSCURATO:PERSONA] 4 L'autore di una denuncia ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, che alleghi una violazione delle norme di concorrenza del Trattato, ha il diritto, trascorso un ragionevole periodo di tempo dal deposito della denuncia, di ottenere una presa di posizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] o, quantomeno, una comunicazione provvisoria ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63; di conseguenza, qualora non gli venga trasmessa siffatta comunicazione nonostante la diffida, egli ha il diritto di proporre un ricorso per carenza. 5 Una lettera della [OSCURATO:PERSONA] indirizzata al denunciante una violazione delle regole comunitarie sulla concorrenza, che sia conforme ai requisiti stabiliti dall'art. 6 del regolamento n. 99/63, costituisce una presa di posizione ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato. Siffatta lettera, anche se inviata nel corso del procedimento, pone termine all'inerzia della [OSCURATO:PERSONA] e rende privo di oggetto il ricorso per carenza contro di essa proposto. 6 Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa onde consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno. Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, quantomeno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo della domanda stessa. Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del danno causato da un'istituzione comunitaria deve contenere elementi che consentano di individuare il comportamento che il ricorrente addebita all'istituzione, le ragioni per le quali ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito, nonché la natura e l'entità di tale danno. [OSCURATO:PERSONA] causa T-38/96, [OSCURATO:PERSONA] automobiles, società di diritto francese in liquidazione, con sede in Alençon (Francia), con l'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dei fori di Parigi e di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], 4, rue Béatrix de Bourbon, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata inizialmente dai signori [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale distaccato presso la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, poi dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto, da un lato, la domanda intesa a far constatare la carenza della [OSCURATO:PERSONA] per avere questa omesso di inviare alla società [OSCURATO:PERSONA] una lettera di comunicazione degli addebiti e, dall'altro, la domanda di risarcimento del danno subito dalla ricorrente a causa della predetta carenza, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione ampliata), composto dai signori C.W. Bellamy, presidente, C.P. Briët e A. Kalogeropoulos, giudici, cancelliere: A. Mair, amministratore vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale del 20 novembre 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza I fatti e il procedimento 1 La ricorrente, la cui attività consisteva nell'acquisto e nella vendita di autoveicoli, veniva dichiarata, con sentenza 22 maggio 1995 del Tribunal de commerce di Alençon, in liquidazione giudiziaria. 2 In precedenza, il 27 maggio 1994, aveva depositato presso la [OSCURATO:PERSONA] una denuncia contro la [OSCURATO:PERSONA] SA, importatore di veicoli di marca [OSCURATO:PERSONA] e consociata del costruttore giapponese (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). 3 In tale denuncia la ricorrente ha fatto notare che era stata concessionaria della [OSCURATO:PERSONA], la quale, agli inizi del 1991, aveva risolto unilateralmente il contratto di concessione, con effetto all'inizio dell'anno 1992. In seguito a tale risoluzione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe «continuato a valersi del suo sistema di distribuzione esclusiva per rifiutare al signor [OSCURATO:PERSONA] qualsiasi compenso allo scopo di favorire in modo discriminatorio un altro concessionario ed opporre al primo numerosi rifiuti di vendita». La ricorrente ha contestato in secondo luogo la compatibilità del contratto tipo di concessione, praticato dalla [OSCURATO:PERSONA], col regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 12 dicembre 1984, n. 123, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU 1985, L 15, pag. 16). La ricorrente, facendo valere che gli effetti del contratto escludono il medesimo dal beneficio dell'art. 85, n. 3, del Trattato, ha dichiarato che «si rimetteva alla decisione della [OSCURATO:PERSONA], la quale è competente a pronunciarsi sulle pratiche della [OSCURATO:PERSONA] in quanto l'art. 10 del regolamento n. 123/85 le consente di ritirare il beneficio dell'esenzione». In tale contesto essa ha denunciato numerose clausole del contratto tipo, come pure pratiche che ne derivano, poste in essere dalla [OSCURATO:PERSONA], ed ha dichiarato di basare la sua denuncia sull'esistenza di un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato. 4 Con lettera 30 giugno 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso copia della denuncia summenzionata alla [OSCURATO:PERSONA] con l'invito a esprimere la sua opinione sui fatti denunciati. Il medesimo giorno la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la ricorrente di tale trasmissione. Dopo due mesi la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato la sua risposta alla [OSCURATO:PERSONA], che l'ha comunicata alla ricorrente nel settembre 1994. 5 Con lettera 21 febbraio 1995 la ricorrente ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le sue osservazioni circa le risposte della [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha ritenuto in particolare che «il raffronto tra gli elementi probatori (prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] automobiles) a sostegno della sua denuncia, l'esame delle due versioni del contratto e la risposta presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbero già posto la [OSCURATO:PERSONA] in grado di comunicare determinati addebiti». Dopo aver commentato in dettaglio le risposte della [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente sollecitava nuovamente la [OSCURATO:PERSONA] a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] gli addebiti che emergono chiaramente dallo studio del fascicolo. 6 Tale lettera restava senza risposta. 7 Il 17 ottobre 1995 la ricorrente ha proposto un ricorso avente ad oggetto, da un lato, una domanda basata sull'art. 175 del Trattato CE, e mirante all'accertamento di una carenza della [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, una domanda basata sull'art. 215 del Trattato e mirante alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno causato dalla detta carenza. 8 Con ordinanza 11 marzo 1996, causa T-195/95, [OSCURATO:PERSONA] automobiles/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-171), il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso per la parte in cui esso era diretto a far dichiarare una carenza della [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla domanda di risarcimento danni, l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta è stata rinviata alla decisione nel merito. 9 Con sentenza del Tribunale 6 maggio 1997, causa T-195/95 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-679), la detta domanda di risarcimento danni è stata dichiarata irricevibile. 10 Il 2 gennaio 1996 la ricorrente inviava alla [OSCURATO:PERSONA] una nuova lettera con la quale la invitata a agire, intendendo con ciò che una lettera di comunicazione degli addebiti fosse inviata alla [OSCURATO:PERSONA]. Tale lettera restava senza risposta. 11 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 marzo 1996, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. 12 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. 13 Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti loro rivolti dal Tribunale nel corso dell'udienza svoltasi il 20 novembre 1996, dinanzi alla sezione composta dai signori C.W. Bellamy, presidente, H. Kirschner, C.P. Briët, A. Kalogeropoulos e A. Potocki, giudici. Nel corso dell'udienza, le parti sono state autorizzate a depositare la lettera della [OSCURATO:PERSONA] 25 luglio 1996, indirizzata alla ricorrente ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 25 luglio 1963, n. 99/63, relativo alle audizioni previste dall'art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 17 (GU 1963, n. 127, pag. 2268; in prosieguo: il «regolamento n. 99/63»), la risposta della ricorrente 29 agosto 1996, come pure la sentenza 22 marzo 1996, pronunciata dal tribunal de commerce di Versailles su azione promossa dalla ricorrente il 22 ottobre 1992 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. 14 A seguito del decesso del giudice Kirschner, avvenuto il 6 febbraio 1997, la presente sentenza è stata deliberata dai tre giudici di cui reca la firma, conformemente all'art. 32, n. 1, del regolamento di procedura. Conclusioni delle parti 15 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia: - dichiarare la carenza della [OSCURATO:PERSONA]; - dichiarare, sulla base dell'art. 215 del Trattato, la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ricorrente, a favore della quale è tenuta al risarcimento del danno per l'ammontare di 1 660 912 FF, ovvero di 237 273 ECU. 16 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: - dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, infondato; - condannare la ricorrente alle spese. Sulla carenza Argomenti delle parti 17 La ricorrente ritiene che la memoria presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T-195/95 confermi la volontà di questa di non portare tale procedimento a conclusione e la sua ostinazione nel non prendere una posizione che consentirebbe alla ricorrente, vittima dell'infrazione relativa alla redazione del contratto oppostole dinanzi ai giudici francesi, di ottenere più facilmente il riconoscimento dei propri diritti. 18 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], questa, per giurisprudenza consolidata, non è tenuta a istruire - e, a maggior ragione - a inviare una comunicazione di addebiti, per constatare, se del caso, violazioni alle regole contenute negli artt. 85 e 86 del Trattato dal momento che non dispone di competenza esclusiva. Ciò considerato, la lettera della ricorrente 2 gennaio 1996, la quale non chiede l'adozione di una decisione di rigetto della denuncia e neanche una presa di posizione in merito ad essa, non potrebbe considerarsi conforme ai requisiti di cui all'art. 175 del Trattato. Sulla base di queste considerazioni la [OSCURATO:PERSONA] conclude che, data la mancanza di una valida messa in mora presupposto indispensabile per introdurre un ricorso ex art. 175 del Trattato, il presente ricorso per carenza è irricevibile. 19 La ricorrente replica rilevando che l'invito ad agire rivolto alla [OSCURATO:PERSONA] non è soggetto ad alcun particolare obbligo di forma. Sarebbe sufficiente che tale invito sia sufficientemente esplicito e preciso. 20 L'art. 175 del Trattato non obbligherebbe il denunciante a chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di respingere la denuncia. Sarebbe assurdo pretendere che il denunciante manifesti la propria esasperazione chiedendo che l'istituzione adotti una decisione a proprio sfavore. 21 La giurisprudenza citata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale questa non sarebbe obbligata a istruire una denuncia, sarebbe, in realtà, molto più articolata e attribuirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] solo la facoltà di determinare, in funzione di un interesse comunitario concreto, il criterio delle priorità da osservare nell'espletamento delle pratiche. 22 Nel campo di applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato, i giudici nazionali sarebbero incompetenti e la [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe di competenza esclusiva. Sarebbe già stato a più riprese affermato che l'aggravio degli oneri gravanti sui servizi non costituisce una giustificazione per sacrificare gli interessi dei singoli che il Trattato vuole proteggere. Giudizio del Tribunale 23 Si deve, in limine, chiarire l'oggetto del presente ricorso per carenza. Il ricorso è volto a far constatare la carenza della [OSCURATO:PERSONA], descritta al punto 14 dell'atto introduttivo, facendo rinvio alla lettera di diffida 2 gennaio 1996. Questa si limita a chiedere che una lettera di comunicazione degli addebiti venga inviata alla [OSCURATO:PERSONA]. 24 A questo proposito si deve osservare che l'art. 175 del Trattato dà la possibilità, alle persone ivi indicate, di contestare l'omessa adozione di un provvedimento da parte del Parlamento, del Consiglio o della [OSCURATO:PERSONA]. Tali persone, tuttavia, non possono pretendere che l'istituzione interessata operi nel senso da loro indicato. Più in particolare, l'istituzione può statuire o prendere posizione, adottando un atto diverso da quello che l'interessato avrebbe desiderato o ritenuto necessario (sentenze della Corte 13 luglio 1971, causa 8/71, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 705, punto 2, e 24 novembre 1992, cause riunite C-15/91 e C-108/91, Buckl e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6061, punto 17; ordinanza del Tribunale 12 novembre 1996, causa T-47/96, SDDDA/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1561, punto 40). 25 In un caso come quello di specie, in cui è stata presentata una denuncia ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 20), la [OSCURATO:PERSONA] deve procedere a un previo esame e raccogliere gli elementi che le consentiranno di valutare quale sorte riservarvi. [OSCURATO:PERSONA] deve successivamente prendere posizione nei confronti della denuncia entro un termine ragionevole (v. sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-28/90, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2285, punto 29). Se la denuncia è fondata, essa dà allora corso al procedimento di infrazione, inviando una lettera di comunicazione degli addebiti alla o alle imprese contemplate dalla denuncia. Se la denuncia non è fondata, invia al denunciante, ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, una lettera con la quale indica i motivi per cui non intende dare seguito favorevole alla sua denuncia e lo invita a presentare le proprie eventuali osservazioni. Sulla base di tali osservazioni la [OSCURATO:PERSONA] adotterà la decisione finale (v. sentenze del Tribunale 18 maggio 1994, causa T-37/92, BEUC e NCC/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-285, punto 29, 24 gennaio 1995, causa T-74/92, Ladbroke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-115, punto 61, e sentenza della Corte 18 marzo 1997, causa C-282/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1503, punto 36). 26 [OSCURATO:PERSONA] specie, il periodo di tempo trascorso tra il deposito della denuncia il 27 maggio 1994 e l'invio della lettera di diffida il 2 gennaio 1996 era sufficientemente lungo perché questa si sia trovata nel diritto di ottenere una presa di posizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] (v. citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 29) e quindi, perlomeno, una comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63. 27 Ne consegue che il ricorso per carenza era ricevibile nel momento in cui il ricorso è stato proposto. 28 Si deve tuttavia accertare se una presa di posizione della [OSCURATO:PERSONA], sopravvenuta nel corso del procedimento, abbia successivamente privato quest'ultimo del suo oggetto. 29 A questo proposito, è pacifico che il 25 luglio 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla ricorrente una lettera, la cui intestazione faceva esplicitamente riferimento all'art. 6 del regolamento n. 99/63. In tale lettera erano indicati al denunciante i motivi per cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva l'intenzione di respingere la sua denuncia e gli impartiva il termine di un mese entro il quale presentare, per iscritto, le sue eventuali osservazioni. 30 Tale lettera deve essere considerata una comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63. 31 Orbene, secondo la costante giurisprudenza, una lettera indirizzata al denunciante, conforme ai requisiti stabiliti dall'art. 6 del regolamento n. 99/63, costituisce una presa di posizione ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato. Una siffatta lettera pone termine all'inerzia della [OSCURATO:PERSONA] e priva di oggetto il ricorso per carenza contro di essa proposto (sentenze della Corte 18 ottobre 1979, causa 125/78, Gema/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3173, punto 21, e [OSCURATO:PERSONA] automobiles/[OSCURATO:PERSONA], già citata, punti 30 e 31). 32 La lettera 25 luglio 1996 ha di conseguenza posto termine alla carenza allegata, al contrario della tesi sostenuta dalla ricorrente nel corso dell'udienza, secondo cui la carenza sussisterebbe fino a che la [OSCURATO:PERSONA] abbia emanato una decisione definitiva di rigetto della denuncia. 33 Si deve infatti sottolineare che solo dopo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inviato una lettera ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, e a condizione che il denunciante abbia presentato osservazioni scritte su tale lettera, sorge l'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di avviare un procedimento nei confronti della persona considerata nella denuncia o di adottare una decisione definitiva di rigetto della denuncia (sentenza della Corte [OSCURATO:PERSONA] automobiles/[OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 38). 34 Da quanto precede consegue che la lettera 25 luglio 1996, inviata dopo la presentazione del ricorso, ha privato di oggetto la domanda di declaratoria di carenza. Non occorre pertanto statuire su di essa (v. citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 38). Sul risarcimento del danno Argomenti delle parti 35 La ricorrente deduce che la carenza della [OSCURATO:PERSONA] ha comportato la propria messa in stato di liquidazione giudiziaria con un passivo di 1 289 128,10 FF. Di tale situazione, attribuibile al ritardo nel proprio risarcimento, sarebbero responsabili pertanto, solidamente, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la [OSCURATO:PERSONA] potrà sempre rivalersi. La ricorrente precisa che il procedimento di risoluzione del contratto di concessione verte su un indennizzo di 2 420 676 FF. Il ritardo verificatosi nel versamento di tale indennizzo avrebbe comportato, dal maggio 1994 fino all'8 ottobre 1995, interessi per un ammontare di 288 060,43 FF cui andrebbero ad aggiungersi gli interessi di mora dal 9 ottobre 1995 fino al giorno della presentazione del ricorso, cioè 84 723,66 FF, fatti salvi gli interessi che matureranno fino al momento in cui sarà stato posto termine alla carenza. 36 Il danno complessivo che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe risarcire ammonterebbe pertanto a 1 576 188,53 FF + 84 723,66 FF = 1 660 912,19 FF, cioè 237 273 ECU. 37 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che i motivi che hanno ad oggetto tanto l'effettività del danno lamentato, quanto la sua valutazione, non sono sufficientemente espliciti per consentirle di far valere i propri diritti. Il ricorso non rispetterebbe le condizioni poste dall'art. 19 dello statuto CE della Corte e dall'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, che esigono che il ricorso contenga, in particolare, oltre alla designazione dell'oggetto della controversia, l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Al fine di osservare tali disposizioni, la ricorrente dovrebbe produrre informazioni sufficienti affinché la [OSCURATO:PERSONA] possa prendere posizione nel merito e il giudice comunitario esercitare il suo sindacato. 38 [OSCURATO:PERSONA] specie, non sarebbe sufficiente che la ricorrente si basi su semplici ipotesi, invocando un fallimento e ascrivendo alla [OSCURATO:PERSONA] senza altri argomenti l'intero passivo della società con l'aggiunta di un importo calcolato pro rata temporis che dovrebbe corrispondere al ritardo nel quale sarebbe incorso l'ipotetico indennizzo, calcolato dalla ricorrente nel contesto di un procedimento di risoluzione di contratto. 39 [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che la propria responsabilità potrebbe eventualmente sorgere solo se venisse stabilito un nesso tra il danno - fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] automobiles - e la propria asserita carenza. La corrispondente dimostrazione deve essere fatta precedere da quella dell'illecito della [OSCURATO:PERSONA] e del danno asserito. Spetterebbe al ricorrente dimostrare questi elementi, il che nelle specie non è stato fatto. 40 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che anche supponendo che un'azione promossa sulla base delle regole di concorrenza sia appropriata e indispensabile per evitare un fallimento, la denunciante poteva benissimo rivolgersi ai giudici nazionali, i quali, in forza del principio del decentramento nell'applicazione di tali regole, sono competenti a prendere una decisione. Giudizio del Tribunale 41 Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa onde consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno. Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia, occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, quantomeno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile dal testo dell'istanza stessa (v., per esempio, ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993, causa T-56/92, Koelman/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1267, punto 21). 42 Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del danno causato da un'istituzione comunitaria deve contenere elementi che consentono di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all'istituzione, le ragioni per le quali ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito, nonché il carattere e l'entità di tale danno (v. sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-387/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-961, punto 107). 43 Un ricorso non sufficientemente preciso va dichiarato irricevibile e un'inosservanza dell'art. 19 dello Statuto della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale costituisce motivo di irricevibilità, che il Tribunale può rilevare d'ufficio, in qualsiasi momento, a norma dell'art. 113 di detto regolamento di procedura (v. sentenza 18 settembre 1996, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 108). 44 [OSCURATO:PERSONA] specie il ricorso, anche considerato nel suo complesso, non consente di identificare, con il necessario grado di chiarezza e precisione, l'esistenza di un nesso di causalità tra l'asserita carenza della [OSCURATO:PERSONA] e il danno lamentato dalla ricorrente. 45 Secondo la ricorrente, tale danno consiste, in via principale, nella propria messa in liquidazione giudiziaria, sopravvenuta il 22 maggio 1995, con un passivo di 1 289 128,10 FF. Ora, anche ammettendo che risultasse accertata la carenza della [OSCURATO:PERSONA] tra il 27 maggio 1994 (data del deposito della denuncia) o il 21 febbraio 1995 (data dell'ultima lettera della ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA], prima della sua liquidazione) e il 22 maggio 1995 (data della liquidazione giudiziaria della ricorrente) la ricorrente non ha indicato nel ricorso alcun elemento atto a chiarire in quale misura la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata responsabile del danno così quantificato. Il giudice comunitario non è pertanto in grado di accertare come l'asserita carenza abbia potuto contribuire ad aumentare il passivo della società [OSCURATO:PERSONA] automobiles e quindi a provocarne la liquidazione. 46 Altrettanto dicasi per quanto riguarda il danno di 288 060,43 FF, che la ricorrente sostiene di aver subito a causa del ritardo nell'indennizzo che asserisce esserle dovuto in ragione del recesso da parte della [OSCURATO:PERSONA] dal contratto di concessione. Anche su questo punto il ricorso non offre alcun elemento che consenta di ravvisare un nesso di causalità tra, da un lato, le somme richieste di 288 060,43 FF e di 84 723,66 FF, ed un'asserita carenza della [OSCURATO:PERSONA], dall'altro. 47 Ne consegue che le conclusioni intese a ottenere il risarcimento del danno sono irricevibili. Decisione relativa alle spese Sulle spese 48 Ai sensi dell'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, il Tribunale, in caso di non luogo a provvedere, decide sulle spese in via equitativa. Del resto, ai sensi dell'art. 87, n. 6, del medesimo regolamento, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali. 49 [OSCURATO:PERSONA] specie il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] ha in ampia misura contribuito alla presentazione del ricorso da parte della ricorrente. Infatti la [OSCURATO:PERSONA] non ha dato seguito, entro il termine stabilito dall'art. 175 del Trattato, all'intimazione che la ricorrente le aveva rivolto in data 2 gennaio 1996, pur essendo debitamente informata del contenuto della denuncia dal maggio 1994. Inoltre solo il 25 luglio 1996, cioè dopo la proposizione del presente ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla ricorrente una presa di posizione sulla denuncia, conformemente all'art. 6 del regolamento n. 99/63. 50 Nel contesto di un'equa valutazione delle circostanze della causa la [OSCURATO:PERSONA] va pertanto condannata a sopportare le sue spese nonché la metà delle spese della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) Non vi è motivo di provvedere sulla domanda di declaratoria di carenza. 2) Per il resto la domanda è irricevibile. 3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della ricorrente.
Sentenza Corte di giustizia UE/1997 — Fons Iuris — Fons Iuris