CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09881/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 26443-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 07 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domitiliata in ROMA, V. ASIAGO 2, preggn lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3/26/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, depositata il 02/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 26443 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- I Rg 26443/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: In fattispecie relativa ad avviso di accertamento recante riprese a tassazione a titolo di Irpef ed Iva dell'anno d'imposta 2007, a seguito di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti a società cd. "esterovestite", l'amministrazione finanziaria contestava la "nullità della sentenza impugnata per inosservanza D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 112 c.p.c.", non avendo la C.T.R. descritto nè l'avviso di accertamento, nè le doglianze e le difese di primo e secondo grado, nè quindi il thema decidendum, rendendo una motivazione apodittica e apparente. Con ordinanza nr 19470/2017 questa Corte cassava la decisione accogliendo il motivo di ricorso, rinviando alla CTR della Lombardia sezione distaccata di Brescia avanti alla quale il giudizio veniva riassunto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nel contraddittorio dell'Agenzia dell'Entrate. Il giudice del rinvio ,con la decisione indicata in epigrafe, rigettava l'appello della contribuente ritenendo legittimo l'avviso di accertamento impugnato alla stregua della copiosa documentazione prodotta in causa dall'Amministrazione finanziaria. La CTR, premesse alcune considerazioni in linea di diritto in tema di frodi a carosello, riteneva provata la frode a carosello finalizzata ad ottenere automobili ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato. Sottolineava come fosse significativa al riguardo l'intercettazione telefonica intercorsa fra l'Ariasi e Canton, legale rappresentate della contribuente dalla quale si evinceva l'interesse da parte di quest'ultimo alle auto che avevano un'Iva detraibile . [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dava atto dell'attività di indagine svolta all'estero presso le autorità polacche ed austriache che avevano permesso di individuare nelle società LGL Polska e delle [OSCURATO:PERSONA] le c.d. società cartiere. i La società [OSCURATO:SOCIETA]. con un unico articolato motivo, illustrato da memoria si duole della falsa applicazione delle norme di diritto cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. La ricorrente si lamenta della violazione dell'ad 360 primo comma nr 5 c.p.c. rilevando l'omesso esame di documenti decisivi per il giudizio da parte della CTR individuati nella documentazione doganale e non avrebbe accertato correttamente l'esistenza della telefonata intercettata dalla Guardia di finanza di Sondrio del 15 marzo 2010 ed avrebbe mancato di motivare in merito alla ritenuta responsabilità solidale delle ditte cedenti che avrebbero praticato un prezzo delle autovetture importate ad un prezzo inferiore. Si denuncia sempre nel corpo del ricorrente la violazione dell'ad 116 c.p.c. sostenendosi che la CTR non avrebbe fatto alcun riferimento alla copiosa documentazione depositata dalla ricorrente fondando il suo convincimento su una serie di principi presuntivi disancorati dagli elementi acquisiti nel corso del giudizio. Si deduce comunque l'apparenza della motivazione non essendo in essa specificate le ragioni di fatto e diritto su cui la stessa si è fondata. Il ricorso è inammissibile. Occorre quindi dare continuità all'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicchè è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito„ nè essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione" (Cass. sez. 1, 24 febbraio 2020, n. 4905) e "in tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonchè l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia" (Cass. sez. 4, 18 agosto 2020, n. 17224). La formulazione dei motivi non appare chiara non essendo indicata in rubrica alcuna violazione di legge specifica. E' poi inammissibile la pretesa, esplicitamente avanzata nel corpo del motivo dalla contribuente , di assumere che l'apparenza della motivazione deriverebbe dall'erronea valutazione delle prove ( si sostiene che la decisione impugnata sarebbe stata emessa sulla scorta di un non corretto esame degli atti del processo ed in contrasto con altre decisioni adottate sul medesimo tema in ambito penale e da altri collegi della CTR), atteso che essa si traduce in una sostanziale censura del merito del giudizio, non ammissibile in questa sede di legittimità, se non nei limiti di cui alli omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.che non viene dedotto nella specie. Detta previsione riguarda il "fatto storico" (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, citt.), e cioè - come è stato ben spiegato -, l'accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, inteso come sequela di atti ed attività disciplinate dal codice di rito che viene a caratterizzare il "fatto processuale, elemento, quest'ultimo, che segna il differente ambito del vizio deducibile a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. 24 giugno 2020, n. 12387, in motivazione). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessuna determinazione in punto spese per la mancata costituzione dell'Amministrazione che è rimasta intimata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Roma 22.2.2022 [OSCURATO:PERSONA] ( dott [OSCURATO:PERSONA]).