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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2025

Cassazione n. 17498/2025

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ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 27 gennaio 2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Salerno del 24 ottobre 2023 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuti responsabili del reato di concorso in estorsione aggravata.

2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori; l’avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduceva, con unico motivo, violazione di legge relativamente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante delle persone riunite e carenza di motivazione sul punto, posto che, la condotta violenta posta in essere dai due coimputati, rispondeva in realtà a due momenti differenti per cui mancava il requisito della simultaneità dell’offesa; si trattava di condotte autonome e sganciate da quelle dell’altro concorrente e, mancando quel quid pluris di offesa alla p.o. che fonda la sussistenza dell’aggravante, la stessa doveva essere esclusa. 2.1 L’avv.to Vitale per [OSCURATO:PERSONA] lamentava con distinti motivi: - violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 629 cod.pen. quanto all’affermazione di responsabilità dell’imputata basata sulle dichiarazioni delle persone offese, posto che l’ingiusto profitto si era già realizzato al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento e l’intervento della ricorrente era avvenuto quando il danno, ed il corrispondente vantaggio, ingiusto si erano già realizzati; peraltro, si segnalava come erano state le persone offese a recarsi di propria iniziativa presso l’abitazione degli imputati ove la ricorrente aveva assunto un atteggiamento meramente difensivo; - violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 2023 trattandosi di fatto estemporaneo, scarsamente offensivo e rudimentale nell’organizzazione, che non aveva arrecato un danno cospicuo alle vittime. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono reiterativi di doglianze già avanzate e disattese dalla corte di merito con valutazioni prive di qualsiasi vizio, e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

Ed invero, quanto al ricorso proposto nell’interesse della Rescigno, va sottolineato come l’impugnata sentenza, con valutazione conforme a quella già affermata in primo grado, ha evidenziato che il momento consumativo dell’estorsione va individuato proprio nell’aggressione perpetrata ai danni delle persone offese e non anche nel momento di sottoscrizione del contratto simulato, che aveva visto precedentemente autore il solo Baldi; in particolare il giudice di appello ha già sottolineato come la violenza e la minaccia di non effettuare alcuno dei pagamenti in precedenza convenuti furono proprio il frutto delle aggressioni patite dalle vittime in occasione dell’incontro con entrambi gli imputati, e, quindi, anche opera della precisa attività della Rescigno funzionale all’ottenimento di un ingiusto profitto.

Posto, invero, che l’accordo precedentemente stipulato tra le parti prevedeva che le rate del finanziamento sottoscritto dalla Della Monica sarebbero state corrisposte dal Baldi, correttamente i giudici di merito individuavano il momento consumativo l’estorsione all’atto dell’aggressione portata a termine dalla coppia Baldi-Rescigno, quando venivano rivolte minacce e violenze finalizzate a mutare completamente i termini dell’accordo, nel senso che alcun rimborso sarebbe mai stato effettuate a favore delle persone offese.

Le conclusioni circa la responsabilità dei ricorrenti risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.

Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

2. Manifestamente infondato appare, anche, il motivo dedotto nell’interesse del Baldi e con il quale si contesta la sussistenza dell’aggravante delle persone riunite, avendo, la Corte di appello, con le osservazioni esposte a pagina 15 della motivazione, proprio sottolineato che minacce e lesioni avvennero con la simultanea presenza dei due coimputati, senza che in alcun modo rilevi il dedotto elemento della contemporaneità delle violenze, bastando, appunto, per la sussistenza della circostanza, la sola contestuale presenza, non richiedendosi anche che l’aggressione fisica o l’attività intimidatoria sia portata a termine simultaneamente da più soggetti.

Il maggior effetto intimidatorio è, infatti, insito nella contestuale presenza dei concorrenti nel reato, pur se sia uno solo di essi a commettere l’azione violenta o minacciosa; e ciò perché, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, nel reato di estorsione la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez.

U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 - 01) non essendo richiesto che le violenze o minacce siano pure simultaneamente poste in essere da tutti i concorrenti nel medesimo fatto-reato.

3. Quanto alla richiesta di concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità, corretta appare la decisione della corte di merito che ne ha escluso la ricorrenza, sia in ragione del danno emergente procurato, pari ad oltre 1600 €, sia in considerazione dell’aggressione all’integrità fisica e morale delle vittime attuata da più soggetti riuniti.

Va al proposito ricordato come la suddetta attenuante, frutto dell’intervento additivo della Corte costituzionale con la pronuncia n. 120 del 2023, sia applicabile solo a quei casi di episodi di minima rilevanza penale in cui la sanzione base prevista dall’art. 629 cod.pen. apparrebbe sproporzionata, con la conseguenza che va certamente esclusa nell’ipotesi di realizzazione di un profitto ingiusto di importo pari ad € 1.600 a seguito di minacce e violenze perpetrate da più soggetti riuniti.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 27 gennaio 2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Salerno del 24 ottobre 2023 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuti responsabili del reato di concorso in estorsione aggravata. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori; l’avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduceva, con unico motivo, violazione di legge relativamente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante delle persone riunite e carenza di motivazione sul punto, posto che, la condotta violenta posta in essere dai due coimputati, rispondeva in realtà a due momenti differenti per cui mancava il requisito della simultaneità dell’offesa; si trattava di condotte autonome e sganciate da quelle dell’altro concorrente e, mancando quel quid pluris di offesa alla p.o. che fonda la sussistenza dell’aggravante, la stessa doveva essere esclusa. 2.1 L’avv.to Vitale per [OSCURATO:PERSONA] lamentava con distinti motivi: - violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 629 cod.pen. quanto all’affermazione di responsabilità dell’imputata basata sulle dichiarazioni delle persone offese, posto che l’ingiusto profitto si era già realizzato al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento e l’intervento della ricorrente era avvenuto quando il danno, ed il corrispondente vantaggio, ingiusto si erano già realizzati; peraltro, si segnalava come erano state le persone offese a recarsi di propria iniziativa presso l’abitazione degli imputati ove la ricorrente aveva assunto un atteggiamento meramente difensivo; - violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 2023 trattandosi di fatto estemporaneo, scarsamente offensivo e rudimentale nell’organizzazione, che non aveva arrecato un danno cospicuo alle vittime. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono reiterativi di doglianze già avanzate e disattese dalla corte di merito con valutazioni prive di qualsiasi vizio, e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero, quanto al ricorso proposto nell’interesse della Rescigno, va sottolineato come l’impugnata sentenza, con valutazione conforme a quella già affermata in primo grado, ha evidenziato che il momento consumativo dell’estorsione va individuato proprio nell’aggressione perpetrata ai danni delle persone offese e non anche nel momento di sottoscrizione del contratto simulato, che aveva visto precedentemente autore il solo Baldi; in particolare il giudice di appello ha già sottolineato come la violenza e la minaccia di non effettuare alcuno dei pagamenti in precedenza convenuti furono proprio il frutto delle aggressioni patite dalle vittime in occasione dell’incontro con entrambi gli imputati, e, quindi, anche opera della precisa attività della Rescigno funzionale all’ottenimento di un ingiusto profitto. Posto, invero, che l’accordo precedentemente stipulato tra le parti prevedeva che le rate del finanziamento sottoscritto dalla Della Monica sarebbero state corrisposte dal Baldi, correttamente i giudici di merito individuavano il momento consumativo l’estorsione all’atto dell’aggressione portata a termine dalla coppia Baldi-Rescigno, quando venivano rivolte minacce e violenze finalizzate a mutare completamente i termini dell’accordo, nel senso che alcun rimborso sarebbe mai stato effettuate a favore delle persone offese. Le conclusioni circa la responsabilità dei ricorrenti risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2. Manifestamente infondato appare, anche, il motivo dedotto nell’interesse del Baldi e con il quale si contesta la sussistenza dell’aggravante delle persone riunite, avendo, la Corte di appello, con le osservazioni esposte a pagina 15 della motivazione, proprio sottolineato che minacce e lesioni avvennero con la simultanea presenza dei due coimputati, senza che in alcun modo rilevi il dedotto elemento della contemporaneità delle violenze, bastando, appunto, per la sussistenza della circostanza, la sola contestuale presenza, non richiedendosi anche che l’aggressione fisica o l’attività intimidatoria sia portata a termine simultaneamente da più soggetti. Il maggior effetto intimidatorio è, infatti, insito nella contestuale presenza dei concorrenti nel reato, pur se sia uno solo di essi a commettere l’azione violenta o minacciosa; e ciò perché, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, nel reato di estorsione la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 - 01) non essendo richiesto che le violenze o minacce siano pure simultaneamente poste in essere da tutti i concorrenti nel medesimo fatto-reato. 3. Quanto alla richiesta di concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità, corretta appare la decisione della corte di merito che ne ha escluso la ricorrenza, sia in ragione del danno emergente procurato, pari ad oltre 1600 €, sia in considerazione dell’aggressione all’integrità fisica e morale delle vittime attuata da più soggetti riuniti. Va al proposito ricordato come la suddetta attenuante, frutto dell’intervento additivo della Corte costituzionale con la pronuncia n. 120 del 2023, sia applicabile solo a quei casi di episodi di minima rilevanza penale in cui la sanzione base prevista dall’art. 629 cod.pen. apparrebbe sproporzionata, con la conseguenza che va certamente esclusa nell’ipotesi di realizzazione di un profitto ingiusto di importo pari ad € 1.600 a seguito di minacce e violenze perpetrate da più soggetti riuniti. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ric
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