CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 dicembre 2022
Cassazione n. 38170/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29018/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2012 S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1004/2018 , depositata il03/04/2018, R.G.N. 4733/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .RILEVATOCHE 1. con sentenza 3 aprile 2018, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, di condanna della datrice [OSCURATO:PERSONA] 2012 s.r.l. al pagamento, in suo favore, della somma di € 718,84 per differenze retributive del mese di aprile 2014 e pari alla loro incidenza sui ratei di mensilità aggiuntive e sul T.f.r. corrispostigli, ma di rigetto della sua domanda di pagamento del compenso per lavoro straordinario e prestazione di lavoro resa dal 3 aprile 2013 al 31 marzo 2014, secondo orario a tempo pieno invece che parziale, come pattuito; 2. per quanto rileva, essa ha rilevato la mancata impugnazione dal lavoratore, addetto a mansioni di autista, della statuizione del Tribunale in ordine alla qualificazione dell’orario di lavoro del personale viaggiante a norma dell’art. 11 del CCNL di categoria, in funzione della distinzione, secondo la sua peculiare modulazione, tra tempi di prestazione dell’attività, o comunque di disponibilità a renderla, e tempi di riposo e ritenuto la carenza della necessaria puntualità di allegazione al riguardo, con riflesso sull’inidoneità della prova orale dedotta e sull’inconferenza, in difetto, della C.t.u. sui cronotachigrafi richiesta; 5. con atto notificato il 1° ottobre 2018, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui la società ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduceviolazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 1362 ss. c.c., 421 c.p.c., 2697 c.c. e vizio motivo, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la mancata impugnazione, da parte del lavoratore, della statuizione del primo giudice relativa all’indicazione di sua concreta disponibilità in favore della datrice di lavoro, con conseguente genericità della prova dedotta con il capitolo 6) del ricorso e ininfluenza della C.t.u. cronotachigrafica richiesta; avendo anzi egli censurato proprio la ravvisata inidoneità probatoria, per la specifica deduzione dell’effettiva prestazione, al di là della previsione contrattuale collettiva, di un’attività lavorativa discontinua complessiva di 105 ore settimanali (dalle ore 22 della domenica alle ore 13 del sabato, con una media giornaliera di quindici ore, tenuto conto di una pausa giornaliera di 40 minuti), superiore a quella stabilita per il proprio inquadramento (III livello Super del CCNL “Autotrasporto merci e logistica” applicato, così assolvendo al proprio onere probatorio relativo alla prestazione di orario straordinario (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt.112, 115, 116 c.p.c., 1362 ss. c.c., 421 c.p.c., 2697 c.c. e vizio motivo, per acritica adesione dalla Corte territoriale alla presunta genericità del libello introduttivo, ritenuta dal Tribunale, con esclusione della prova specificamente dedotta e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, quale l’idoneità della prova dedotta (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 2697 c.c. ed omessa valutazione di una circostanza determinante, per mancata ammissione della richiesta C.t.u. cronografica, idonea a fondare la pretesa del lavoratore, quale consulenza percipiente, essa stessa fonte di prova, per la capacità dei cronotachigrafi digitali (quali quelli in dotazione sugli automezzi della datrice e utilizzabili con la carta del conducente) di registrare in particolare i tempi di viaggio e di sosta, la velocità e la distanza percorsa: neppure avendo controparte contestato la conformità all’originale dei fatti registrati su detta carta (terzo motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati; 3. ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, secondo comma, lett. a) d.lgs. n. 66 del 2003, attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro: con la conseguenza che i tempi di attesa degli autisti, durante le operazioni di carico e scarico merci, devono essere considerati di lavoro effettivo e come tali da retribuirsi (Cass. 14 ottobre 2015, n. 20694); e orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico (Cass. 29 maggio 2017, n. 13466); 3.1. in tema di rapporto dilavoro discontinuo regolato dall’art. 3 r.d.l. n. 692 del 1923, poiché la prestazione è caratterizzata da attese nonlavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psicofisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinarioove sia fissato convenzionalmente un orario di lavoro e sianoprovate, anche in via presuntiva ed indiziaria, le modalità ed i tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso tra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, così da tenere conto delle pause di inattività (Cass. 26 febbraio 2008, n. 5049, di conferma della sentenza impugnata che aveva accolto la domanda dellavoratore, rilevando che, nel caso di autista adibito a trasporto merci, l'art. 11bisdel C.C.N.L. di settore fissa l'orario dilavoro e che risultavano dimostrati sia l'orario complessivo, dalla partenza all'arrivo, depurato dalle soste non lavorative, sia la giornata lavorativa tipo delprestatore); 3.2. a questo proposito, “secondo principi già espressi da questa Corte (Cass. 20 giugno 2002, n.9006; Cass., 13 maggio 2014, n. 10366), l'accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, e della sua effettiva entità, può essere desunta anche dalle risultanze dei dischi cronotachigrafi, quantunque ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati, purché esse siano valutate in concorso di ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo” (Cass. 23 gennaio 2015, n. 1245, in motivazione, subp.to 4.1.); 3.3. inoltre, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche regolata dall'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandolea presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 2 settembre 2016, n. 17526, di conferma della sentenza impugnata che aveva ritenuto generico il disconoscimento, da parte datoriale, dei dischicronotachigrafi prodotti da un autotrasportatore come prova dello straordinario, non accompagnato dalla produzione in originale, né da un'allegazione del contenuto eventualmente diverso degli stessi); non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 13 maggio 2021, n. 12794); 3.4. laconsulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è pertanto sottratta alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. E questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulentepercipiente): in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizionitecniche (Cass. 8 febbraio 2019, n. 3717); 3.5. nel caso di specie, la Corte territoriale ha disatteso i suenunciati principi di diritto (per le ragioni esposte in particolare dal penultimo capoverso di pg. 4 al primo periodo di pg. 5 della sentenza), sull’erroneo presupposto della mancata impugnazione della statuizione del Tribunale riguardante la qualificazione dell’orario di lavoro del personale viaggiante ai sensi dell’art. 11 CCNL di categoria (all’ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), invece specificamente censurato (come da trascrizione per la parte d’interesse dell’atto di appello, a pg. 7 del ricorso); 4. il ricorso deve essere pertanto accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la rego