Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2023/2024
ECLI:EU:T:2024:150
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0258_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 6 marzo 2024 –
BSW – management company of «BMC» holding/Consiglio
(causa T‑258/22) (
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)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Divieti vertenti sull’importazione, sull’acquisto, sul trasporto e sulla fornitura dei prodotti e dei servizi nel settore dei prodotti siderurgici provenienti dalla Bielorussia – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Sviamento di potere – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa»
1.
Procedimento giurisdizionale – Intervento – Istanza non avente ad oggetto l’adesione alle conclusioni di una delle parti – Irricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, comma 4, e 53; regolamento di procedura del Tribunale, art. 142, § 1)
(v. punti 16‑20)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Divieto di importazione, di acquisto, di trasporto e di fornitura dei prodotti e dei servizi nel settore dei prodotti siderurgici provenienti dalla Bielorussia – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Ricorso di annullamento – Disposizione di portata generale senza riferimento ad una misura restrittiva individuale – Competenza dei giudici dell’Unione – Assenza
[Artt. 266, e 275, commi 1 e 2, TFUE; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1592, art. 2 octodecies]
(v. punti 21‑27)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Divieto di importazione, di acquisto, di trasporto e di fornitura dei prodotti e dei servizi nel settore dei prodotti siderurgici provenienti dalla Bielorussia – Atto di portata generale – Ricorso proposto da un’entità che esercita un’attività economica nel settore colpito da tali restrizioni – Assenza di potere o di margine di discrezionalità per i destinatari e le autorità nazionali – Ricevibilità
[Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2022/355, art. 1 octodecies, § 1 e § 2]
(v. punti 33, 36‑42)
4.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento del Consiglio di portata generale adottato sul fondamento dell’articolo 215 TFUE– Inclusione
[Artt. 215 e 263, comma 4, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2022/355, art. 1 octodecies]
(v. punto 43)
5.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Divieto di importazione, di acquisto, di trasporto e di fornitura dei prodotti e dei servizi nel settore dei prodotti siderurgici provenienti dalla Bielorussia – Atto che non comporta misure di esecuzione – Incidenza diretta – Ricevibilità
[Artt. 215 e 263, comma 4, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2022/355, art. 1 octodecies]
(v. punti 44‑47)
6.
Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Domanda di adattamento del ricorso – Presupposti – Decisione o regolamento di cui trattasi avente lo stesso oggetto degli atti impugnati – Assenza – Irricevibilità
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/356, 2023/1592, art. 2 octodecies; regolamenti del Consiglio 765/2006, 2022/355 e 2023/1591]
(v. punti 50‑55)
7.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Divieto di importazione, di acquisto, di trasporto e di fornitura dei prodotti e dei servizi nel settore dei prodotti siderurgici provenienti dalla Bielorussia – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria – Violazione – Insussistenza
[Art. 296 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2022/355, art. 1 octodecies]
(v. punti 67, 72‑78, 80)
8.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Divieto di importazione, di acquisto, di trasporto e di fornitura dei prodotti e dei servizi nel settore dei prodotti siderurgici provenienti dalla Bielorussia – Atto di portata generale – Requisiti minimi
[Art. 296 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2022/355, art. 1 octodecies]
(v. punti 70, 79, 83)
9.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Divieto di importazione, di acquisto, di trasporto e di fornitura dei prodotti e dei servizi nel settore dei prodotti siderurgici provenienti dalla Bielorussia – Mancata adozione di misure restrittive nei confronti di qualsiasi altra impresa che si trovi in una situazione identica in un altro settore economico di importanza per la Repubblica di Bielorussia – Violazione del principio della parità di trattamento – Insussistenza
[Art. 296 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2022/355, art. 1 octodecies]
(v. punti 89‑91)
10.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Divieto di importazione, di acquisto, di trasporto e di fornitura dei prodotti e dei servizi nel settore dei prodotti siderurgici provenienti dalla Bielorussia – Insussistenza di sviamento di potere
[Art. 21, § 2, c), TUE; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2022/355, art. 1 octodecies]
(v. punto 97‑101)
11.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Divieto di importazione, di acquisto, di trasporto e di fornitura dei prodotti e dei servizi nel settore dei prodotti siderurgici provenienti dalla Bielorussia – Restrizione del diritto di proprietà e pregiudizio alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
[Art. 215, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 52, § 1; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2022/355, art. 1 octodecies]
(v. punti 107‑119)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La AAT [OSCURATO:PERSONA] – management company of «[OSCURATO:PERSONA]» holding (BSW – management company of «BMC» holding) è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese.
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GU C 257 del 4.7.2022
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