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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 45976/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 23 aprile 2021 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la revocazione della confisca, tra gli altri, degli immobili siti in Milazzo (Me), [OSCURATO:PERSONA] e Vico 2:irilli, rientranti nel patrimonio della Pergomagni s.r.I., società pure oggetto di confisca e della quale egli, figlio del proposto [OSCURATO:PERSONA], è socio.

Ha, a tal fine, osservato che la richiesta di revoca si fonda sull'allegazione di elementi di prova che avrebbero potuto essere dedotti nell'originario procedimento di prevenzione, ciò che ne preclude l'utilizzo a sostegno della medesima istanza, e che sono, comunque, privi del prescritto connotato di decisività.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv.

C ara Veneto, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avere la Corte di appello indebitamente escluso il carattere di novità delle più recenti allegazioni, afferenti a circostanze che era stato impossibile, per causa a lui non imputabile, documentare nel procedimento conclusosi con la confisca di cui è chiesta la revoca e che, se adeguatamente considerate, comprovano l'insussistenza ex tunc delle condizioni per l'adozione del provvedimento ablatorio.

Con il secondo motivo, eccepisce, ancora, violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di considerare che l'esclusione dal perimetro temporale della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] dei fabbricati di Milazzo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impone la rinnovata esecuzione del giudizio di sproporzione tra entrate di fonte lecita ed impieghi, compito cui il giudice della prevenzione si è sottratto, confezionando un provvedimento che, per questa parte, è affetto da carenza assoluta di motivazione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il 15 giugno 2022 il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha insistito in quanto in precedenza dedotto, anche alla luce del principio di diritto stabilito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza del 26 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. La richiesta di revocazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto, in prima battuta, i fabbricati, facenti parte del patrimonio della Pergomagni s.r.I., siti in Milazzo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La confisca di tali beni è stata disposta, nell'originario giudizio , di prevenzione, sul postulato — che ha ricevuto l'avallo della Corte di cassazione, che, con sentenza n. 11593 del 19 dicembre 2018, dep. 2019, ha rigettato, anche in ordine a questo profilo (cfr., in specie, pagg. 13-14), il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto della Corte di appello di Messina del 7 dicembre 2017 — che la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] si è manifestata a bartire dal 1976 e che gli immobili de quibus agitur sono stati edificati, in misura preponderante, in epoca successiva all'indicato dies a quo, atteso, in particolare, che, per quanto concerne il fabbricato di [OSCURATO:PERSONA], il 75% delle opere è stato realizzato tra il 7 giugno 1974 ed il 15 aprile 1980, mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] è stato costruito tra il 15 aprile 1980 ed il 10 novembre 1984.

3. [OSCURATO:PERSONA] proposto istanza ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in forza della «scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento», viene in rilievo il tema dell'interpretazione di tale previsione, che ha impegnato la giurisprudenza di legittimità, nel cui seno hanno convissuto, sino a tempi recenti, due opposti orientamenti, ciò che ha determinato la devoluzione della questione alle Sezioni unite.

Il massimo consesso nomofilattico, in esito all'udienza del 26 maggio 2022, ha stabilito, secondo quanto emerge dall'informazione provvisoria, che «In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore».

4. L'applicazione del suddetto principio di diritto, cui il Collegio intende attenersi, alla fattispecie in esame induce ad escludere che possa in alcun modo discorrersi di «prova nuova decisiva».La richiesta di revocazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] si impernia, invero, sul rinvenimento, in epoca successiva alla formazione del giudicato, di una aerofotogrammetria, realizzata dal Comune di Milazzo nel novembre del 1977, dalla quale emergerebbe che entrambi i fabbricati della cui confisca si discute erano già stati realizzati, in quanto già esistenti e visibili dall'immagine allegata all'istanza, in data antecedente al manifestarsi della pericolosità sociale.

Sostiene, al riguardo, il ricorrente, nell'atto introduttivo del presente, giudizio (cfr. pag. 6) e, quindi, nella più recente memoria (cfr. pagg. 2-3), che l'esistenza del documento, casualmente rintracciato dopo la definizione del giudizio grazie alla visione di una cartolina raffigurante la città di Milazzo dall'alto, era stata da lui, sino a quel momento, incolpevolmente ignorata, atteso che «l'esistenza di un'aerofotogrammetria non è certo una circostanza che un cittadino è tenuto a conoscere».

L'argomento è privo di pregio.

Posto, infatti, che l'aerofotogrammetria in discorso è prova senz'altro preesistente, in rerum natura, alla conclusione del procedimento di prevenzione, l'indagine da compiersi afferisce, precipuamente, alle ragioni che hanno determinato la tardività della scoperta e della conseguente deduzione, ammettendosi (nel concorso, ovviamente, dei residui presupposti) la revocazione solo al cospetto di elementi che l'interessato non avrebbe potuto, pur operando con ordinaria diligenza, scoprire e, quindi, allegare.

Ora, appare del tutto evidente che [OSCURATO:PERSONA], avendo interesse ad acquisire più precise informazioni in ordine ai tempi di realizzazione degli immobili, ben avrebbe potuto, tanto più in ragione della titolarità di quote della società commerciale che ne era titolare, agevolmente rivolgersi agli uffici comunali al fine di verificare se e quale documentazione fotografica fosse stata da loro predisposta, in ossequio, peraltro, ad una prassi comune alla totalità degli enti locali dotati di strumenti di pianificazione territoriale.

In tal modo, egli sarebbe entrato in possesso, già in concomitanza con la promozione e lo svolgimento del procedimento suggellato dalla confisca di cui oggi chiede la revoca, del dato che oggi sottopone, tardivarriente, all'attenzione del giudice della revocazione.

Al di là delle circostanze, più o meno fortuite, che consentirono a [OSCURATO:PERSONA] di conoscere l'esistenza di quei determinati rilievi cartografici, è logico, allora, inferire che egli ne sia rimasto all'oscuro, in epoca anteriore alla conclusione del procedimento di prevenzione, per avere tenuto, al riguardo, un atteggiamento connotato da scarsa diligenza e, quindi, colpevole e, di conseguenza, che la tempestiva deduzione non sia stata preclusa da cause di forza maggiore.Tanto, va opportunamente aggiunto, a prescindere dall'assenza di decisività del dato che, stando alla stessa prospettazione della parte, dimostrerebbe, al più, l'edificazione, alla data della fotografia, della struttura esterna dei fabbricati, ciò che — ha avuto modo di chiarire la Corte di appello (cfr. pag. 12 del decreto impugnato) — non coincide con la loro realizzazione, che meglio deve essere ancorata alla più intensa profusione di risorse finanziarie che, nel caso in esame, si colloca in periodo successivo e, comunque, sicuramente interessato dalla pericolosità sociale generica di [OSCURATO:PERSONA].

5. Nel contesto così delineato, certamente inidonee a supportare la richiesta di revocazione si rivelano le ulteriori deduzioni del ricorrente, peraltro afferenti a circostanze di fatto già esaminate nell'originario procedimento di prevenzione, che attengono, specificamente: - alla domanda di sanatoria presentata, nel 1986, in relazione agli immobili di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], corredata dall'indicazione nel 1976 dell'anno di ultimazione che, in quanto rimessa alla postuma iniziativa della parte, è di dubbia attendibilità e che, peraltro, non giova, a ben vedere, alla causa del ricorrente perché individua il tempo di realizzazione degli immobili in epoca, comunque, segnata dalla pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], che proprio nel 1976 fu protagonista dei primi episodi di usura oggettp di accertamento giudiziale; - al riferimento, contenuto in una sentenza del giudice amministrativo, al fatto che nel 1971 quegli edifici erano già in stato di avanzata costruzione, che la Corte di appello, con affermazione esente da qualsivoglia vizio logico, ha stimato eccessivamente generica e, perciò, priva di effettiva attitudine probatoria; - all'autorizzazione, rilasciata dal Sindaco di Milazzo il 13 settembre 1972 in relazione all'immobile di [OSCURATO:PERSONA], alla «prosecuzione dei lavori interni di finitura del fabbricato», atto che, secondo l'esegesi compiuta dalla Corte di appello, anche in questo caso nel rispetto di ordinari canoni razionali, dimostra come, essendo stata assentita la «prosecuzione» delle opere, le stesse non potessero, per ciò, reputarsi ultimate.

Le precedenti considerazioni concorrano ad attestare l'infondatezza del primo e principale motivo di ricorso, cui consegue, per logica, il rigetto del secondo, che muove dall'invocata esclusione dei fabbricati di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'oggetto della confisca.

6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo eriodo, cod. proc. pen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 23 aprile 2021 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la revocazione della confisca, tra gli altri, degli immobili siti in Milazzo (Me), [OSCURATO:PERSONA] e Vico 2:irilli, rientranti nel patrimonio della Pergomagni s.r.I., società pure oggetto di confisca e della quale egli, figlio del proposto [OSCURATO:PERSONA], è socio. Ha, a tal fine, osservato che la richiesta di revoca si fonda sull'allegazione di elementi di prova che avrebbero potuto essere dedotti nell'originario procedimento di prevenzione, ciò che ne preclude l'utilizzo a sostegno della medesima istanza, e che sono, comunque, privi del prescritto connotato di decisività. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. C ara Veneto, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avere la Corte di appello indebitamente escluso il carattere di novità delle più recenti allegazioni, afferenti a circostanze che era stato impossibile, per causa a lui non imputabile, documentare nel procedimento conclusosi con la confisca di cui è chiesta la revoca e che, se adeguatamente considerate, comprovano l'insussistenza ex tunc delle condizioni per l'adozione del provvedimento ablatorio. Con il secondo motivo, eccepisce, ancora, violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di considerare che l'esclusione dal perimetro temporale della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] dei fabbricati di Milazzo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impone la rinnovata esecuzione del giudizio di sproporzione tra entrate di fonte lecita ed impieghi, compito cui il giudice della prevenzione si è sottratto, confezionando un provvedimento che, per questa parte, è affetto da carenza assoluta di motivazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il 15 giugno 2022 il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha insistito in quanto in precedenza dedotto, anche alla luce del principio di diritto stabilito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza del 26 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. La richiesta di revocazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto, in prima battuta, i fabbricati, facenti parte del patrimonio della Pergomagni s.r.I., siti in Milazzo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La confisca di tali beni è stata disposta, nell'originario giudizio , di prevenzione, sul postulato — che ha ricevuto l'avallo della Corte di cassazione, che, con sentenza n. 11593 del 19 dicembre 2018, dep. 2019, ha rigettato, anche in ordine a questo profilo (cfr., in specie, pagg. 13-14), il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto della Corte di appello di Messina del 7 dicembre 2017 — che la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] si è manifestata a bartire dal 1976 e che gli immobili de quibus agitur sono stati edificati, in misura preponderante, in epoca successiva all'indicato dies a quo, atteso, in particolare, che, per quanto concerne il fabbricato di [OSCURATO:PERSONA], il 75% delle opere è stato realizzato tra il 7 giugno 1974 ed il 15 aprile 1980, mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] è stato costruito tra il 15 aprile 1980 ed il 10 novembre 1984. 3. [OSCURATO:PERSONA] proposto istanza ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in forza della «scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento», viene in rilievo il tema dell'interpretazione di tale previsione, che ha impegnato la giurisprudenza di legittimità, nel cui seno hanno convissuto, sino a tempi recenti, due opposti orientamenti, ciò che ha determinato la devoluzione della questione alle Sezioni unite. Il massimo consesso nomofilattico, in esito all'udienza del 26 maggio 2022, ha stabilito, secondo quanto emerge dall'informazione provvisoria, che «In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore». 4. L'applicazione del suddetto principio di diritto, cui il Collegio intende attenersi, alla fattispecie in esame induce ad escludere che possa in alcun modo discorrersi di «prova nuova decisiva».La richiesta di revocazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] si impernia, invero, sul rinvenimento, in epoca successiva alla formazione del giudicato, di una aerofotogrammetria, realizzata dal Comune di Milazzo nel novembre del 1977, dalla quale emergerebbe che entrambi i fabbricati della cui confisca si discute erano già stati realizzati, in quanto già esistenti e visibili dall'immagine allegata all'istanza, in data antecedente al manifestarsi della pericolosità sociale. Sostiene, al riguardo, il ricorrente, nell'atto introduttivo del presente, giudizio (cfr. pag. 6) e, quindi, nella più recente memoria (cfr. pagg. 2-3), che l'esistenza del documento, casualmente rintracciato dopo la definizione del giudizio grazie alla visione di una cartolina raffigurante la città di Milazzo dall'alto, era stata da lui, sino a quel momento, incolpevolmente ignorata, atteso che «l'esistenza di un'aerofotogrammetria non è certo una circostanza che un cittadino è tenuto a conoscere». L'argomento è privo di pregio. Posto, infatti, che l'aerofotogrammetria in discorso è prova senz'altro preesistente, in rerum natura, alla conclusione del procedimento di prevenzione, l'indagine da compiersi afferisce, precipuamente, alle ragioni che hanno determinato la tardività della scoperta e della conseguente deduzione, ammettendosi (nel concorso, ovviamente, dei residui presupposti) la revocazione solo al cospetto di elementi che l'interessato non avrebbe potuto, pur operando con ordinaria diligenza, scoprire e, quindi, allegare. Ora, appare del tutto evidente che [OSCURATO:PERSONA], avendo interesse ad acquisire più precise informazioni in ordine ai tempi di realizzazione degli immobili, ben avrebbe potuto, tanto più in ragione della titolarità di quote della società commerciale che ne era titolare, agevolmente rivolgersi agli uffici comunali al fine di verificare se e quale documentazione fotografica fosse stata da loro predisposta, in ossequio, peraltro, ad una prassi comune alla totalità degli enti locali dotati di strumenti di pianificazione territoriale. In tal modo, egli sarebbe entrato in possesso, già in concomitanza con la promozione e lo svolgimento del procedimento suggellato dalla confisca di cui oggi chiede la revoca, del dato che oggi sottopone, tardivarriente, all'attenzione del giudice della revocazione. Al di là delle circostanze, più o meno fortuite, che consentirono a [OSCURATO:PERSONA] di conoscere l'esistenza di quei determinati rilievi cartografici, è logico, allora, inferire che egli ne sia rimasto all'oscuro, in epoca anteriore alla conclusione del procedimento di prevenzione, per avere tenuto, al riguardo, un atteggiamento connotato da scarsa diligenza e, quindi, colpevole e, di conseguenza, che la tempestiva deduzione non sia stata preclusa da cause di forza maggiore.Tanto, va opportunamente aggiunto, a prescindere dall'assenza di decisività del dato che, stando alla stessa prospettazione della parte, dimostrerebbe, al più, l'edificazione, alla data della fotografia, della struttura esterna dei fabbricati, ciò che — ha avuto modo di chiarire la Corte di appello (cfr. pag. 12 del decreto impugnato) — non coincide con la loro realizzazione, che meglio deve essere ancorata alla più intensa profusione di risorse finanziarie che, nel caso in esame, si colloca in periodo successivo e, comunque, sicuramente interessato dalla pericolosità sociale generica di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Nel contesto così delineato, certamente inidonee a supportare la richiesta di revocazione si rivelano le ulteriori deduzioni del ricorrente, peraltro afferenti a circostanze di fatto già esaminate nell'originario procedimento di prevenzione, che attengono, specificamente: - alla domanda di sanatoria presentata, nel 1986, in relazione agli immobili di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], corredata dall'indicazione nel 1976 dell'anno di ultimazione che, in quanto rimessa alla postuma iniziativa della parte, è di dubbia attendibilità e che, peraltro, non giova, a ben vedere, alla causa del ricorrente perché individua il tempo di realizzazione degli immobili in epoca, comunque, segnata dalla pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], che proprio nel 1976 fu protagonista dei primi episodi di usura oggettp di accertamento giudiziale; - al riferimento, contenuto in una sentenza del giudice amministrativo, al fatto che nel 1971 quegli edifici erano già in stato di avanzata costruzione, che la Corte di appello, con affermazione esente da qualsivoglia vizio logico, ha stimato eccessivamente generica e, perciò, priva di effettiva attitudine probatoria; - all'autorizzazione, rilasciata dal Sindaco di Milazzo il 13 settembre 1972 in relazione all'immobile di [OSCURATO:PERSONA], alla «prosecuzione dei lavori interni di finitura del fabbricato», atto che, secondo l'esegesi compiuta dalla Corte di appello, anche in questo caso nel rispetto di ordinari canoni razionali, dimostra come, essendo stata assentita la «prosecuzione» delle opere, le stesse non potessero, per ciò, reputarsi ultimate. Le precedenti considerazioni concorrano ad attestare l'infondatezza del primo e principale motivo di ricorso, cui consegue, per logica, il rigetto del secondo, che muove dall'invocata esclusione dei fabbricati di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'oggetto della confisca. 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo eriodo, cod. proc. pen
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