CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23801/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiGiordano, il quale si è riportato alla memoria depositata e ha concluso chiedendoche il ricorso venga dichiarato inammissibile;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo ladiscussione, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 29/10/2025, il Tribunale di Venezia rigettava l’appelloche era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] conla quale la Corte d’appello di Venezia aveva rigettato la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] direvoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari.Tale misura cautelare era stata applicata al [OSCURATO:PERSONA] per essere egligravemente indiziato di associazione per delinquere, otto truffe aggravate per ilconseguimento di erogazioni pubbliche, due tentate truffe aggravate per ilconseguimento di erogazioni pubbliche, un autoriciclaggio aggravato (ex art. 61-bis cod. pen.) e diversi riciclaggi – reati per i quali la Corte d’appello di Venezialo aveva condannato alla pena di sei anni e due mesi di reclusione, oltre allamulta –, e per essere sussistente il pericolo che commettesse delitti della stessaspecie di quelli per i quali si stava procedendo.2. Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erroneainterpretazione della legge e l’illogicità della motivazione con riguardo al capo22) dell’imputazione, relativo al delitto di associazione per delinquere.La motivazione contrasterebbe «sia con i canoni della logica in ordine allecircostanze di fatto che dimostrerebbero l’esistenza del sodalizio de quo, che coni principi di valutazione che presiedono all’apprezzamento delle attività diindagine, la cui interpretazione non fornisce alcuna certezza di uno stabileaccordo volto alla realizzazione di un programma indefinito di reati in materia distupefacenti nell’alveo di una comune societas».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erroneainterpretazione della legge e l’illogicità della motivazione «in relazione allemotivazioni ivi indicate», con specifico riguardo alle affermazioni del Tribunale diVenezia di cui al secondo e al terzo capoverso della pag. 3 dell’ordinanzaimpugnata.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erroneainterpretazione della legge e l’illogicità della motivazione «in relazione allacarenza di motivazione ex art. 292 c.p.p.».Denuncia che, come sarebbe stato rilevato dal Tribunale di Venezia con lasua precedente ordinanza del 14/06/2023, l’ordinanza con la quale fu disposta lamisura cautelare nei suoi confronti era priva dell’autonoma valutazione, da partedel G.i.p., degli indizi che giustificavano tale misura, secondo quanto è prescrittodall’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] reputa che tale «vizio di motivazione, possa ben essereevidenziato in sede di appello - riesame - ex art. 310 c.p.p. e non solo ex art.309 c.p.p.».Nello svolgere un’ampia illustrazione del contenuto del dovere dimotivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenzecautelari, nonché sugli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del delitto diassociazione per delinquere, il ricorrente contesta la motivazione con particolareriguardo ai gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione “qualificata”all’associazione per delinquere di cui al capo 22) dell’imputazione.Gli elementi acquisiti – in particolare, il contenuto delle intercettazioni –sarebbero «di riscontro negativo in ordine alla prospettazione accusatoria e,vieppiù, in relazione a un ruolo direttivo del [OSCURATO:PERSONA], atteso come risulti[…] evidente l’assoluta assenza di una qualsivoglia preminenza del ricorrente,nonché di cointeressenza negli affari illeciti degli altri coindagati per quantoconcerne la fattispecie associativa». Il Tribunale di Venezia avrebbe in proposito«forni[to] valutazioni meramente ipotetiche e verosimili nonché contrastanti conle massime di esperienza […] e razionalità».Lo stesso Tribunale si sarebbe limitato a enunciare la consumazione deisingoli reati-fine e a valorizzare il tenore letterale dei dati intercettivi «senzaaverli correttamente contestualizzati e analizzati nella loro proiezione dinamica,quali termini di espressione di un rapporto di collaborazione collaudato, stabile,duraturo, destinato a produrre effetti oltre il singolo episodio delittuoso».L’affermazione della sua partecipazione all’associazione per delinqueresarebbe «apodittica» e «priva di alcun riscontro materiale» e dalle conversazioniintercettate non emergerebbe il suo ruolo all’interno dell’associazione preordinataalla commissione dei vari reati-fine di cui agli altri capi d’imputazione.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o la manifesta illogicità dellamotivazione «per quanto attiene alle esigenze cautelari ex art. 274 lett. c)c.p.p.».Sulla premessa che il Tribunale di Venezia avrebbe dovuto individuare, inmodo specifico e dettagliato, gli elementi idonei a evidenziare l’attualità e laconcretezza del pericolo di reiterazione delittuosa «fronteggiabile soltanto con lapermanenza in carcere», il ricorrente lamenta che lo stesso Tribunale avrebbeutilizzato «mere clausole di stile, del tutto avulse dalla fattispecie in questione»,avrebbe pretermesso l’esame della sua personalità, non avrebbe «valorizza[to] iltempo trascorso dai fatti contestati».Difetterebbe qualsivoglia elemento di fatto dal quale poter desumere che lasua personalità «sia orientata alla sistematica violazione delle regole imposte» e,per converso, egli «è persona che ha reciso completamente i contatti con isoggetti coimputati, volendosi dare solo ed esclusivamente alla regolare attivitàlavorativa, circostanza che permette di sciogliere una prognosi positiva in ordinealla inesistenza del pericolo di ricaduta nel reato».Il Tribunale di Venezia avrebbe immotivatamente escluso «che le esigenzecautelari potessero essere soddisfatte anche con la misura gradata degli arrestidomiciliari» in ragione dell’attenuazione delle esigenze cautelari.Il ricorrente evidenzia che anche il Procuratore generale presso la Corted’appello di Venezia aveva espresso parere favorevole «all’attenuazione dellamisura degli arresti domiciliari, ad oggi in atto», e ribadisce il rilievo delladistanza temporale dei fatti contestati.Gli elementi a disposizione avrebbero dovuto essere «valutatisinergicamente» nel senso dell’assenza del pericolo di reiterazione del reato eanche per tale aspetto l’ordinanza impugnata sarebbe motivata in modoapparente e contraddittorio, oltre che in contrasto con l’art. 275, comma 3, cod.proc. pen.Infine, le «segnalazioni di polizia» alle quali fa riferimento il Tribunale diVenezia non avevano mai condotto all’affermazione di una sua responsabilitàpenale, atteso che egli era stato prosciolto già nella fase delle indaginipreliminari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo non è consentito.Ciò in quanto, con tale motivo, il [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato delle censurerelative ai gravi indizi di colpevolezza – in particolare, del delitto di associazioneper delinquere di cui al capo 22) dell’imputazione –, che:a) non aveva devoluto con il suo atto di appello cautelare, atteso che, contale atto, egli aveva dedotto solo la sopravvenuta mancanza o attenuazione delleesigenze cautelari;b) poiché era sopravvenuta una sentenza di condanna per gli stessi fatti,non avrebbero comunque potuto essere oggetto di valutazione da parte delgiudice dell’appello cautelare, in assenza dell’indicazione di nuovi elementi difatto (Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209-01. In sensoanalogo: Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398-01).2. Il secondo motivo non è consentito perché è del tutto generico.Nel dedurre la violazione di legge e il vizio della motivazione con specificoriguardo alle affermazioni del Tribunale di Venezia di cui al secondo e al terzocapoverso della pag. 3 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente si è infatti limitatoa trascrivere tali affermazioni, senza però in nessun modo spiegare perché lestesse si dovrebbero ritenere violare la legge o essere illogiche.3. Il terzo motivo non è consentito.Ciò per le ragioni che:a) quanto all’asserita inosservanza, da parte del G.i.p. nell’ordinanza con laquale dispose la misura cautelare, dell’obbligo di autonoma valutazione degliindizi che giustificavano la stessa misura, diversamente da quanto è sostenutodal ricorrente, tale asserito vizio avrebbe potuto essere fatto valereesclusivamente in sede di riesame della suddetta ordinanza “genetica”, comevizio di nullità di essa, e non può più essere fatto tardivamente valere in sede diappello cautelare avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o disostituzione della misura (il riesame fu peraltro proposto e fu dichiaratoinammissibile con ordinanza del Tribunale di Venezia);b) quanto alle censure relative ai gravi indizi di colpevolezza – in particolare,del delitto di associazione per delinquere di cui al capo 22) dell’imputazione –,esse, come si è già argomentato esaminando il primo motivo: b.1) non eranostate devolute con l’atto di appello cautelare; b.2) poiché era sopravvenuta unasentenza di condanna per gli stessi fatti, non avrebbero comunque potuto essereoggetto di valutazione da parte del giudice dell’appello cautelare, in assenzadell’indicazione di nuovi elementi di fatto.4. Il quarto motivo non è fondato.4.1. Si deve premettere che, in tema di appello avverso l’ordinanza dirigetto della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, a frontedella prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi,asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dalgiudice nel suo complesso, compito del Tribunale, ove non riconosca la novità ola decisività dei predetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragionigiustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovarel’intera motivazione riflettente l’esame di tutto il complesso delle risultanze difatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti (Sez. 3, n. 41185 del20/10/2021, A., Rv. 282376-01).In senso analogo, la Corte di cassazione ha affermato che, in sede di appelloavverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelarepersonale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizionilegittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo chel’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata inordine a eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei amodificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza diesigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e dellanatura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del27/10/2021, D’Ippolito, Rv. 282292-01).4.2. Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deveosservare che il Tribunale di Venezia ha correttamente preso le mosse dalprincipio, che è stato anch’esso più volte enunciato dalla Corte di cassazione,secondo cui l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può esseredesunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura (Sez. 3, n. 43113del 15/09/2015, K, Rv. 265652-01; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, Scalamana,Rv. 258191-01; Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Iurato, Rv. 246868-01),potendo tale elemento essere considerato soltanto unitamente ad ulteriorispecifici elementi che, considerati insieme all’indicato fattore temporale,permettano di ritenere le esigenze cautelari – in specie, il pericolo di recidiva –,ormai mancanti o affievolite.Prendendo correttamente le mosse da tale principio, il Tribunale di Veneziaha quindi motivato, senza incorrere né in errori di diritto né in vizi logici, inordine all’insussistenza dei necessari ulteriori specifici elementi.Esso ha in particolare esattamente affermato che:a) il tempo trascorso dalla commissione del reato (il cosiddetto “temposilente”) deve essere oggetto di valutazione, a norma della lett. c) del comma 2dell’art. 292 cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza dicustodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod.proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura (Sez. 2, n. 12807del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999-01; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016,Mirabelli, Rv. 268567-01);b) l’unico ulteriore elemento che era effettivamente sopravvenuto, lacondanna in appello del [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei anni e due mesi di reclusione(oltre alla multa), si doveva ritenere di segno negativo, cioè rafforzativo e nonla giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha reputato che condanneanche in primo grado dell’imputato a rilevanti pene detentive per gravi reatipotessero giustificare la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodiacautelare in carcere (Sez. 4, n. 25008 del 15/01/2007, Granata, Rv. 237001-01.Successivamente, in senso analogo: Sez. 6, n. 34691 del 07/07/2016, Cacciola,Rv. 267796-01).Il Tribunale di Venezia ha altresì non illogicamente argomentato che ilcostituendo freneticamente imprese per attuare il suo programma criminoso,nonostante il considerevole ricavato ottenuto (€ 3.289.541,70).4.3. L’indicata motivazione risulta, come si è anticipato, del tutto esente davizi logici e giuridici, e costituisce un’argomentazione del tutto idonea a dareconto del perché non si potessero ritenere sussistenti elementi nuovi idonei aescludere il pericolo di recidiva o ad attenuarlo in modo da poterlo fronteggiarecon una misura meno grave di quella degli arresti domiciliari.Ciò a prescindere dall’eventualità che le «segnalazioni di polizia» alle qualiha fatto ulteriormente riferimento il Tribunale di Venezia possano non averecondotto alla formulazione di imputazioni, in assenza, comunque, per le ragioniche si sono dette, di nuovi comprovati elementi idonei a modificareapprezzabilmente il quadro cautelare.5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con la conseguente condannadel ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]