Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01156/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi del proposto [OSCURATO:PERSONA], ricorrono, per il tramite del loro comune difensore e procuratore speciale, avverso il decreto della Corte di appello di Palermo, in data 8 febbraio 2021, che ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Trapani, in data 1 febbraio 2017, con il quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione patrimoniale della confisca anche dell'unità immobiliare sita in Castelvetrano, alla C.da [OSCURATO:PERSONA], cointestata ai figli [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe.

2. L'unitaria impugnativa è affidata a due motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 4 e 18 d.lgs. n. 159 del 2011.

Deduce, all'uopo, che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] potesse dirsi 'qualificata' - in ragione della sua affiliazione alla famiglia mafiosa di Castelvetrano - già a far data dagli anni '90, posto che il Tribunale di Marsala, con sentenza in data 23 marzo 2020 aveva derubricato il reato a questi originariamente ascritto, ossia quello di associazione di tipo mafioso, in quello di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen..: donde, nell'arco temporale, tra il 2007 e il 2010, in cui era stato acquistato il terreno sul quale, poi, era stato edificato l'immobile oggetto di confisca, non era stata provata l'esistenza della pericolosità sociale del proposto nei termini ritenuti dal giudice della prevenzione.

Rileva, altresì, che il Collegio di merito avrebbe dovuto considerare la decisiva circostanza che [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del suo rapporto di affidabile collaborazione con la giustizia, aveva riferito di avere utilizzato per la realizzazione dell'immobile sito in Castelvetrano risorse economiche, personali, del tutto lecite, in quanto espressione dell'attività edile dispiegata attraverso le imprese di famiglia.

2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2-bis, 2-ter e 3-ter

I. n. 575 del 1965 e del d.lgs. n. 159 del 2011, per essere apparente la motivazione ostesa a sostegno della ritenuta sproporzione tra gli investimenti effettuati e le disponibilità lecite del proposto; tanto perché le conclusioni rassegnate dalla Corte territoriale, all'esito della valutazione dell'ammontare dei costi sostenuti dai Cimarosa per la realizzazione dell'immobile confiscato, non potevano dirsi il frutto di un ragionato confronto critico con i rilievi di natura tecnico-contabile formulati dal Consulente di parte, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nella relazione acquisita agli atti, aveva puntualmente esaminato tutti gli elementi di fatto atti a dar conto della disponibilità, in capo ai membri del nucleo familiare del proposto, di risorse patrimoniali svincolate dai legami con l'associazione mafiosa territoriale, sufficienti a giustificare sia l'acquisto del terreno, ubicato in C.da [OSCURATO:PERSONA], sia la successiva edificazione del fabbricato rurale-abitativo.

In particolare, palesemente carente, oltre che contraddittoria ed illogica (pagg. 17, 24 e 28 del decreto impugnato), si rivelerebbe l'argomentazione sviluppata dal giudice censurato per illustrare le ragioni per le quali aveva ritenuto accettabili i criteri seguiti dal Tribunale per determinare l'ammontare dei costi dei materiali e della manodopera sostenuti per portare a termine le opere edilizie, essendo state, ingiustificatamente disattese, o, comunque, non adeguatamente valutate, le osservazioni del consulente di parte, siccome corroborate dalle allegazioni documentali effettuate dalla difesa (ad esempio delle 44 fatture depositate in data 17 giugno 2020, per un 'ammontare complessivo di Euro 198.668,00, attestanti le forniture effettuate presso il cantiere di C.da Fontanelle a favore di [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato altresì dai relativi documenti di trasporto), in ordine alla necessità di operare una riduzione dei costi medesimi in misura superiore al 15%, per essere stati i lavori suddetti eseguiti in 'economia' e con l'apporto di materiali costituenti le rimanenze di approvvigionamenti effettuati in eccesso dalle imprese di famiglia, quali la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e la M.G. [OSCURATO:PERSONA]., ovvero acquistati con le rimesse monetarie dei soci della "A.S.D.

EQUUS — Compagnia della Luce" avente sede presso l'immobile oggetto di ablazione, che costituiva, peraltro, l'unica casa di abitazione dei fratelli Cimarosa.

Donde, se fossero state rettificate le tabelle, cui il decreto impugnato aveva fatto riferimento, alla stregua delle deduzioni difensive, sarebbe venuta meno la sperequazione posta a fondamento della misura di prevenzione patrimoniale adottata nei confronti del proposto e l'immobile da essa oberato sarebbe stato restituito agli aventi diritto, come da richiesta sulla quale la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi.

3. Con requisitoria in data 27 settembre 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Con memoria trasmessa tramite PEC in Cancelleria in data 27 ottobre 2021, il difensore dei ricorrenti ha replicato alle conclusioni del P.G. insistendo per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Sono manifestamente infondate le censure di violazione degli artt. 4 e 18 d.lgs. n. 159 del 2011, articolate con il primo motivo.

Difatti, con le specifiche osservazioni svolte nel decreto impugnato, la Corte territoriale ha sottolineato come l'acquisto del terreno ubicato in C.da [OSCURATO:PERSONA] di Castelvetrano e l'edificazione sulla relativa area di sedime del complesso immobiliare colpito da ablazione, per la quale erano state impiegate risorse patrimoniali stimate in non meno di Euro 588.699,51, non potessero giustificarsi alla luce dei redditi personali di [OSCURATO:PERSONA] e del suo nucleo familiare, ma derivassero dalle attività imprenditoriali che questi aveva svolto valendosi di società - la M.G. [OSCURATO:PERSONA]., che aveva proseguito l'attività della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", e la [OSCURATO:PERSONA]. - delle quali lo stesso proposto aveva rimarcato la natura di 'imprese mafiose' - ossia soggette alla protezione di '[OSCURATO:PERSONA]', in quanto destinate al finanziamento della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 4 decreto impugnato), cugino di [OSCURATO:PERSONA] -, e fossero avvenuti in un periodo coincidente con la sua appartenenza alla famiglia mafiosa di Castelvetrano, siccome acclarata sia sulla base delle sentenze di condanna pronunciate a suo carico per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen. in data 27 maggio 2015 e 12 ottobre 2015, sia sulla base delle dichiarazioni da lui stesso rese (pag. 9 decreto impugnato).

E nel motivare tale decisione, il giudice di appello ha osservato come, alla stregua di quanto accertato con i provvedimenti giudiziari appena citati, l'appartenenza mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] risalisse agli anni '90 del secolo scorso e fosse cessata nel dicembre 2013, nel momento in cui egli aveva deciso di iniziare a collaborare con la giustizia.

Donde, l'ablazione in danno del proposto dei beni acquisiti tra il 2007 e il 2011 è stata disposta in conformità al principio di diritto, stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo, di modo che, mentre con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, Rv. 262605).

Nel caso al vaglio, dunque, ineccepibilmente, i giudici di merito hanno previamente individuato il periodo di manifestazione della pericolosità sociale qualificata del proposto, correttamente determinandone, attraverso elementi indiziari, il momento iniziale e quello finale in funzione del coinvolgimento dello stesso nelle attività illecite con conseguente ingiustificato arricchimento (Sez. 2, n. 23000 del 20/05/2021, Rv. 281457), e solo all'esito di ciò hanno proceduto all'ulteriore valutazione attinente alla sproporzione degli acquisti rispetto alle entrate lecite, al fine di sottoporre ad ablazione i beni il cui valore hanno ritenuto incongruo.

2. Sono, poi, non consentite in questa sede tutte le censure, articolate tanto con il primo che con il secondo motivo di ricorso sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge da motivazione apparente, che tendono a stigmatizzare l'erronea valutazione degli elementi di fatto, ritenuti dalla Corte di merito atti a dar conto dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale imposta a [OSCURATO:PERSONA].

E', invero, massima di diritto vivente quella secondo la quale, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 (oggi: art. 10, comma 3, e art. 27, comma 2, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159), di modo che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal comma 9 del predetto art. 4 legge n. 1423 del 1956, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246).

E' d'uopo, tuttavia, precisare, come del resto già chiarito da questa Corte, che il vizio di violazione di legge da motivazione inesistente o meramente apparente ricorre non in caso di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione .dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, in motivazione), ma soltanto quando il provvedimento in materia di prevenzione ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080).

Alla stregua dei riportati principi, occorre, quindi, riconoscere che i ricorsi, laddove sviluppano doglianze riguardanti il risultato dell'apprezzamento, compiuto dal Collegio di merito, delle dichiarazioni rese dal proposto [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del suo rapporto di collaborazione con la giustizia, quanto alla fonte delle risorse investite per la realizzazione dell'immobile confiscatogli (ivi comprese quelle investite nell'acquisto dell'area di sedime), e delle valutazioni tecnico- contabili effettuate dal consulente di parte (Dott. [OSCURATO:PERSONA]), onde determinare l'ammontare dei costi dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione del manufatto ubicato in C.da [OSCURATO:PERSONA] di Castelvetrano, prospettano non una violazione di legge bensì un presunto vizio di travisamento delle prove, non deducibile nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti in materia di prevenzione patrimoniale ai sensi del già indicato combinato disposto degli articoli 10 e 27 d.lvo 159 del 2011: poiché, infatti, il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deve ritenersi che lo stesso sia estraneo, per quanto già anticipato, al procedimento di legittimità.

D'altro canto, nulla di specifico è stato addotto dai ricorrenti in ordine a ben individuate circostanze decisive totalmente ignorate ovvero talmente erroneamente ricostruite dai giudici di merito al punto da trasfondersi in una forma di motivazione apparente od inesistente riconducibile alla violazione di legge.

3. Per tutto quanto precede, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi del proposto [OSCURATO:PERSONA], ricorrono, per il tramite del loro comune difensore e procuratore speciale, avverso il decreto della Corte di appello di Palermo, in data 8 febbraio 2021, che ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Trapani, in data 1 febbraio 2017, con il quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione patrimoniale della confisca anche dell'unità immobiliare sita in Castelvetrano, alla C.da [OSCURATO:PERSONA], cointestata ai figli [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe. 2. L'unitaria impugnativa è affidata a due motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 4 e 18 d.lgs. n. 159 del 2011. Deduce, all'uopo, che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] potesse dirsi 'qualificata' - in ragione della sua affiliazione alla famiglia mafiosa di Castelvetrano - già a far data dagli anni '90, posto che il Tribunale di Marsala, con sentenza in data 23 marzo 2020 aveva derubricato il reato a questi originariamente ascritto, ossia quello di associazione di tipo mafioso, in quello di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen..: donde, nell'arco temporale, tra il 2007 e il 2010, in cui era stato acquistato il terreno sul quale, poi, era stato edificato l'immobile oggetto di confisca, non era stata provata l'esistenza della pericolosità sociale del proposto nei termini ritenuti dal giudice della prevenzione. Rileva, altresì, che il Collegio di merito avrebbe dovuto considerare la decisiva circostanza che [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del suo rapporto di affidabile collaborazione con la giustizia, aveva riferito di avere utilizzato per la realizzazione dell'immobile sito in Castelvetrano risorse economiche, personali, del tutto lecite, in quanto espressione dell'attività edile dispiegata attraverso le imprese di famiglia. 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2-bis, 2-ter e 3-ter I. n. 575 del 1965 e del d.lgs. n. 159 del 2011, per essere apparente la motivazione ostesa a sostegno della ritenuta sproporzione tra gli investimenti effettuati e le disponibilità lecite del proposto; tanto perché le conclusioni rassegnate dalla Corte territoriale, all'esito della valutazione dell'ammontare dei costi sostenuti dai Cimarosa per la realizzazione dell'immobile confiscato, non potevano dirsi il frutto di un ragionato confronto critico con i rilievi di natura tecnico-contabile formulati dal Consulente di parte, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nella relazione acquisita agli atti, aveva puntualmente esaminato tutti gli elementi di fatto atti a dar conto della disponibilità, in capo ai membri del nucleo familiare del proposto, di risorse patrimoniali svincolate dai legami con l'associazione mafiosa territoriale, sufficienti a giustificare sia l'acquisto del terreno, ubicato in C.da [OSCURATO:PERSONA], sia la successiva edificazione del fabbricato rurale-abitativo. In particolare, palesemente carente, oltre che contraddittoria ed illogica (pagg. 17, 24 e 28 del decreto impugnato), si rivelerebbe l'argomentazione sviluppata dal giudice censurato per illustrare le ragioni per le quali aveva ritenuto accettabili i criteri seguiti dal Tribunale per determinare l'ammontare dei costi dei materiali e della manodopera sostenuti per portare a termine le opere edilizie, essendo state, ingiustificatamente disattese, o, comunque, non adeguatamente valutate, le osservazioni del consulente di parte, siccome corroborate dalle allegazioni documentali effettuate dalla difesa (ad esempio delle 44 fatture depositate in data 17 giugno 2020, per un 'ammontare complessivo di Euro 198.668,00, attestanti le forniture effettuate presso il cantiere di C.da Fontanelle a favore di [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato altresì dai relativi documenti di trasporto), in ordine alla necessità di operare una riduzione dei costi medesimi in misura superiore al 15%, per essere stati i lavori suddetti eseguiti in 'economia' e con l'apporto di materiali costituenti le rimanenze di approvvigionamenti effettuati in eccesso dalle imprese di famiglia, quali la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e la M.G. [OSCURATO:PERSONA]., ovvero acquistati con le rimesse monetarie dei soci della "A.S.D. EQUUS — Compagnia della Luce" avente sede presso l'immobile oggetto di ablazione, che costituiva, peraltro, l'unica casa di abitazione dei fratelli Cimarosa. Donde, se fossero state rettificate le tabelle, cui il decreto impugnato aveva fatto riferimento, alla stregua delle deduzioni difensive, sarebbe venuta meno la sperequazione posta a fondamento della misura di prevenzione patrimoniale adottata nei confronti del proposto e l'immobile da essa oberato sarebbe stato restituito agli aventi diritto, come da richiesta sulla quale la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi. 3. Con requisitoria in data 27 settembre 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con memoria trasmessa tramite PEC in Cancelleria in data 27 ottobre 2021, il difensore dei ricorrenti ha replicato alle conclusioni del P.G. insistendo per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Sono manifestamente infondate le censure di violazione degli artt. 4 e 18 d.lgs. n. 159 del 2011, articolate con il primo motivo. Difatti, con le specifiche osservazioni svolte nel decreto impugnato, la Corte territoriale ha sottolineato come l'acquisto del terreno ubicato in C.da [OSCURATO:PERSONA] di Castelvetrano e l'edificazione sulla relativa area di sedime del complesso immobiliare colpito da ablazione, per la quale erano state impiegate risorse patrimoniali stimate in non meno di Euro 588.699,51, non potessero giustificarsi alla luce dei redditi personali di [OSCURATO:PERSONA] e del suo nucleo familiare, ma derivassero dalle attività imprenditoriali che questi aveva svolto valendosi di società - la M.G. [OSCURATO:PERSONA]., che aveva proseguito l'attività della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", e la [OSCURATO:PERSONA]. - delle quali lo stesso proposto aveva rimarcato la natura di 'imprese mafiose' - ossia soggette alla protezione di '[OSCURATO:PERSONA]', in quanto destinate al finanziamento della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 4 decreto impugnato), cugino di [OSCURATO:PERSONA] -, e fossero avvenuti in un periodo coincidente con la sua appartenenza alla famiglia mafiosa di Castelvetrano, siccome acclarata sia sulla base delle sentenze di condanna pronunciate a suo carico per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen. in data 27 maggio 2015 e 12 ottobre 2015, sia sulla base delle dichiarazioni da lui stesso rese (pag. 9 decreto impugnato). E nel motivare tale decisione, il giudice di appello ha osservato come, alla stregua di quanto accertato con i provvedimenti giudiziari appena citati, l'appartenenza mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] risalisse agli anni '90 del secolo scorso e fosse cessata nel dicembre 2013, nel momento in cui egli aveva deciso di iniziare a collaborare con la giustizia. Donde, l'ablazione in danno del proposto dei beni acquisiti tra il 2007 e il 2011 è stata disposta in conformità al principio di diritto, stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo, di modo che, mentre con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, Rv. 262605). Nel caso al vaglio, dunque, ineccepibilmente, i giudici di merito hanno previamente individuato il periodo di manifestazione della pericolosità sociale qualificata del proposto, correttamente determinandone, attraverso elementi indiziari, il momento iniziale e quello finale in funzione del coinvolgimento dello stesso nelle attività illecite con conseguente ingiustificato arricchimento (Sez. 2, n. 23000 del 20/05/2021, Rv. 281457), e solo all'esito di ciò hanno proceduto all'ulteriore valutazione attinente alla sproporzione degli acquisti rispetto alle entrate lecite, al fine di sottoporre ad ablazione i beni il cui valore hanno ritenuto incongruo. 2. Sono, poi, non consentite in questa sede tutte le censure, articolate tanto con il primo che con il secondo motivo di ricorso sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge da motivazione apparente, che tendono a stigmatizzare l'erronea valutazione degli elementi di fatto, ritenuti dalla Corte di merito atti a dar conto dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale imposta a [OSCURATO:PERSONA]. E', invero, massima di diritto vivente quella secondo la quale, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 (oggi: art. 10, comma 3, e art. 27, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159), di modo che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal comma 9 del predetto art. 4 legge n. 1423 del 1956, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246). E' d'uopo, tuttavia, precisare, come del resto già chiarito da questa Corte, che il vizio di violazione di legge da motivazione inesistente o meramente apparente ricorre non in caso di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione .dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, in motivazione), ma soltanto quando il provvedimento in materia di prevenzione ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080). Alla stregua dei riportati principi, occorre, quindi, riconoscere che i ricorsi, laddove sviluppano doglianze riguardanti il risultato dell'apprezzamento, compiuto dal Collegio di merito, delle dichiarazioni rese dal proposto [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del suo rapporto di collaborazione con la giustizia, quanto alla fonte delle risorse investite per la realizzazione dell'immobile confiscatogli (ivi comprese quelle investite nell'acquisto dell'area di sedime), e delle valutazioni tecnico- contabili effettuate dal consulente di parte (Dott. [OSCURATO:PERSONA]), onde determinare l'ammontare dei costi dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione del manufatto ubicato in C.da [OSCURATO:PERSONA] di Castelvetrano, prospettano non una violazione di legge bensì un presunto vizio di travisamento delle prove, non deducibile nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti in materia di prevenzione patrimoniale ai sensi del già indicato combinato disposto degli articoli 10 e 27 d.lvo 159 del 2011: poiché, infatti, il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deve ritenersi che lo stesso sia estraneo, per quanto già anticipato, al procedimento di legittimità. D'altro canto, nulla di specifico è stato addotto dai ricorrenti in ordine a ben individuate circostanze decisive totalmente ignorate ovvero talmente erroneamente ricostruite dai giudici di merito al punto da trasfondersi in una forma di motivazione apparente od inesistente riconducibile alla violazione di legge. 3. Per tutto quanto precede, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
Decreto Cassazione n. 01156/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris