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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 20948/2023

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28504-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] avvocati gestione separata R.G.N. 28504/2020 Cron.

Rep.

CC 13/06/2023 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 340/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/05/2020 R.G.N. 217/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza di primo gradoche aveva rigettato la domanda dell’Inps di pagamento del debito contributivo relativo al reddito da lavoro autonomo percepito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2009 a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’Ente.

Riteneva la Corte che la pretesa fosse prescritta, in quando il diritto di credito poteva esser fatto valere dal 16.6.2010, giorno ultimo del versamento fissato dall’art.17, co.1 d.P.R. n.435/01, mentre l’interruzione della prescrizione si era avuta solo il 30.6.2015.

Avverso la sentenza, l’ Inps ricorre per un motivo , illustrato da memoria.

È rimasto intimato l’avv. [OSCURATO:PERSONA].

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2935 e 2941 c.c., dell’art.2, co.26-31 l. n.335/95, dell’art.18 d. lgs. n.241/97, dell’art.17 d.P.R. n.435/01 e del d.P.C.m.

10.6.10. La Corte avrebbe errato nell’individuazione del dies a quo della prescrizione, che andava fatta decorrere dal 6.7.2010.

Il ricorso è fondato.

La questione concerne il tema della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, sul quale sono oramai costanti gli orientamenti di questa Corte, confermati di recente con enunciazioni di principio che devono essere anche in questa sede ribadite.

La prescrizione decorre «dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria» (sentenza n. 10273 del 2021, cit.; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 3 giugno 2022, n. 17970, punto 14).Per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell’obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l’art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

I termini di versamento dei contributi sono definiti dall’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».

Quanto ai termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono ancorati anche i termini per il pagamento dei contributi, riveste importanza essenziale l’art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997.

La disposizione citata demanda a un d .P.C.m. la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione.

Il d.P.C.m. rinviene dunque un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l’intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del d. lgs. n. 241 del 1997 (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.P.C.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez.

VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e 11 luglio 2022, n. 21816).

Quanto ai contributi relativi all’anno 2009, viene in rilievo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010.

L’art. 1, comma 1, del citato d.P.C.m. così stabilisce: «I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62- bisdel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo».

Si deve avere riguardo al primo termine del 6 luglio 2010, che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento dell’importo dovuto, senza maggiorazioni di sorta: è da tale momento che sorge l’obbligo contributivo e l’INPS può dunque far valere i propri diritti.Quanto alla latitudine soggettiva del differimento, questa Corte, alla luce dell’univoco dettato letterale della previsione regolamentare, ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Il differimento, dunque, non si applica soltanto a «coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione» (sentenza n. 10273 del 2021, cit.).

Pertanto, «ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi» (Cass., sez.

VI-L, 11 agosto 2022, n. 24668; nello stesso senso, fra le molte, Cass., sez.

VI-L, 26 luglio 2022, n. 23314 e n. 23309,punto 8, e Cass., sez.

VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336).

La sentenza impugnata, nel far decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010, ha trascurato di tener conto del differimento al 6 luglio 2010, applicabile in base alle richiamate previsioni regolamentari, inscindibilmente connesse con la fonte primaria, e dunq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28504-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] avvocati gestione separata R.G.N. 28504/2020 Cron. Rep. CC 13/06/2023 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 340/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/05/2020 R.G.N. 217/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza di primo gradoche aveva rigettato la domanda dell’Inps di pagamento del debito contributivo relativo al reddito da lavoro autonomo percepito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2009 a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’Ente. Riteneva la Corte che la pretesa fosse prescritta, in quando il diritto di credito poteva esser fatto valere dal 16.6.2010, giorno ultimo del versamento fissato dall’art.17, co.1 d.P.R. n.435/01, mentre l’interruzione della prescrizione si era avuta solo il 30.6.2015. Avverso la sentenza, l’ Inps ricorre per un motivo , illustrato da memoria. È rimasto intimato l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2935 e 2941 c.c., dell’art.2, co.26-31 l. n.335/95, dell’art.18 d. lgs. n.241/97, dell’art.17 d.P.R. n.435/01 e del d.P.C.m. 10.6.10. La Corte avrebbe errato nell’individuazione del dies a quo della prescrizione, che andava fatta decorrere dal 6.7.2010. Il ricorso è fondato. La questione concerne il tema della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, sul quale sono oramai costanti gli orientamenti di questa Corte, confermati di recente con enunciazioni di principio che devono essere anche in questa sede ribadite. La prescrizione decorre «dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria» (sentenza n. 10273 del 2021, cit.; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 3 giugno 2022, n. 17970, punto 14).Per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell’obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l’art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». I termini di versamento dei contributi sono definiti dall’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Quanto ai termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono ancorati anche i termini per il pagamento dei contributi, riveste importanza essenziale l’art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997. La disposizione citata demanda a un d .P.C.m. la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione. Il d.P.C.m. rinviene dunque un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l’intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del d. lgs. n. 241 del 1997 (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.P.C.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e 11 luglio 2022, n. 21816). Quanto ai contributi relativi all’anno 2009, viene in rilievo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010. L’art. 1, comma 1, del citato d.P.C.m. così stabilisce: «I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62- bisdel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo». Si deve avere riguardo al primo termine del 6 luglio 2010, che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento dell’importo dovuto, senza maggiorazioni di sorta: è da tale momento che sorge l’obbligo contributivo e l’INPS può dunque far valere i propri diritti.Quanto alla latitudine soggettiva del differimento, questa Corte, alla luce dell’univoco dettato letterale della previsione regolamentare, ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Il differimento, dunque, non si applica soltanto a «coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione» (sentenza n. 10273 del 2021, cit.). Pertanto, «ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi» (Cass., sez. VI-L, 11 agosto 2022, n. 24668; nello stesso senso, fra le molte, Cass., sez. VI-L, 26 luglio 2022, n. 23314 e n. 23309,punto 8, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336). La sentenza impugnata, nel far decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010, ha trascurato di tener conto del differimento al 6 luglio 2010, applicabile in base alle richiamate previsioni regolamentari, inscindibilmente connesse con la fonte primaria, e dunq
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