CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14287/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo in data 27/10/2022 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di cui agli artt.477 e 482 cod. pen. -Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento della penale responsabilità è versato in fatto risolvendosi nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, ( pag. 1 secondo cui dagli elementi raccolti traspare come la titolarità dell'auto rimane incontestata e che nonostante l'imputato abbia dedotto che essa era usata anche da altri familiari, non ha fornito alcuna concreta giustificazione a ragione dell'attribuibilità del reato ad altro familiare ). -Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. in ragione della particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata (si veda, in particolare pag. 2 laddove il Giudice di merito ritiene non applicabile il 131 bis cod. pen. in ragione del lungo periodo di tempo durante il quale si è protratto il reato); è altresì generico non indicando elementi favorevoli al ricorrente sul punto che siano stati eventualmente trascurati dalla Corte territoriale. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deci