CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 05920/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0503PT7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise d'appello di Milano dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascritti e, in parziale riforma della decisione impugnata, rideterminava la pena in quella dì anni trenta di reclusione. L'imputato era stato dichiarato colpevole del delitto di rapina aggravata poiché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] aveva colpito [OSCURATO:PERSONA] al volto procurandole lesioni e intimandole di consegnare il cellulare e tutto ciò di cui disponeva. Si impossessa, così, di un borsello marca Lacoste, della somma di 50 euro e del telefono cellulare anzidetto. Il tutto cagionando alla persona offesa lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Ulteriore rapina di cui era stato dichiarato colpevole era quella in danno di [OSCURATO:PERSONA], all'esito della quale aveva sottratto la somma di 40 euro detenuta nel portafogli. [OSCURATO:PERSONA] era colpito con un coltello all'addome e al fianco, così ponendo in essere atti idonei diretti a provocare la morte che non si verificava per cause indipendenti dal volere degli agenti. Nuova rapina era quella commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] _lane e [OSCURATO:PERSONA], strattonata per i capelli e colpita al fianco, per sottrarle il telefono cellulare, condotta che le provocava le lesioni personali descritte al capo 6), consistite in una ferita lacero contusa addominale, con prognosi di sette giorni. Nella stessa data degli altri delitti (27/4/2018) l'imputato colpiva [OSCURATO:PERSONA] allo sterno con un coltello per sottrargli il cellulare, condotta che provocava la morte della vittima. Si contestava e riteneva, infine, il porto fuori dall'abitazione di un'arma bianca. La sentenza ricostruiva i fatti e dava conto della determinazione della pena, all'esito dei giudizio di primo grado, in quella dell'ergastolo. Esposti i motivi d'appello, il secondo Giudice confermava in sostanza il ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata. Quanto al trattamento sanzionatorio, tuttavia, commisurava la pena in anni trenta di reclusione. La Corte territoriale si dedicava approfonditamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio (fl. 15). Si riteneva in atto un procedimento di rivisitazione dei fatti commessi dovuto anche al regime intramurario che, sia pur collegato ad una scelta utilitaristica in funzione dei possibili benefici, induceva, comunque, a contenerlo in quello di trent'anni di reclusione, escludendo così la pena perpetua. Si valutava, invero, il concorso di due persone nei fatti e l'uso in almeno tre delle rapine di un coltello, modalità commíssíva non necessaria, bastando l'impiego della forza fisica. La determinazione della pena, dunque, avveniva adeguandola al processo di revisione critica in atto e alla gravità dei fatti posti in essere. 2. Con ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Con unico e articolato motivo denuncia che la sentenza impugnata non si era intrattenuta sulla condizione di alterazione psichica dell'imputato oltre che sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che la Corte d'appello ha affrontato la questione relativa alla condizione psichica dell'Otmani, con motivazione immune da censure anche in funzione della negazione delle circostanze attenuanti generiche. Quanto all'aspetto ulteriore ha chiarito sulla scorta di quali elementi fossero stati valutati solo due aspetti a favore del ricorrente. In particolare come anticipato erano da considerare in chiave ostativa il numero di persone concorrenti nei delitti (due) che avrebbe permesso di agire con l'impiego della sola forza fisica e senza ricorrere alle armi bianche, contrariamente utilizzate. Questo dato, pur tenendo conto della possibile revisione critica in corso, descriva una indiscutibile gravità del fatto, al cui cospetto era possibile riconoscere un trattamento sanzíonatorio che tenesse conto in misura bilanciata della gravità dei fatti. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente yA tonio Cairo ist, [OSCURATO:PERSONA]