CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 12955/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21836/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Lecce, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – avverso la sentenza n. 1284/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]: 1.L’[OSCURATO:PERSONA] di Lecce (oggi [OSCURATO:PERSONA]) era ed è proprietario dell’immobile sito in via Ferrari di Casarano, adibito ad edilizia residenziale pubblica, per cui è causa. L’[OSCURATO:PERSONA] è una autogestione attivata dall’ente proprietario al fine di consentire agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica la gestione dei servizi accessori, degli spazi comuni e degli immobili L’amministratore dell’Autogestione, con note del 3 agosto 2012, dopo l’approvazione del bilancio consuntivo del 2011 e del bilancio preventivo del 2012, sollecitava il pagamento delle quote di pertinenza degli assegnatari Gli assegnatari non pagavano le quote di pertinenza. Il suddetto amministratore, con nota 15 novembre 2012, invitava l’ente proprietario a versare la complessiva somma di euro 19.536,32 (poi ridotta ad euro 15.897,94 a seguito dell’adempimento degli assegnatari Finguerra e Zampilli), documentando la rituale approvazione del bilancio consuntivo del 2011 e del bilancio preventivo del 2012, nonché la regolare messa in mora degli assegnatari. L’ente non dava seguito alla richiesta di pagamento 2.L’amministratore dell’Autogestione, invocando l’art. 38 terzo comma della legge regionale Puglia n.54/1984, applicabile ratione temporis, chiedeva l’emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti dell’ente proprietario. Il Tribunale di Lecce con decreto n. 702/2014 ingiungeva all’[OSCURATO:PERSONA] di Lecce (oggi [OSCURATO:PERSONA]) il pagamento della somma di euro 15.897,94, oltre accessori, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], per le quote di pertinenza degli assegnatari morosi.Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione l’Istituto, che in via preliminare sollevava eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all’amministratore della [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva l’[OSCURATO:PERSONA] che contestava in fatto e in diritto l’opposizione avversaria. In particolare, parte opposta deduceva l’obbligo dell’Istituto, quale proprietario dell’immobile, di versare alla [OSCURATO:PERSONA] le quote relative ai servizi accessori, agli spazi comuni ed alla manutenzione ordinaria degli immobili, che non erano state corrisposte dai propri assegnatari, salvo poi attivare le procedure giudiziarie di sfratto e di recupero di dette quote. Il Tribunale di Lecce con sentenza n. 3954/2015 respingeva l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, ma revocava il decreto ingiuntivo, argomentando sul fatto che: a) il bilancio consuntivo 2011 non costituiva prova idonea del credito azionato dall’Autogestione; b) l’Autogestione non aveva dedotto se gli assegnatari morosi, in base al disposto di cui all’art. 35 della legge regionale Puglia n. 10/2014, ricadessero o meno nelle fasce di reddito di cui all’art. 30 lettere a), b) e c) della legge citata. 3. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello l’Autogesione, adducendo l’errata interpretazione della normativa regionale Si costituiva nel giudizio di appello l’[OSCURATO:PERSONA] (già IACP di Lecce), che in via preliminare eccepiva l’erronea individuazione del rito applicabile alla controversia (introdotta con atto di citazione, mentre, in tesi difensiva, avrebbe dovuto essere introdotta con ricorso); e, nel merito, contestava l’impugnazione avversaria della quale chiedeva il rigetto.La Corte di appello di Lecce - disposto il mutamento del rito (da ordinario a speciale) ed istruita la causa mediante ctu contabile (diretta ad accertare l’entità del credito azionato da [OSCURATO:PERSONA]) –con sentenza n. 1284 del 2019, in riforma della sentenza impugnata, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l’Istituto al pagamento della metà delle spese processuali (compensate per l’altra metà) ed al pagamento per l’intero della spesa di ctu. 4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c. Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. Alla illustrazione del ricorso parte ricorrente premette che, ai fini della soluzione della controversia, è decisivo ricostruire correttamente il rapporto tra Autogestione, Assegnatari ed essa [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dei servizi e degli spazi comuni. 1.1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38 della legge regionale Puglia n. 44/1984 e dell’art. 35 della legge regionale Puglia n. 10/2014 nella parte in cui la corte territoriale -riformando la sentenza di primo grado (che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’ente proprietario dello stabile per il pagamento delle quote degli inquilini inadempienti per difetto di prova del credito ingiunto, nonché della circostanza che gli assegnatari morosi ricadessero nelle fasce di reddito di cui alla normativa regionale ratione temporis vigente) –ha affermato –all’esito, secondo la ricorrente, di una contraddittoria ricostruzione ermeneutica della legislazione regionale e del regolamento dell’IACP in punto di meccanismo di pagamento delle quote insolute da parte dell’ente -che il legislatore della Regione Puglia, da un lato, non aveva mai previsto un obbligo di escussione preventiva degli assegnatari in capo all’amministratore delle autogestioni e, dall’altro, aveva previsto l’adozione di un regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle autogestioni(in concreto adottato dalla IACP di Lecce con delibera del C.d.A. n. 179 del 12 marzo 1996). 1.2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 63 disp. att. c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto sussistenti i presupposti normativi (di legge e di regolamento) per il riconoscimento in capo all’Autogestione del diritto al pagamento delle quote insolute; ed ha ritenuto provato il credito sulla base della documentazione prodotta in primo grado (e, in particolare, del bilancio consuntivo approvato, che aveva formato oggetto di una ctu contabile, e delle lettere di messa in mora nei confronti degli inquilini). Rileva che essa [OSCURATO:PERSONA], quale proprietaria, assume la posizione di terzo estraneo nella costituzione e nel funzionamento dell’assemblea e che quest’ultima, senza il suo voto, approva laripartizione delle spese dei servizi comuni tra gli assegnatari. Osserva che la corte territoriale – poiché l’azione ammissibile verso l’ente gestore è quella ordinaria di accertamento del credito, il cui onere probatorio ricade sull’attore secondo i principi generali - è incorsa nella violazione degli articoli sopra citati:a) nel caso di quanto previsto dall’art. 38 della legge regionale n.54/84 e dell’art. 11 del Reg. di Aut., in virtù dei quali l’ente è obbligato ad anticipare le quote degli inquilini insoluti, ritenendo assolto l’onere probatorio sulla base delle sole lettere di messa in mora inviate dall’amministratore agli inquilini inadempienti; al riguardo, parte ricorrente osserva che con nota 22 gennaio 2013 lo IACP aveva chiesto al Responsabile dell’Autogestione proprio di documentare i crediti dell’Autogestione verso gli assegnatari, al fine di effettuare la doverosa istruttoria per l’eventuale anticipazione delle quote insolute, con la conseguenza che la documentazione, richiesta a tale scopo, non può essere ricondotta alle sole diffide inviate agli assegnatari; b) nel caso della prova del credito, ritenendo assolto l’onere probatorio mediante la produzione del verbale di assemblea del 14 maggio 2012, nonché del rendiconto consuntivo per l’esercizio del 2011 (approvato dall’Assemblea di Autogestione); al riguardo, parte ricorrente osserva che tale documentazione non può costituire prova della quota insoluta nei confronti dell’ente, terzo rispetto alle obbligazioni assunte dal Responsabile di Autogestione nei confronti dei fornitori, con cui direttamente essa sottoscrive i contratti; d’altronde, in difetto di documentazione che attestasse le singole spese riportate in bilancio, l’espletamento in sede di impugnazione di ctu contabile si risolve in una mera attività di calcolo delle poste apoditticamente segnate in bilancio. 2. Il ricorso è infondato. 2.1. Ilprimo motivo è inammissibile e comunque infondato. A) Nella impugnata sentenza, la corte territoriale ha ricostruito il quadro normativo esistente in materia, ripercorrendo: - sia la normativa regionale applicabile ai fatti di causa (art. 38 della legge regionale Puglia n. 54/1984), intercorsi nel 2012, -sia la normativa regionale successiva (e, precisamente, l’art. 35 comma terzo della legge regionale Puglia n. 10/2014, entrata in vigore l’8 aprile 2014, quando il decreto ingiuntivo era già stato notificato, nonché la legge regionale Puglia n. 50/2014, che è entrata in vigore il 10 dicembre 2014 e che ha modificato il suddetto comma terzo). E, sulla base di tale ricostruzione, dopo aver correttamente collocato la vicenda ratione temporis sotto l’impero della prima delle suddette leggi regionali,ha concluso affermando che: … il legislatore regionale, tanto con la L.R. Puglia n. 54/1984 (applicabile ratione temporis), quanto con la L.R. Puglia n. 10/2014, poi modificata dalla L.R. Puglia n. 50/2014, non ha mai previsto un obbligo di escussione preventiva degli assegnatari in capo all’amministratore delle autogestioni . B) A fronte di tale dictum, contenuto nella sentenza impugnata (e riportato a p. 6 del ricorso dopo l’evocazione degli artt. 38 della l. r. Puglia n. 54 del 1984 e dell’art. 35 della l. n. 10 del 2014, nonché dell’art. 11 del Regolamento dell’Ente), la prospettazione del primo motivo si caratterizza per una farraginosa esposizione. Invero parte ricorrente dovrebbe spiegare perché sarebbe erronea la suddetta affermazione contenuta nella sentenza impugnata; mentre ciò che viene esposto in ricorso (dalle ultime sei righe della pagina 6 e fino alle prime nove della pagina 8) non contiene alcuna chiara spiegazione del come e del perché quanto viene evocato dovrebbe giustificare l’assunto di parte ricorrente. Il motivo, dunque, è del tutto inidoneo ad evidenziare la pretesa violazione e falsa applicazione dell’art. 38 della l.r. del 1984 e dell’art. 35 della l.r. del 2014, in quanto non ha la struttura argomentativa diretta ad evidenziare, in relazione all’affermazione motivazionale attinta, la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 della l.r. del 1984.C) E’ appena il caso di aggiungere che, se questa Corte procedesse all’esame della motivazione della sentenza impugnata, al di là dell’inidoneità del motivo, dovrebbe constatare che: a) l’art. 38, comma 3, della l.r. del 1984 è chiaro nel dire, nel secondo inciso, che l’ente gestore versa le quote insolute e procede nei confronti degli assegnatari morosi per il recupero delle somme versate , in tal modo non prevedendo l’obbligo di preventiva escussione degli assegnatari a carico dell’autogestione; b) la previsione dell’art. 11 del regolamento, fonte regolamentare legittimata dalla l.r., prevede un sollecito da rivolgere agli assegnatari morosi e, in caso di esito negativo, che l’Autogestione si rivolga all’Ente producendo la documentazione specifica sule somme dovute, dopo di che l’Ente deve provvedere ad instaurare l’azione giudiziaria; c) è vero che lo stesso regolamento prevede che una volta effettuato il recupero, o anche nel caso in cui tale evento non abbia esito giudiziale positivo, le somme dovute dal debitore verranno dall’Ente versate all’Amministratore dell’autogestione e comunque non oltre il 18° mese dalla data di instaurazione del procedimento monitorio , ma nella specie il ricorrente non invoca tale previsione e, peraltro, la sentenza dice – come osserva lo stesso ricorrente - a premessa dell’illustrazione del secondo motivo, che l’Autogestione osservò l’art. 11. Fatto sta che, si ribadisce,parte ricorrente non dimostra in alcun modo, cioè con riferimenti a norme, l’assunto che ha svolto circa la necessità della preventiva escussione, che, naturalmente, non può essere rappresentata – e nemmeno lo si sostiene - dall’invio della raccomandata cui allude l’art. 11. D) Vero è che nella motivazione la corte territoriale è incorsa in errore:-laddove, con riferimento alla legge regionale Puglia n. 10/2014, ha aggiunto che non compete all’autogestione dedurre se gli assegnatari morosi ricadano o meno nelle fasce di reddito di cui all’art. 30 lettere a), b) e c) , trattandosi di informazioni in possesso esclusivamente dell’ente proprietario. Tanto affermando, invero, la corte territoriale ha erroneamente omesso di considerare che: a) il riferimento alle fasce di reddito non si ritrova nella legge regionale n. 50/2014, che ha modificato la legge regionale n. 10/2014; b) il fatto che sia la legge n. 10 che la legge regionale n. 50 del 2014 non sono applicabili al caso di specie, che fa riferimento a quote di pertinenza degli assegnatari, inserite nel bilancio consuntivo del 2011; -laddove ha affermato che la legge regionale Puglia n. 54/1984 all’art. 38 quarto comma ha previsto l’adozione di un regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle autogestioni che, nella fattispecie in esame, era stato adottato dalla IACP di Lecce con delibera del Consiglio di Amministrazione n.179/1996. In realtà, come affermato nelle pronunce intervenute in sede giurisdizionale amministrativa (TAR Lecce sent. n. 3339/2009 e Consiglio di Stato n. 3161 del 2010) la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 179 del 12 marzo 1996 è espressione della autonomia regolamentare dell’ente di dotarsi di uno strumento interno che disciplini le autogestioni in modo residuale rispetto alle competenze regionali: il regolamento, pertanto, non è atto regionale che dà esecuzione al disposto della legge regionale, ma è atto di [OSCURATO:PERSONA], che dà espressione alla sua autonomia regolamentare. Peraltro, attualmente è in vigore altro regolamento, approvato con delibera della giunta regionale n. 685/2017, che, all’art. 19, così dispone: Gli assegnatari sono tenuti al pagamento delle quote per il funzionamento dell'autogestione nelle forme deliberate dall’assemblea ed alle scadenze fissate. Decorsi inutilmente dieci giorni da tale termine il responsabile dell'autogestione diffida l'assegnatario ad effettuare, entro un termine perentorio, il versamento delle quote insolute. In caso di inottemperanza relativa al pagamento di due mensilità il responsabile dell’autogestione trasmette all'Ente gestore tutta la documentazione relativa specificando l'entità delle somme dovute dall'assegnatario e le spese occorse. Gli assegnatari che nei confronti dell'autogestione si rendano morosi nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dai contratti di locazione. L'Ente gestore invita l’assegnatario moroso al pagamento di quanto dovuto nel termine di quindici giorni. In caso di mancato versamento, l'Ente gestore anticipa al responsabile dell'autogestione le somme dovute e procede al recupero coattivo delle stesse nei confronti dell'assegnatario moroso e alla adozione di ogni altro provvedimento e azione di sua competenza . Tuttavia, i rilievi che precedono sono estranei alla ratio decidendi, che, si ribadisce, non è neppure scalfita dall’illustrazione del motivo. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile. A) Parte ricorrente, dopo avere assunto ad oggetto di critica altro brano motivazionale (contenuto a p. 6 della sentenza impugnata), -dapprima, discorre della posizione dell’Ente, evocando l’art. 63 disp. Att. c.c., senza considerare che essa è quella risultante dal disposto dell’art. 38, comma 3, della l.r. del 1984, che prevede direttamente l’obbligo dello stesso Ente. Tanto sarebbe sufficiente a rendere la censurainfondata; - e, poi, prospetta una questione di violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. (nella sostanza imputando alla corte territoriale di avere disposto una c.t.u., così rilevando parte ricorrente dall’onere probatorio), ma, essendo stata disposta la c.t.u. in appello, non solo omette di dire se l’ordinanza ammissiva era stata contestata, ma anche omette di dire se la contestazione, in ipotesi effettuata, venne mantenuta in sede di precisazione delle conclusioni. Tali precisazioni erano necessarie, atteso che la corte territoriale in alcun modo si occupa del problema della ritualità della c.t.u. Tanto è dirimente alla luce del consolidato principio (cfr., tra le tante, Cass. n. 4185 del 2015) secondo cui Il provvedimento che dispone una consulenza tecnica di ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente sostenuto dalla necessità di risolvere questioni implicanti specifiche cognizioni tecniche . B) A quanto precede si aggiunge il rilievo che segue. Vero èche la posizione dell’ente proprietario (cioè dell’[OSCURATO:PERSONA]) è di soggetto terzo estraneo rispetto alla costituzione e funzionamento dell’assemblea, che approva la ripartizione delle spese dei servizi comuni tra gli assegnatari (senza, dunque, il voto del proprietario dello stabile). Come pure è vero chel’autogestione deve dare prova delle quote e della loro debenza, non operando sul punto alcun automatico anticipo (delle quote dovute dagli inquilini inadempienti) da parte dell’ente proprietario. Senonché, nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto provato il credito azionato dall’amministratore dell’Autogestione sulla base del consuntivo approvato dall’assemblea del 14 maggio 2012, delle lettere di messa in mora degli inquilini, nonché delle risultanze della espletata ctu contabile (che ha verificato la corrispondenza tra l’importo riportato in bilancio e quanto richiesto).E tale valutazi one , essendo di merito, sfugge ai limiti del sindacato di legittimità riservato aquesta Corte.3. Per tutte le ragioni che precedono il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorsonon consegue alcuna condanna in punto di spese, non essendosi difesa la parte intimata, ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002