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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 giugno 2021

Cassazione n. 02633/2022

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seguente ORDINANZA sulla richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] di correzione dell'errore contenuto nella sentenza del 03/06/2021 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento e la richiesta; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. 0 0 0 Rilevato che con nota qui pervenuta il 2 dicembre 2021 la Corte di appello di Brescia ha trasmesso la richiesta con la quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa, nel procedimento r.g. n. 10547/21, da questa Corte di cassazione il 3 giugno 2021 nei riguardi del prevenuto; ritenuto che la richiesta sia fondata, in quanto, per un evidente refuso, nel dispositivo della predetta sentenza l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Ceretto nel giudizio di legittimità, con liquidazione delle relative spese: liquidazione che, invece, va effettuata dal giudice del merito, tenuto conto che la parte civile Ceretto risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato; che, pertanto, vi sono le condizioni per procedere alla correzione tanto del dispositivo quanto della relativa motivazione del provvedimento ai sensi dell'art.130 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Corregge la sentenza n. 22239/21 emessa da questa Corte di cassazione il 03/06/2021 nel procedimento r.g. n. 10547/21, sostituendo nel punto 8 della motivazione le parole "che, in ragione dell'attività effettivamente svolta, si stima di poter liquidare come di seguito precisato" con quelle "la cui liquidazione va riservata ai giudici di merito che dispongono della documentazione necessaria per l'adozione di una decisione a contenuto discrezionale, ex art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002"; e nel dispositivo le parole "che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge" con quelle "ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà separatamente liquidata dal competente giudice di merito".

Manda alla cancelleria perché provveda alle prescritte annotazioni sull'originale dell'atto e nel ruolo di udienza.

Così deciso il 14/12/2021 e stensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulla richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] di correzione dell'errore contenuto nella sentenza del 03/06/2021 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento e la richiesta; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. 0 0 0 Rilevato che con nota qui pervenuta il 2 dicembre 2021 la Corte di appello di Brescia ha trasmesso la richiesta con la quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa, nel procedimento r.g. n. 10547/21, da questa Corte di cassazione il 3 giugno 2021 nei riguardi del prevenuto; ritenuto che la richiesta sia fondata, in quanto, per un evidente refuso, nel dispositivo della predetta sentenza l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Ceretto nel giudizio di legittimità, con liquidazione delle relative spese: liquidazione che, invece, va effettuata dal giudice del merito, tenuto conto che la parte civile Ceretto risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato; che, pertanto, vi sono le condizioni per procedere alla correzione tanto del dispositivo quanto della relativa motivazione del provvedimento ai sensi dell'art.130 cod. proc. pen. P.Q.M. Corregge la sentenza n. 22239/21 emessa da questa Corte di cassazione il 03/06/2021 nel procedimento r.g. n. 10547/21, sostituendo nel punto 8 della motivazione le parole "che, in ragione dell'attività effettivamente svolta, si stima di poter liquidare come di seguito precisato" con quelle "la cui liquidazione va riservata ai giudici di merito che dispongono della documentazione necessaria per l'adozione di una decisione a contenuto discrezionale, ex art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002"; e nel dispositivo le parole "che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge" con quelle "ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà separatamente liquidata dal competente giudice di merito". Manda alla cancelleria perché provveda alle prescritte annotazioni sull'originale dell'atto e nel ruolo di udienza. Così deciso il 14/12/2021 e stensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 02633/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris