CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 14475/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34586/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n.190, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 268/2018,depositata il 23/05/2018 , R.G.N. 359/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno , con la sentenza n. 268/18 aveva rigettato il ricorso proposto dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il tribunale locale aveva rigettato la domanda dagli stessi proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa, diretta al riconoscimento delle differenze retributive maturate dal de cuius per la prestazione effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e riconosciuta come afferente al rapporto di lavoro esistente tra le parti dal 1.12.2004, come accertato da precedente sentenza (n. 1179/2014) del Tribunale. Precisava il giudice di appello che la richiamata sentenza aveva riconosciuto l’esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di Poste, (in luogo del contratto di somministrazione) ed il diritto del lavoratore a percepire lo stesso trattamento degli altri dipendenti della società; rilevava peraltro che nel ricorso in esame non erano stati specificati i presupposti utili a dimostrare il diritto alle specifiche differenze retributive rivendicate. Valutava infatti che non erano state dedotte e allegate le circostanze necessarie a dimostrare l’entità della prestazione ( full time/part time) e neppure che l’importo già percepito per la prestazione effettuata fosse inferiore a quello a cui aveva diritto quale dipendente della società. La Corte d’appello rilevava infine che, se pur si potessero ritenere sufficienti le deduzioni a sostegno teorico della spettanza della pretesa, la stessa era comunque da ritenersi infondata poiché rimasta indimostrata la quantità delle ore lavorate ( i testi avevano dichiarato che le prestazioni dei somministrati erano di varia entità e dunque non pacifica la prestazione full time), ed anche le somme percepite, risultando a riguardo che la paga oraria era addirittura superiore a quella ordinaria. Avverso detta decisione gli eredi di Coppola in epigrafe indicati proponevano ricorso affidato a quattro motivi cui resisteva con controricorso la società. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo m otivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cc, degli artt. 29 e 27 d.lgs. n. 276/2003, artt. 1 e 2 d.lgs n. 61/2000, art.2697 cc, e art. 421 cpc. Parte ricorrente rileva che conseguenza naturale della sentenza accertativa della sussistenza del rapporto di lavoro e’ sempre il riconoscimento di un rapporto full time, trattandosi di effetto tipico della violazione del contratto di somministrazione. Nel caso in esame la corte territoriale ha svolto un accertamento di merito (pgg. 5 e 6 sentenza) basato sulle dichiarazioni dei testi escussi, attestativo di un utilizzo differenziato dei lavoratori “somministrati” che non consentiva la certa identificazione della originaria prestazione svolta in favore della società. Il giudizio così reso ha anche considerato l’assenza di prova, anche in sede di giudizio di appello, con riguardo alla quantità della attività di lavoro prestato, sicchè le conclusioni raggiunte dalla corte territoriale, tipiche del giudizio di merito, non possono essere ri-valutate in questa sede di legittimità. Pertanto, la presunzione invocata dai ricorrenti, collegata al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in diretta dipendenza della società, è stata giudicata ed esclusa dal giudice del merito attraverso una valutazione specifica attestativa di una differente modalità della prestazione. Il motivo deve essere disatteso. 2)- Con la seconda censura è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 29 e 27 d.lgs. n. 276/2003, artt. 1 e 2 d.lgs n. 61/2000, art.2697 c.c; Omesso esame di un fatto decisivo ( art. 360 co.1 nn. 3,5 c.p.c.) Il motivo è diretto ad evidenziare come nell’atto di appello fossero contenute le circostanze dimostrative della caratteristica full time del rapporto in questione. La doglianza, che richiama l’atto di appello contenente una mera deduzione circa l’avvenuta assunzione di altri lavoratori a tempo pieno, non si confronta con la valutazione di merito fatta dal giudice di appello che ritiene non sufficiente tale assunto come prova. Neppure valido è il richiamo alle buste paga in quanto non sono inserite nel loro contenuto nel motivo di censura e non consentono neppure di accertarne la riferibilità al lavoratore. 3)-Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. ( art. 360 co.1 nn. 3,5 cpc) Il motivo è inammissibile in quanto, censurando la valutazione della corte territoriale, contesta l’esame delle risultanze istruttorie e della prova testimoniale. Come già in molte occasioni affermato “l’'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata ( ex multis Cass. n. 19011/2017; Cass.n. 16056/2016). La valutazione richiesta non puo’ neppure trovare sponda sul versante dell’esame della motivazione e della sua denunciata carenza e contraddittorietà, in quanto le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053/2014 hanno chiarito che “La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione”. L’assenza di precise indicazioni inerenti una delle ipotesi sopra enunciate rende quindi inammissibile la censura. 4)Con l’ultimo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cc e artt. 115 e 116 cpc. ( art. 360 co.1 nn. 3,5 c.p.c.), con riferimento a quanto risultato in sede istruttoria, circa la paga oraria in precedenza percepita. Anche tale motivo è inammissibilmente proposto poichè contesta la valutazione prova ed incorre nelle ragioni di inammissibilità già sopra evidenziate. Peraltro non spiega in che modo si sarebbe sostanziato l’omesso esame di fatto dirimente. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi del'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa ( Cass.n.18368/2013; Cass. n. 17761/2016) Ha anche specificato che “L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia” ( Cass. n.23238/2017) La decisività del “fatto” omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poiche’ determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione ( non solo eventuale ma certa). Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio. Il motivo è pertanto inammissibile. Il ricorso, per le esposte ragioni, è complessivamente da rigettare. Le spese seguono il principio di soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrent i in solido al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo