CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 marzo 2023
Cassazione n. 07873/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12705/2023 r.g., propostoGrandoni Katia, elett. dom.ta presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroMovimento e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 119/2023 pubblicatain data 13/03/2023, n.r.g. 175/2022, notificata in data 08/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/02/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato presso l’associazione sportivadilettantistica Movimento e Fantasia come docente di danza classica in forzadi plurimi contratti di lavoro a progetto e autonomo occasionale,dall’01/10/2003 al 16/06/2016.Numero registro generale 12705/2023Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 7873/2026Data pubblicazione 31/03/2026Assumeva che il rapporto di lavoro – per alcuni periodi formalizzato con ipredetti contratti, per altri periodi svolto senza alcuna formalizzazione – erastato unico e continuativo e si era svolto secondo le modalità proprie dellasubordinazione. Deduceva di non aver percepito quanto a lei spettante atitolo retributivo.Adìva il Tribunale di Urbino per ottenere l’accertamento della naturasubordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti e la condannadell’associazione al pagamento delle differenze retributive, pari allacomplessiva somma di euro 58.251,54.2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria, il Tribunalerigettava la domanda.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dalla Grandoni.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) il rapporto di lavoro dedotto in giudizio si è snodato attraverso varicontratti, tutti di durata annuale, riconducibili a diverse tipologiegiuridiche: contratto a progetto per l’anno 2005/2006; collaborazioneprofessionale occasionale per prestazioni di consulenza e/o attivitàsportiva dilettantistica singolarmente fatturate;b) la doglianza attinente alla regolarità formale del contratto a progetto(e della sua proroga), nonché dei successivi contratti verbali dicollaborazione occasionale è inammissibile, stante l’intervenutadecadenza ex art. 32 L. n. 183/2010;c) in ogni caso sono esclusi dall’ambito applicativo del d.lgs. n. 276/2003i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativautilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e delle societàsportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, allediscipline sportive associate e agli enti di promozione sportivariconosciuti dal CONI (art. 61, co. 3, d.lgs. n. 276/2003);d) è inammissibile, perché nuova, proposta per la prima volta in appello,la censura attinente all’asserita illegittimità del rapporto associativo; ilricorso di primo grado era infatti integralmente costruito sulNumero registro generale 12705/2023Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 7873/2026Data pubblicazione 31/03/2026presupposto giuridico-fattuale dell’esistenza di un rapporto di lavorosubordinato;e) la domanda di accertamento del carattere simulato del rapportoassociativo non è mera emendatio libelli, ma vera e propria mutatiolibelli, poiché è mutata la causa petendi;f) sulla scorta di risultanze istruttorie, tenuto conto del periodo nonbreve di attività (tredici anni), della specifica qualificazioneprofessionale della Grandoni (insegnante di danza classica),dell’impegno quantitativo di lavoro (nutrito calendario settimanaledistribuito su due sedi), dell’inserimento delle lezioni della Grandoninel ciclo produttivo dell’associazione, dell’erogazione a pagamento diuna ben più ampia gamma di servizi ai clienti (danza classica emoderna, hip hop, pilates, fitness, ginnastica posturale, trattamentifisioterapici), non vi sono elementi per affermare che l’associazionesvolgesse un’attività non imprenditoriale (ossia non a fini di lucro), néche la Grandoni svolgesse attività solo episodica ed occasionale;g) ciò non toglie, però, che, esclusa l’applicazione della legge n. 91/1981,il rapporto di lavoro degli “sportivi dilettanti” debba essere pur semprequalificato di volta in volta, tenendo conto dei noti indici rivelatori everificando come si sia atteggiato in concreto il rapporto di lavoro frale parti;h) l’elemento principale è l’assoggettamento del lavoratore al poteredirettivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;i) nel caso in esame non è rinvenibile una prova convincente chel’appellante fosse sottoposta all’eterodirezione datoriale;j) l’inserimento nell’organizzazione imprenditoriale costituisce elementocompatibile anche con un rapporto di lavoro autonomo, nel qualel’attività del prestatore d’opera deve collegarsi funzionalmente alleesigenze del committente;k) nulla appare suscettibile di potere essere dimostrato sulla base delleulteriori istanze istruttorie dell’appellante, che non attengono aglielementi qualificanti della subordinazione, quali l’esercizio di potereconformativo della presidente dell’associazione; la predeterminazionee la fissità del compenso; l’obbligo di presenza e di giustificare leNumero registro generale 12705/2023Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 7873/2026Data pubblicazione 31/03/2026assenze; l’obbligo di osservare un determinato orario di lavoro consistemi di rilevazione delle presenze;l) non sussiste alcuna presunzione indicativa della subordinazione,sicché l’onere della prova incombente sulla ricorrente, nella specie nonè stato assolto.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tredici motivi.5.- Movimento e [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.6.- Le parti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Per ragioni di priorità logico-giuridica vanno dapprima esaminati ilsecondo ed il terzo motivo.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente denuncia nullità del giudizio per violazione degli artt. 101, 345,co. 2, 437 c.p.c. per avere la Corte territoriale accolto l’eccezione didecadenza sollevata dall’associazione sportiva dilettantistica per la primavolta in appello.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. laricorrente denunzia nullità della sentenza, in violazione degli artt. 112 c.p.c.e 2969 c.c., per avere pronunziato su eccezione non rilevabile d’ufficio e, insubordine, per avere deciso ultrapetita rispetto all’eccezione chel’associazione aveva sollevato (per la prima volta in appello) solo rispetto alcontratto del 2005/2006.I due motivi – che per la loro stretta connessione vanno esaminaticongiuntamente – sono fondati.La stessa controricorrente ammette di non aver mai sollevato l’eccezionedi decadenza ex art. 32 L. n. 183 cit. (v. controricorso, pp. 12-13) e dichiaradi essersi limitata ad eccepire che la Grandoni avesse fatto espressaacquiescenza alla qualificazione del rapporto con dichiarazione di scienza del17/06/2016 (v. controricorso, p. 13).Poiché l’eccezione di decadenza non è rilevabile d’ufficio (art. 2969 c.c.),la sentenza è nulla per violazione dell’art. 112 c.p.c.Tuttavia, la Corte territoriale, nonostante la ravvisata decadenza, haNumero registro generale 12705/2023Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 7873/2026Data pubblicazione 31/03/2026esaminato le risultanze istruttorie ed è giunta alla conclusione che non vifosse prova sufficiente della natura subordinata del rapporto di lavoro. Sitratta di un’autonoma ratio decidendi, che sarebbe da sola sufficiente asostenere la decisione e che pertanto va scrutinata in occasione dell’esamedel quarto motivo di ricorso (v. infra).2.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 32, co.,3, lett. b), L. n. 183/2010, 2964 c.c., 11 disp.prel.c.c. per avere la Corteterritoriale ritenuta inammissibile – per intervenuta decadenza – la domandarelativa alle rivendicazioni retributive discendenti dalla qualificazione delrapporto di lavoro come subordinato in relazione al co.co.co. 25/10/2005,della sua proroga dell’01/01/2006 e dei contratti verbali di collaborazioneoccasionale successivi. In particolare lamenta l’errata applicazione dell’art.32 L. n. 183 cit.:a) alle domande di riqualificazione del rapporto di lavoro e di condanna alpagamento di differenze retributive, in violazione del principio di strettainterpretazione delle norme sulla decadenza;b) ai contratti stipulati in data anteriore all’entrata in vigore della legge n.183/2010, che è irretroattiva.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo e del terzo.3.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 61,co. 3, d.lgs. n. 276/2003, 2, co. 2, lett. d), d.lgs. n. 81/2015, 90 L. n.289/2002, 7 d.l. n. 136/2004 e 5 d.lgs. n. 242/1999, per avere la Corteterritoriale omesso di verificare la sussistenza del riconoscimento del CONIin favore dell’associazione sportiva dilettantistica destinataria delleprestazioni lavorative oppure della federazione sportiva a cui l’a.s.d. siastata in ipotesi affiliata, nonché degli altri requisiti per escludere la disciplinadel contratto di lavoro a progetto con particolare riguardo al contratto del2005/2006.Il motivo è fondato.In relazione al contratto di lavoro a progetto del 2005/2006 è mancatodel tutto l’accertamento di fatto della sussistenza delle condizioni e deirequisiti ai quali il legislatore subordina l’esclusione della disciplina dettataNumero registro generale 12705/2023Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 7873/2026Data pubblicazione 31/03/2026ratione temporis dal d.lgs. n. 276/2003.In tal senso l’art. 61, co. 3, d.lgs. n. 276/2003 ratione temporis vigenteprevedeva: “Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo leprofessioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione inappositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore delpresente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazionecoordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali infavore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate allefederazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti dipromozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate edisciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 …”. Dal suocanto, l’art. 90, co. 18, L. n. 289/2002 prevede espressamente che nellostatuto e/o nell’atto costitutivo dell’associazione sportiva dilettantistica (cosìcome delle società sportive dilettantistiche) debba essere prevista l’assenzadi fini di lucro.Peraltro, questa Corte, ai fini dell’esenzione dall’obbligo contributivo nonsi accontenta del dato formale del riconoscimento del CONI, richiedendoaltresì la prova specifica dell'effettivo svolgimento di attività senza fine dilucro, caratteristica propria delle genuine associazioni sportivedilettantistiche. In particolare si è affermato che l'esenzione contributivaprevista in favore delle associazioni sportive dilettantistiche dipende nonsolo dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma anchedall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onereprobatorio incombe sull'interessato e non può ritenersi soddisfatto dal dato,del tutto estrinseco e neutrale, del riconoscimento da parte del CONI (Cass.ord. n. 11492/2019). In una prospettiva del tutto coerente, si è aggiuntoche in tema di assicurazione presso la gestione Enpals, ora I.N.P.S., sonosoggetti in via generale all'obbligo assicurativo, secondo quanto precisatodal d.m. n. 17445/2005, emanato in esecuzione dell'art. 3, co. 2, del d.lgs.C.P.S. n. 708/1947, gli impiegati, operai, istruttori ed addetti ad impianti ecircoli sportivi di qualsiasi genere, salvo che, ai sensi del primo comma, lett.m) dell'art. 67 T.U.I.R., abbiano reso prestazioni, compensate nei limitimonetari di cui all'art. 69 del medesimo testo unico, relative allaformazione, alla didattica, alla preparazione e all'assistenzaNumero registro generale 12705/2023Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 7873/2026Data pubblicazione 31/03/2026dell'attività sportiva dilettantistica, offrendo prova che le prestazioni rese: a)non sono state compensate in relazione all'attività di offerta delservizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali oda società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione allaqualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore; b) sono stateespletate in favore di associazioni o società dilettantistiche e senza fine dilucro; c) trovano fonte nel vincolo associativo e non in un distinto obbligopersonale; d) non trovano corrispondenza nell'arte o professioneabitualmente esercitata, anche in modo non esclusivo, da colui che haeffettuato la prestazione (Cass. n. 41397/2021).Analogamente, lo stesso requisito dell’assenza di fini di lucro è richiestoper il regime tributario agevolato. Al riguardo questa Corte ha affermato chel'esenzione d'imposta prevista dall'art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 in favoredelle associazioni non lucrative (nella specie, un'associazione sportivadilettantistica), dipende non solo dall'elemento formale della veste giuridicaassunta, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, ilcui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersisoddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI,essendo invece rilevante che le associazioni interessate si conformino alleclausole relative al rapporto associativo, che devono essere inserite nell'attocostitutivo o nello statuto (Cass. ord. n. 10393/2018; Cass. n. 16449/2016).Il vizio rappresentato dal mancato accertamento è rilevante: qualorafosse negativo l’esito dell’accertamento di tali requisiti, dovrebbe trovareapplicazione la disciplina ordinaria del lavoro a progetto e, in concreto,potrebbe risultare insussistente un progetto specifico, il che darebbe luogoalla c.d. conversione sanzionatoria del rapporto di lavoro in termini disubordinazione.4.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte territoriale omesso dirilevare che il riconoscimento del CONI in favore dell’a.s.d., pur prodotto ingiudizio, era datato 07/12/2007, come risultante dal doc. 2 del fasc. dicontroparte, sicché era certamente successivo al contratto a progetto del2005/2006.Numero registro generale 12705/2023Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 7873/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il motivo è assorbito dall’accoglimento del quarto ed in ogni caso saràoggetto dell’apprezzamento del giudice del rinvio.5.- Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 61, co. 1,62, 69, co. 1, d.lgs. n. 276/2003, 1362 ss. e 2728 c.c. per non avere laCorte territoriale valutato il contratto co.co.pro. del 2005/2006 in base aldato letterale e alla comune volontà delle parti come risultante per iscritto,che avevano fatto riferimento proprio alla collaborazione a progetto senzaalcun riferimento alla disciplina speciale per le collaborazioni sportivedilettantistiche.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del quarto ed in ogni caso saràoggetto dell’apprezzamento del giudice del rinvio.6.- Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 69,co. 1, d.lgs. n. 276/2003, 2728 c.c. per avere la Corte territoriale omesso difar discendere, in relazione ai rapporti di collaborazione successivi alcontratto di lavoro a progetto del 2005/2006, la conseguentesubordinazione in difetto della necessaria forma scritta.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del quarto: solo all’esitodell’accertamento della sussistenza o insussistenza dei requisiti per lasottrazione del rapporto di lavoro della controricorrente al regime del d.lgs.n. 276/2003 sarà possibile poi stabilire quale disciplina applicare.7.- Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente denuncia nullità della sentenza per “infrazione” degli artt. 112c.p.c., 437, co. 2, 345, co. 1, c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenutoinammissibile il motivo di appello sull’illegittimità del rapporto associativoperché nuovo, laddove questa domanda era stata avanzata sin dal ricorso diprimo grado, sicché la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di“infrapetizione”.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del quarto.8.- Con il nono motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 61, co. 3,d.lgs. m. 276/2003, 2, co. 2, lett. d), d.lgs. n. 81/2015, 90 L. n. 289/2002,2 L. n. 91/1981, 67, co. 1, lett. m), e 148, co. 3-8, d.P.R. n. 917/1986, 36 eNumero registro generale 12705/2023Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 7873/2026Data pubblicazione 31/03/20262697 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di verificare l’effettivasussistenza dei requisiti di legge in capo all’associazione per esserequalificata come “associazione sportiva dilettantistica” in relazione aicontratti di collaborazione intercorsi fra le parti.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del quarto.9.- Con il decimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 69bis e 69, co. 1, d.lgs. n. 276/2003, 52 d.lgs. n. 81/2015, 2728 c.c. peravere la Corte territoriale omesso di applicare, per il periodo successivo al13/07/2012, gli indici presuntivi previsti dalla legge ai fini dellaqualificazione giuridica delle prestazioni lavorative. In particolare lamentache la Corte territoriale, a partire dall’entrata in vigore dell’art. 69 bis d.lgs.n. 276/2003 (introdotto dalla legge n. 92/2012), non abbia applicato lapresunzione secondo cui le prestazioni rese da titolari di partita IVA sono daconsiderarsi – salva prova contraria a carico del committente – rapporti dico.co.co. qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: che ladurata della collaborazione sia superiore ad otto mesi all’anno nell’arco di unbiennio; che il ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell’arcodello stesso anno solare superi l’80% dei corrispettivi complessivamentepercepiti dal collaboratore nello stesso anno solare; che il prestatore abbiadisponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente.Aggiunge che, se avesse applicato questa presunzione, la Corte d’appelloavrebbe dovuto concludere che tutte le prestazioni rese dal 2012 fino alsuccessivo contratto di collaborazione sportiva del 2015/2016 costituivanouna co.co.co. per la quale sarebbe stato allora necessario il progetto.Il motivo è inammissibile perché introduce una questione nuova, di cuinon vi è alcun cenno nella sentenza impugnata, sicché sarebbe stato oneredella ricorrente precisare l’atto processuale nel quale avesse introdottoquella questione e denunziare l’omessa pronunzia. Tali oneri non sono statiadempiuti.10.- Con l’undicesimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4),c.p.c. la ricorrente denuncia nullità della sentenza per motivazione“contraddittoria/illogica e/o perplessa/inadeguata e/oapparente/insufficiente”, in violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4), c.p.c.,Numero registro generale 12705/2023Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 7873/2026Data pubblicazione 31/03/2026118 disp.att.c.p.c. e 111 Cost.Il motivo è fondato.La Corte territoriale da un lato ha affermato che non si applica il d.lgs. n.276/2003 perché si è al cospetto di un’associazione sportiva dilettantistica,dall’altro ha affermato che in concreto questa associazione ha svolto attivitàdi impresa (v. sentenza impugnata, p. 7: “ … tenuto conto … dellacircostanza che le lezioni della Grandoni erano inserite nel ciclo produttivodell’associazione … e che la struttura erogava a pagamento una ben piùampia gamma di servizi … non vi sono elementi per poter affermare chel’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. svolgesse un’attività di caratterenon imprenditoriale …”), sicché il predetto corpus normativo troverebbeapplicazione. La contraddizione è dunque manifesta.11.- Con il dodicesimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt.2094, 2222, 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la Corte territorialeerroneamente individuato determinati indici sintomatici come necessari aifini dell’accertamento della subordinazione, incorrendo in un errore disussunzione.Il motivo è inammissibile.Sul piano degli indici essenziali, la Corte territoriale ha dato maggior pesoall’eterodirezione, che senza dubbio ha una valenza preponderante; tuttavianon ha tralasciato molti altri indici, pure utilizzati (modalità di erogazione delcompenso, obblighi di presenza, obblighi di orario di lavoro: v. sentenzaimpugnata, p. 9), dai quali ha tratto la conferma del proprio convincimentoin termini di insussistenza, in concreto, delle modalità tipiche dellasubordinazione.12.- Con il tredicesimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.5), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio, oggetto di contradittorio fra le parti, rappresentati dall’esistenza diun codice disciplinare (denominato “regolamento di staff”), la cui violazionedeterminava l’interruzione del rapporto; dall’esistenza di un orariosettimanale prefissato di lezioni; dall’esistenza di direttive assunte dalpresidente dell’associazione nei confronti della ricorrente.Il motivo è inammissibile sia per la pluralità dei fatti, che pertanto perNumero registro generale 12705/2023Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 7873/2026Data pubblicazione 31/03/2026definizione non sono di per sé decisivi, sia per la c.d. doppia conforme (art.360, pen. co., c.p.c.).13.- La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai molteplicimotivi accolti. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà le spese anche del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto e l’undicesimo motivo;dichiara assorbiti il primo, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo ed il nono;dichiara inammissibili il decimo, il dodicesimo ed il tredicesimo; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona, in diversacomposizione, in relazione ai motivi accolti, nonché per la regolazione dellespese anche del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, indata 11/02/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]