CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 21720/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorgo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce del portato inequivoco e complessivo della contestazione che comprendeva anche l'ipotesi di reato di cui al comma 2 dell'art 75 cod. antimafia (considerata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata al prevenuto all'epoca dei fatti) così da legittimare il giudizio immediato disposto nella specie rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte