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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 06500/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, era stata rideterminata la pena allo stesso inflitta per i reati di furto aggravato, danneggiamento, indebito utilizzo di carte di pagamento ed era stata ritenuta la continuazione con ulteriori reati di eguale natura oggetto di precedente giudicato.

La difesa, a motivi di ricorso lamenta manifesta illogicità della motivazione in relazione all'entità della pena inflitta, dolendosi della sua eccessività.

Il ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile.

Per consolidato orientamento di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014 ) Rv. 259142 - 01).

Deve aggiungersi che, ove il giudice non si discosti in modo rilevante dal minimo edittale e dal valore medio edittale, come nel presente caso, si ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) e quella che si esprime con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101).

Ciò premesso le censure difensive in tema di dosimetria della pena risultano del tutto generiche: non trovano riscontro in atti l'asserita manifesta irrazionalità della scelta operata dalla Corte di merito in tema di trattamento sanzionatorio e la lamentata eccessività della pena.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ma tryi t [OSCURATO:PERSONA] C t/nIf...E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, era stata rideterminata la pena allo stesso inflitta per i reati di furto aggravato, danneggiamento, indebito utilizzo di carte di pagamento ed era stata ritenuta la continuazione con ulteriori reati di eguale natura oggetto di precedente giudicato. La difesa, a motivi di ricorso lamenta manifesta illogicità della motivazione in relazione all'entità della pena inflitta, dolendosi della sua eccessività. Il ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile. Per consolidato orientamento di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014 ) Rv. 259142 - 01). Deve aggiungersi che, ove il giudice non si discosti in modo rilevante dal minimo edittale e dal valore medio edittale, come nel presente caso, si ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) e quella che si esprime con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101). Ciò premesso le censure difensive in tema di dosimetria della pena risultano del tutto generiche: non trovano riscontro in atti l'asserita manifesta irrazionalità della scelta operata dalla Corte di merito in tema di trattamento sanzionatorio e la lamentata eccessività della pena. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ma tryi t [OSCURATO:PERSONA] C t/nIf...E
Sentenza Cassazione n. 06500/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris