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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 05676/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 19.10.2016, con cui il Tribunale di Bari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso in Bari il 9.7.2016, condannandolo alla pena di mesi otto .di reclusione; rilevato che il ricorrente: - con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla finalità della condotta con riguardo alle esigenze che giustificano la misura di prevenzione personale; - con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; 2„c(t.k, ,v4 arz,rtort,n hr) i a i 1.4 u rtet ro L ft l'j aort fry, 004,4,inh-trt; ritenuto che, con riguardo alla responsabilità, il primo motivo riprende il tema del contesto nel quale il fatto sarebbe stato commesso secondo la versione data dall'imputato - un litigio familiare con conseguente alterazione emotiva e decisione di recarsi nella città di Bari -, ampiamente valutato dal secondo giudice che ha ritenuto la non attendibilità di quanto dichiarato all'udienza di convalida dell'arresto, e quindi la denunciata carenza motivazionale è insussistente e il relativo motivo è manifestamente infondato; ritenuto, quanto al diniego delle attenuanti generiche, che il secondo giudice l'ha fondato sull'assenza di resipiscenza, dato con il quale il secondo motivo omette di confrontarsi; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila [OSCURATO:PERSONA] delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2021.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 19.10.2016, con cui il Tribunale di Bari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso in Bari il 9.7.2016, condannandolo alla pena di mesi otto .di reclusione; rilevato che il ricorrente: - con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla finalità della condotta con riguardo alle esigenze che giustificano la misura di prevenzione personale; - con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; 2„c(t.k, ,v4 arz,rtort,n hr) i a i 1.4 u rtet ro L ft l'j aort fry, 004,4,inh-trt; ritenuto che, con riguardo alla responsabilità, il primo motivo riprende il tema del contesto nel quale il fatto sarebbe stato commesso secondo la versione data dall'imputato - un litigio familiare con conseguente alterazione emotiva e decisione di recarsi nella città di Bari -, ampiamente valutato dal secondo giudice che ha ritenuto la non attendibilità di quanto dichiarato all'udienza di convalida dell'arresto, e quindi la denunciata carenza motivazionale è insussistente e il relativo motivo è manifestamente infondato; ritenuto, quanto al diniego delle attenuanti generiche, che il secondo giudice l'ha fondato sull'assenza di resipiscenza, dato con il quale il secondo motivo omette di confrontarsi; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila [OSCURATO:PERSONA] delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C
Sentenza Cassazione n. 05676/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris