CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14093/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15915/2024R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona de l legal e rappresentant e pro tempore , rappresentatae difesa d a ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e FIFA -[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivilegali rappresentant i pro tempore , rappresentatee difese da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 422 /20 2 4 , depositata l’8 maggio 2024. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del15 maggio 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:marchio - smarchiatura [OSCURATO:PERSONA]: -la K - [OSCURATO:SOCIETA]. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, depositata l’8 maggio 202 4 , che, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha respinto le domande avanzate dalla conferitaria [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della FIFA -[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] di accertamentodella contraffazione del marchio «K-Way» o, comunque, della concorrenza sleale o dell’illecito extracontrattuale, con condanna delle convenute al risarcimento dei danni ed emissione dei conseguenti provvedimenti; -nella sentenza impugnata si dà atto che a fondamento delle domande spiegate in primo grado l’attrice aveva allegato chenel periodo dal 14 giugno al 15 luglio 2018, in concomitanza con il [OSCURATO:PERSONA] di Calcio, organizzato dalla FIFA, nel video ufficiale realizzato dalla Sony della canzone scelta come colonna sonora della competizione, intitolata «[OSCURATO:PERSONA]»(FIFA [OSCURATO:PERSONA] 2018), il cantante [OSCURATO:PERSONA], protagonista del video, indossava un giubbotto dal quale risultava essere stato prima oscurato e poi eliminato il marchio «K-Way» di titolarità dell’attrice medesima; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure , accertato l’intervenuto oscuramente del logo presente sul giubbotto indossato dal cantante in fase di post-produzione del video , aveva accolto l e domande attore e e condannato le convenute al pagamento della somma di euro 346.993,50, ritenendo chel’utilizzazione del giubbotto, oscurato del logo, costituiva una lesione del marchio, in particolare della sua reputazione e del suo prestigio, e integrava anche gli estremi dell’atto di concorrenza sleale per comportamento non conforma alla correttezza professionale; -ha aggiunto che il Tribunale aveva escluso l’ esaurimento del marchio rilevando che il giubbotto, pur appartenendo al cantante, non era stato utilizzato a scopo di mero godimento o nell’ambito della fisiologica immissione nel circuito economico, e negato che l’attrice avesse posto in essere una pratica di ambush marketing; - ha, quindi, accolto il gravame evidenziando che non era dedott a la violazione del diritto di utilizzo esclusivo del marchio registrato, quanto la violazione del diritto a che il giubbotto «K-Way» fosse riconosciuto come proveniente dall’impresa produttrice; - sotto tale profilo, ha osservato che la « smarchia tura» del giubbotto K-Way non aveva determinato né lo svilimento del marchio «K-Way» e del suo valore identificativo, né la diminuzione del valore economico del marchio e/o il danneggiamento diretto o indiretto dell’impresa titolare; -il ricorso è affidato a tre motiv i ; -resistono con unico controricorso la [OSCURATO:PERSONA] e FIFA -[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]; -con nota del 7 maggio 2025 la ricorrente deposita rinuncia al ricorso, chiedendo che venga dichiarata l’estinzione delgiudizio; - con nota del successivo 8 maggio le ricorrenti depositano dichiarazione di ade sione alla rinuncia e conseguente richiesta di declaratoria dell’estinzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA]: - deve provvedersi in conformità con la richiesta delle parti , avuto riguardo alla ritualità della rinuncia e della relativa adesione, per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio; -ai sensi dell’art. 391, ult. comma, cod. proc. civ., nulla va disposto in tema di spese processuali, stante la adesione alla rinuncia espressa dalle controricorrenti; -non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato», atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilitào improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica a casi diversi,quale quello di rinuncia al ricorso per cassazione ( cfr. Cass. 5 dicembre 2023, n.34025; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175) ; P.Q.M La Corte