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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45512/2021

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 del GIP TRIBUNALE di URBINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. FRATERNALE Domenico ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata ai sensi degli artt.444 e ss. cod. proc. pen. la pena di mesi uno giorni dieci di reclusione in relazio- ne al reato di lesioni stradali; veniva disposta la sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alle ragioni di una va- lutazione della misura della sanzione amministrativa del tutto contraddittoria e non parametrata alla misura della sanzione penale, concordata sulla base di cri- teri minimi edittali.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile avendo il giudice in sede di applicazione della pena su richiesta fornito adeguato conto, nei limiti peraltro imposti dalla sommarietà del rito, dei criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria da applicare, tema estraneo all'accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonoma- mente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall'art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (sez.0 26.9.2019, Melzani).

4. Assolutamente infondata risulta invero l'articolazione concernente il fatto che la sanzione sia stata determinata in termini eccessivi, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria contenuta in termini medio minimi edittali (sei mesi a fronte di massimo di tre anni) e in termini assolutamente adeguati alla gravità della condotta (lesioni stradali con violazione delle norme sulla circolazione) e ai grado della colpa.

A tale proposito la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzio- ne amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell'imputato (sez.IV, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Armaneti e altro, Rv.259211).

Il giudice si è attenuto a tale limite edittale in assenza di ulteriori profili da valorizzare.

5. Manifestamente infondata è poi la censura che assume la contraddittorie- tà della durata della sanzione amministrativa accessoria applicata rispetto alla misura della sanzione penale, trattandosi di statuizioni che attengono a differen- ti piani e coinvolgono valutazioni affatto separate, perseguendo la sanzione am- ministrativa una funzione inibitoria preventiva che attiene allo specifico settore della circolazione stradale, laddove la commisurazione della pena attiene al profi- lo colposo del fatto e assolve ad una funzione sanzionatoria. 4.1 Il giudizio operato dal Tribunale è altresì coerente con i principi infor- matori della sanzione amministrativa, tenuto conto delle modalità del fatto, delle conseguenze dannose che ne sono derivate e del grado della colpa ascritto (sez.IV, 9.11.2017, Fiorini, Rv.271661). 3.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen- de.

Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 del GIP TRIBUNALE di URBINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. FRATERNALE Domenico ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata ai sensi degli artt.444 e ss. cod. proc. pen. la pena di mesi uno giorni dieci di reclusione in relazio- ne al reato di lesioni stradali; veniva disposta la sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alle ragioni di una va- lutazione della misura della sanzione amministrativa del tutto contraddittoria e non parametrata alla misura della sanzione penale, concordata sulla base di cri- teri minimi edittali. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile avendo il giudice in sede di applicazione della pena su richiesta fornito adeguato conto, nei limiti peraltro imposti dalla sommarietà del rito, dei criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria da applicare, tema estraneo all'accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonoma- mente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall'art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (sez.0 26.9.2019, Melzani). 4. Assolutamente infondata risulta invero l'articolazione concernente il fatto che la sanzione sia stata determinata in termini eccessivi, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria contenuta in termini medio minimi edittali (sei mesi a fronte di massimo di tre anni) e in termini assolutamente adeguati alla gravità della condotta (lesioni stradali con violazione delle norme sulla circolazione) e ai grado della colpa. A tale proposito la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzio- ne amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell'imputato (sez.IV, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Armaneti e altro, Rv.259211). Il giudice si è attenuto a tale limite edittale in assenza di ulteriori profili da valorizzare. 5. Manifestamente infondata è poi la censura che assume la contraddittorie- tà della durata della sanzione amministrativa accessoria applicata rispetto alla misura della sanzione penale, trattandosi di statuizioni che attengono a differen- ti piani e coinvolgono valutazioni affatto separate, perseguendo la sanzione am- ministrativa una funzione inibitoria preventiva che attiene allo specifico settore della circolazione stradale, laddove la commisurazione della pena attiene al profi- lo colposo del fatto e assolve ad una funzione sanzionatoria. 4.1 Il giudizio operato dal Tribunale è altresì coerente con i principi infor- matori della sanzione amministrativa, tenuto conto delle modalità del fatto, delle conseguenze dannose che ne sono derivate e del grado della colpa ascritto (sez.IV, 9.11.2017, Fiorini, Rv.271661). 3.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen- de. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]