CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2025
Cassazione n. 03681/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 del TRIBUNALE di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di L'Aquila del 24 settembre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di 2.600 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti; fatti accertati in L'Aquila tra il 30 ottobre e il 4 novembre 2019. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il profilo della violazione dell'art. 256 del d. Igs. n. 152 del 2006, è manifestamente infondato, in quanto privo di critiche specifiche al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale sono stati ben ricostruiti i passaggi essenziali della vicenda ed è stato in particolare rimarcato che la ditta Metallmars, di cui [OSCURATO:PERSONA] è stato legale rappresentante, ha eseguito un trasporto di rifiuti in legno prodotti dal [OSCURATO:PERSONA] degli Alpini di L'Aquila, senza essere in possesso della relativa autorizzazione rispetto ai rifiuti affidati. Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dai perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Evidenziato che l'inammissibilità del ricorso principale rende inammissibili anche i "motivi aggiunti" presentati il 15 ottobre 2025 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], posto che, secondo quanto inequivocabilmente disposto dall'art.585, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione, "l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi" (cfr. in termini Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, Rv. 282218). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.