CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27625/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]13IFULCO; u(( Ritenuto in fatto e considerato in diriitto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la conc:ianna riportata in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, c:on cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 ultimi paragrafi, ove il giudice-di merito ha valorizzato l'assenza di elementi positivi a vantaggio dell'imputata, la verosimiglianza dei documenti falsi, il loro cospicuo numero); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'eccessiva misura della pena inflitta, con specifico riferimento alla motivazione degli aumenti applicati ex art. 81 cod. pen alla pena base, è parimenti manifestamente infondato, perché deduce carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori; la Corte territoriale, in effetti, si diffonde nell'esplicitare le ragioni per cui ritiene congrua la pena base che si discosta dal minimo edittale, nonché nell'evidenziare che l'aumento applicato ex art. 81 cpv. appare assai modesto, considerato tanto il numero di documenti falsificati ben cinque - e il contesto fattuale in cui l'accertamento è stato eseguito, ossia un ordine di esecuzione di una pena elevata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]