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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 13491/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d is pAos to d ufficio Numero r e gistro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/2024Numero di r a ccolta generale 13491/2024* gpeutbtbol icazione 15/05/2024L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E **SEZIONE LAVORO**Composta dagli Ill mi * ri Magistrati R G N 20485/2021** * * PresidenteRep* * * Consigliere Ud 04/04/2024* * * * * Consigliere* * * Consigliere* * * [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 20485 2021 proposto da* * * * elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] * 67 presso lo studio dell avvocato* * rappresentato e difeso dall avvocato* * ricorrente2024 contro1563 * [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] * N9 presso lo studio dell avvocato * DI *rappresentata e difesa dall avvocato * DI * controricorrenteavverso la sentenza n 369/2021 della CORTE D APPELLO diL * depositata il 10/06/2021 R G N 101/2021* dispostou d dufifitcaio la relazione della causa svolta nella camera di consNiugmleioro registro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/2024del 04/04/2024 dal Consigliere * * * u mero di raccolta generale 13491/2024RILEVATO CHE Data pubblicazione 15/05/20241 Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d appello diL * confermando la sentenza del Tribunale di Pescara haaccertato la illegittimità del licenziamento intimato da *s p a a * * * * in data 22 6 2020 persuperamento del periodo di comporto e ai sensi dell art 18comma 5 della legge n 300 del 1970 ha dichiarato risolto ilrapporto di lavoro e condannato la società al pagamento di unrisarcimento del danno pari a 7 mensilità dell ultimaretribuzione globale di fatto2 La Corte territoriale – rilevato che il periodo di comporto pari a 510 giorni previsto * * * era statopacificamente superato ha ritenuto che l omessacomunicazione da parte del datore di lavoro della imminentescadenza del periodo di conservazione del posto di lavoro obbligo prescritto una volta trascorsi 400 giorni di malattiarichiesta dall art 46 del * non comportava la nullità dellicenziamento ma semmai la violazione dei principi dicorrettezza e buona fede posto che le parti sociali nonavevano previsto tale sanzione ed inoltre il lavoratore dovevaritenersi onerato del controllo e monitoraggio dei giorni diassenza computabili in forza di una sorta di principio di“autoresponsabilità” e la tipologia della patologia non erastata minimamente allegata con esclusione quindi di unprofilo di discriminazione in danno a lavoratori affetti damalattie croniche gravi con lunghi periodi di convalescenzae/o prognosi infauste ha in ogni caso rilevato che ladomanda di nullità del licenziamento doveva ritenersiinammissibile in quanto tardivamente proposta solamente* disposton d euflfilceio conclusioni del ricorso in opposizione ex art 1 comNummearo registro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/202451 legge n 92 del 2012 e non nell ambito dellaN umfearos edi raccolta generale 13491/2024sommaria e basata su autonomi fatti costitutivi la * ata pubblicazione 15/05/2024territoriale ha pertanto confermato la pronuncia del giudicedi prime cure che ha applicato il regime sanzionatorio dell art18 comma 5 della legge n 300 del 1970 a fronte dellamancata specificazione nella lettera di licenziamento deiperiodi di assenza per malattia computati ai fini del recesso3 Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso percassazione affidato a un motivo La società ha resistito concontroricorso4 Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito dell ordinanza nei successivi sessanta giorniCONSIDERATO CHE1 Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta ai sensidell art 360 cod proc civ primo comma nn 3 e 5 laviolazione o falsa applicazione degli artt 2110 cod civ e 46* * * 2119 cod civ per avere la Corteterritoriale erroneamente ritenuto che il lavoratore avessechiesto una pronuncia di nullità del licenziamento a frontedella violazione dell obbligo contrattuale in quanto previstodal * di avvisare il lavoratore della imminente scadenzadel comporto e non la declaratoria di illegittimità delprovvedimento espulsivo con espressa richiesta diapplicazione del comma 4 in forza del comma 7 dell art 18della legge n 300 del 1970 L adempimento dell obbligodatoriale di avvisare il lavoratore della imminente scadenza delcomporto costituisce un elemento costitutivo del potere dirisoluzione del rapporto di lavoro e la mancanza determinal illegittimità del licenziamento2 Il ricorso è fondato* disposto3 d u fficiIol superamento del periodo di comporto costituNiusmceero registro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/2024un autonoma fattispecie di recesso regolata dall art * d i raccolta generale 13491/2024secondo comma cod civ che conferisce all imprenditore ilD ata pubblicazione 15/05/2024diritto di recedere dal contratto di lavoro “a norma dell art2118 c c ” quando la malattia del lavoratore si sia protrattaoltre il periodo stabilito dalla legge dal contratto collettivo odagli usi cfr Cass n 1404 del 2012 Tale previsione prevalequale disposizione speciale sulla generale disciplina dellarisoluzione del rapporto di lavoro legge n 604 del 1966nonché sulla disciplina in materia di impossibilità sopravvenutadella prestazione artt 1256 e 1464 cod civ e persegue laratio di contemperare gli interessi confliggenti del datore dilavoro a mantenere la produttività dell azienda e dellavoratore a disporre di un congruo periodo di tempo percurarsi senza perdere i mezzi di sostentamento el occupazione Il combinato disposto dell art 2110 secondocomma cod civ e delle previsioni del * nei singoli settorimerceologici conforma dunque il potere di recesso del datoredi lavoro4 * Corte esaminando ipotesi di licenziamenti intimati per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio dellavoratore dopo il superamento del periodo massimo dicomporto fissato dalla contrattazione collettiva ha affermatoche in assenza di qualsiasi obbligo previsto dallacontrattazione collettiva il datore di lavoro non ha l onere diavvertire preventivamente il lavoratore della imminentescadenza del periodo di comporto per malattia al fine dipermettergli di esercitare eventualmente la facoltà di chiederetempestivamente un periodo di aspettativa come previsto dalcontratto collettivo stesso invero non rileva in tali casi lamancata conoscenza da parte del lavoratore del limite c d* dispostoe ds utffiecirono del comporto e della durata complessiva delle malNautmteiero registro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/2024e non costituisce violazione da parte del datore di lavoNruom edroe dii raccolta generale 13491/2024principi di correttezza e buona fede nella esecuzione delD ata pubblicazione 15/05/2024contratto la mancata comunicazione al lavoratoredell approssimarsi del superamento del periodo di comportoposto che tali principi operano come norme di relazione confunzione di fonti integrative del contratto art 1374 cod civove ineriscano a comportamenti dovuti in relazione ad obblighidi prestazione imposti al datore di lavoro dal contrattocollettivo o da altro atto di autonomia privata cfr Cass n14891 del 2006 Cass n 12563 del 2014 Cass n 3645 del2016 Cass n 20761 del 20184 Il caso all esame di questa Corte presenta peraltro profilidi originalità rispetto alla giurisprudenza innanzi citata inquanto il * applicato in azienda prevede espressamentel obbligo del datore di lavoro di preavvertire il lavoratore che ilperiodo di assenza per malattia o infortunio si staapprossimando all arco temporale massimo previsto dalle partisociali per la conservazione del rapporto di lavoro inparticolare l art 46 lett B del * * * del5 6 2017 prevede che “1 Nei casi di assenza dal servizio pereventi morbosi debitamente certificata il lavoratore non inprova ha diritto alla conservazione del posto per uncomplessivo periodo di comporto di 510 giorni calendarialicomprensivo dei giorni di assenza per ricovero ospedaliero oday hospital” Aggiunge inoltre per quel che rileva che “6Al raggiungimento di almeno 400 giorni calendarialicomplessivi di comporto l azienda ne dà comunicazione aidipendenti interessati in occasione dellaconsegna/trasmissione della prima busta paga utile” In questaipotesi dunque il contratto collettivo arricchisce la garanzia di* dispostoc do ufnficsioervazione del rapporto di lavoro prevista dall art 2N1um1e0ro registro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/2024cod civ imponendo oltre alla tolleranza di un determNuimnearot odi raccolta generale 13491/2024periodo di tempo 510 giorni anche la comunicazioneD ata pubblicazione 15/05/2024preventiva da effettuarsi prima che decorra ancora unsignificativo lasso temporale ossia 110 giorni al lavoratore5 Il rinvio dell art 2110 cod civ alle previsioni del contrattocollettivo consente di ritenere che l obbligo di comunicarel approssimarsi della scadenza del periodo di comportoconformi al pari dell arco temporale massimo di comportol esercizio del potere di recesso del datore di lavoro che puòpertanto risolvere legittimamente il rapporto di lavoro nelrispetto delle condizioni dettate dalle parti sociali6 Il licenziamento intimato in violazione dell art 2110 cod civ come integrato dalle previsioni dei contratti collettivi ricevenell ambito della novella della c d legge * all art 18della legge n 300 del 1970 applicabile ratione temporis unospecifico ed espresso regime sanzionatorio invero il comma7 dell art 18 rinvia al comma 4 e garantisce al lavoratorelicenziato illegittimamente per violazione dell art 2110 cod civla tutela reintegratoria oltre ad un risarcimento del dannocontenuto nella misura massima di dodici mensilità7 Il licenziamento intimato senza l osservanza delle condizionipreviste dal contratto collettivo ossia nel caso di specie senzala comunicazione obbligatoria dell imminente scadenza delperiodo di comporto determina la illegittimità dellicenziamento per violazione delle garanzie dettate dalcombinato disposto degli artt 2110 cod civ e 46 lett B punto6 del * * * del 5 6 2017 con conseguenteapplicazione del regime sanzionatorio previsto nell art 18commi 4 e 7 della legge n 300 del 1970* disposto8 d u ffiVcioa pertanto espresso il seguente principio di dirittoN u mIenro registro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/2024tema di licenziamento per superamento del comportNou m enroe dli raccolta generale 13491/2024regime successivo all entrata in vigore dell art 1 comma 42 D ata pubblicazione 15/05/2024della legge n 92 del 2012 l inadempimento dell obbligoprevisto dal contratto collettivo di comunicare al lavoratorel imminente scadenza del periodo di comporto determinal illegittimità del licenziamento e l applicazione del regimesanzionatorio della tutela reintegratoria c d debole secondol espressa previsione dei commi 7 e 4 del novellato art 18 dellalegge n 300 del 19709 La Corte territoriale non si è conformata al principio di dirittoinnanzi enunciato e il ricorso va pertanto accolto e la causava rinviata alla Corte di appello di L * in diversacomposizione che si conformerà al principio di diritto innanzistatuito e provvederà altresì alle spese del presente giudiziodi legittimitàCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d is pAos to d ufficio Numero r e gistro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/2024Numero di r a ccolta generale 13491/2024* gpeutbtbol icazione 15/05/2024L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E **SEZIONE LAVORO**Composta dagli Ill mi * ri Magistrati R G N 20485/2021** * * PresidenteRep* * * Consigliere Ud 04/04/2024* * * * * Consigliere* * * Consigliere* * * [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 20485 2021 proposto da* * * * elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] * 67 presso lo studio dell avvocato* * rappresentato e difeso dall avvocato* * ricorrente2024 contro1563 * [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] * N9 presso lo studio dell avvocato * DI *rappresentata e difesa dall avvocato * DI * controricorrenteavverso la sentenza n 369/2021 della CORTE D APPELLO diL * depositata il 10/06/2021 R G N 101/2021* dispostou d dufifitcaio la relazione della causa svolta nella camera di consNiugmleioro registro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/2024del 04/04/2024 dal Consigliere * * * u mero di raccolta generale 13491/2024RILEVATO CHE Data pubblicazione 15/05/20241 Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d appello diL * confermando la sentenza del Tribunale di Pescara haaccertato la illegittimità del licenziamento intimato da *s p a a * * * * in data 22 6 2020 persuperamento del periodo di comporto e ai sensi dell art 18comma 5 della legge n 300 del 1970 ha dichiarato risolto ilrapporto di lavoro e condannato la società al pagamento di unrisarcimento del danno pari a 7 mensilità dell ultimaretribuzione globale di fatto2 La Corte territoriale – rilevato che il periodo di comporto pari a 510 giorni previsto * * * era statopacificamente superato ha ritenuto che l omessacomunicazione da parte del datore di lavoro della imminentescadenza del periodo di conservazione del posto di lavoro obbligo prescritto una volta trascorsi 400 giorni di malattiarichiesta dall art 46 del * non comportava la nullità dellicenziamento ma semmai la violazione dei principi dicorrettezza e buona fede posto che le parti sociali nonavevano previsto tale sanzione ed inoltre il lavoratore dovevaritenersi onerato del controllo e monitoraggio dei giorni diassenza computabili in forza di una sorta di principio di“autoresponsabilità” e la tipologia della patologia non erastata minimamente allegata con esclusione quindi di unprofilo di discriminazione in danno a lavoratori affetti damalattie croniche gravi con lunghi periodi di convalescenzae/o prognosi infauste ha in ogni caso rilevato che ladomanda di nullità del licenziamento doveva ritenersiinammissibile in quanto tardivamente proposta solamente* disposton d euflfilceio conclusioni del ricorso in opposizione ex art 1 comNummearo registro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/202451 legge n 92 del 2012 e non nell ambito dellaN umfearos edi raccolta generale 13491/2024sommaria e basata su autonomi fatti costitutivi la * ata pubblicazione 15/05/2024territoriale ha pertanto confermato la pronuncia del giudicedi prime cure che ha applicato il regime sanzionatorio dell art18 comma 5 della legge n 300 del 1970 a fronte dellamancata specificazione nella lettera di licenziamento deiperiodi di assenza per malattia computati ai fini del recesso3 Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso percassazione affidato a un motivo La società ha resistito concontroricorso4 Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito dell ordinanza nei successivi sessanta giorniCONSIDERATO CHE1 Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta ai sensidell art 360 cod proc civ primo comma nn 3 e 5 laviolazione o falsa applicazione degli artt 2110 cod civ e 46* * * 2119 cod civ per avere la Corteterritoriale erroneamente ritenuto che il lavoratore avessechiesto una pronuncia di nullità del licenziamento a frontedella violazione dell obbligo contrattuale in quanto previstodal * di avvisare il lavoratore della imminente scadenzadel comporto e non la declaratoria di illegittimità delprovvedimento espulsivo con espressa richiesta diapplicazione del comma 4 in forza del comma 7 dell art 18della legge n 300 del 1970 L adempimento dell obbligodatoriale di avvisare il lavoratore della imminente scadenza delcomporto costituisce un elemento costitutivo del potere dirisoluzione del rapporto di lavoro e la mancanza determinal illegittimità del licenziamento2 Il ricorso è fondato* disposto3 d u fficiIol superamento del periodo di comporto costituNiusmceero registro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/2024un autonoma fattispecie di recesso regolata dall art * d i raccolta generale 13491/2024secondo comma cod civ che conferisce all imprenditore ilD ata pubblicazione 15/05/2024diritto di recedere dal contratto di lavoro “a norma dell art2118 c c ” quando la malattia del lavoratore si sia protrattaoltre il periodo stabilito dalla legge dal contratto collettivo odagli usi cfr Cass n 1404 del 2012 Tale previsione prevalequale disposizione speciale sulla generale disciplina dellarisoluzione del rapporto di lavoro legge n 604 del 1966nonché sulla disciplina in materia di impossibilità sopravvenutadella prestazione artt 1256 e 1464 cod civ e persegue laratio di contemperare gli interessi confliggenti del datore dilavoro a mantenere la produttività dell azienda e dellavoratore a disporre di un congruo periodo di tempo percurarsi senza perdere i mezzi di sostentamento el occupazione Il combinato disposto dell art 2110 secondocomma cod civ e delle previsioni del * nei singoli settorimerceologici conforma dunque il potere di recesso del datoredi lavoro4 * Corte esaminando ipotesi di licenziamenti intimati per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio dellavoratore dopo il superamento del periodo massimo dicomporto fissato dalla contrattazione collettiva ha affermatoche in assenza di qualsiasi obbligo previsto dallacontrattazione collettiva il datore di lavoro non ha l onere diavvertire preventivamente il lavoratore della imminentescadenza del periodo di comporto per malattia al fine dipermettergli di esercitare eventualmente la facoltà di chiederetempestivamente un periodo di aspettativa come previsto dalcontratto collettivo stesso invero non rileva in tali casi lamancata conoscenza da parte del lavoratore del limite c d* dispostoe ds utffiecirono del comporto e della durata complessiva delle malNautmteiero registro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/2024e non costituisce violazione da parte del datore di lavoNruom edroe dii raccolta generale 13491/2024principi di correttezza e buona fede nella esecuzione delD ata pubblicazione 15/05/2024contratto la mancata comunicazione al lavoratoredell approssimarsi del superamento del periodo di comportoposto che tali principi operano come norme di relazione confunzione di fonti integrative del contratto art 1374 cod civove ineriscano a comportamenti dovuti in relazione ad obblighidi prestazione imposti al datore di lavoro dal contrattocollettivo o da altro atto di autonomia privata cfr Cass n14891 del 2006 Cass n 12563 del 2014 Cass n 3645 del2016 Cass n 20761 del 20184 Il caso all esame di questa Corte presenta peraltro profilidi originalità rispetto alla giurisprudenza innanzi citata inquanto il * applicato in azienda prevede espressamentel obbligo del datore di lavoro di preavvertire il lavoratore che ilperiodo di assenza per malattia o infortunio si staapprossimando all arco temporale massimo previsto dalle partisociali per la conservazione del rapporto di lavoro inparticolare l art 46 lett B del * * * del5 6 2017 prevede che “1 Nei casi di assenza dal servizio pereventi morbosi debitamente certificata il lavoratore non inprova ha diritto alla conservazione del posto per uncomplessivo periodo di comporto di 510 giorni calendarialicomprensivo dei giorni di assenza per ricovero ospedaliero oday hospital” Aggiunge inoltre per quel che rileva che “6Al raggiungimento di almeno 400 giorni calendarialicomplessivi di comporto l azienda ne dà comunicazione aidipendenti interessati in occasione dellaconsegna/trasmissione della prima busta paga utile” In questaipotesi dunque il contratto collettivo arricchisce la garanzia di* dispostoc do ufnficsioervazione del rapporto di lavoro prevista dall art 2N1um1e0ro registro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/2024cod civ imponendo oltre alla tolleranza di un determNuimnearot odi raccolta generale 13491/2024periodo di tempo 510 giorni anche la comunicazioneD ata pubblicazione 15/05/2024preventiva da effettuarsi prima che decorra ancora unsignificativo lasso temporale ossia 110 giorni al lavoratore5 Il rinvio dell art 2110 cod civ alle previsioni del contrattocollettivo consente di ritenere che l obbligo di comunicarel approssimarsi della scadenza del periodo di comportoconformi al pari dell arco temporale massimo di comportol esercizio del potere di recesso del datore di lavoro che puòpertanto risolvere legittimamente il rapporto di lavoro nelrispetto delle condizioni dettate dalle parti sociali6 Il licenziamento intimato in violazione dell art 2110 cod civ come integrato dalle previsioni dei contratti collettivi ricevenell ambito della novella della c d legge * all art 18della legge n 300 del 1970 applicabile ratione temporis unospecifico ed espresso regime sanzionatorio invero il comma7 dell art 18 rinvia al comma 4 e garantisce al lavoratorelicenziato illegittimamente per violazione dell art 2110 cod civla tutela reintegratoria oltre ad un risarcimento del dannocontenuto nella misura massima di dodici mensilità7 Il licenziamento intimato senza l osservanza delle condizionipreviste dal contratto collettivo ossia nel caso di specie senzala comunicazione obbligatoria dell imminente scadenza delperiodo di comporto determina la illegittimità dellicenziamento per violazione delle garanzie dettate dalcombinato disposto degli artt 2110 cod civ e 46 lett B punto6 del * * * del 5 6 2017 con conseguenteapplicazione del regime sanzionatorio previsto nell art 18commi 4 e 7 della legge n 300 del 1970* disposto8 d u ffiVcioa pertanto espresso il seguente principio di dirittoN u mIenro registro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/2024tema di licenziamento per superamento del comportNou m enroe dli raccolta generale 13491/2024regime successivo all entrata in vigore dell art 1 comma 42 D ata pubblicazione 15/05/2024della legge n 92 del 2012 l inadempimento dell obbligoprevisto dal contratto collettivo di comunicare al lavoratorel imminente scadenza del periodo di comporto determinal illegittimità del licenziamento e l applicazione del regimesanzionatorio della tutela reintegratoria c d debole secondol espressa previsione dei commi 7 e 4 del novellato art 18 dellalegge n 300 del 19709 La Corte territoriale non si è conformata al principio di dirittoinnanzi enunciato e il ricorso va pertanto accolto e la causava rinviata alla Corte di appello di L * in diversacomposizione che si conformerà al principio di diritto innanzistatuito e provvederà altresì alle spese del presente giudiziodi legittimità P Q MLa Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di appello di L * in diversa composizioneche provvederà altresì alle spese del presente giudizio dilegittimitàDispone che in caso di diffusione del presente provvedimentosiano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di* * * * a norma dell art 52 del d lgs n196 del 2003 come modificato dal d lgs n 101 del 2018Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 aprile 2024La Presidentedott ssa * ** *P Q MLa Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di appello di L * in diversa composizioneche provvederà altresì alle spese del presente giudizio dilegittimitàDispone che in caso di diffusione del presente provvedimentosiano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di* * * * a norma dell art 52 del d lgs n196 del 2003 come modificato dal d lgs n 101 del 2018Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 aprile 2024La Presidentedott ssa * ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d is pAos to d ufficio Numero r e gistro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/2024Numero di r a ccolta generale 13491/2024* gpeutbtbol icazione 15/05/2024L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E **SEZIONE LAVORO**Composta dagli Ill mi * ri Magistrati R G N 20485/2021** * * PresidenteRep* * * Consigliere Ud 04/04/2024* * * * * Consigliere* * * Consigliere* * * [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 20485 2021 proposto da* * * * elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] * 67 presso lo studio dell avvocato* * rappresentato e difeso dall avvocato* * ricorrente2024 contro1563 * [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] * N9 presso lo studio dell avvocato * DI *rappresentata e difesa dall avvocato * DI * controricorrenteavverso la sentenza n 369/2021 della CORTE D APPELLO diL * depositata il 10/06/2021 R G N 101/2021* dispostou d dufifitcaio la relazione della causa svolta nella camera di consNiugmleioro registro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/2024del 04/04/2024 dal Consigliere * * * u mero di raccolta generale 13491/2024RILEVATO CHE Data pubblicazione 15/05/20241 Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d appello diL * confermando la sentenza del Tribunale di Pescara haaccertato la illegittimità del licenziamento intimato da *s p a a * * * * in data 22 6 2020 persuperamento del periodo di comporto e ai sensi dell art 18comma 5 della legge n 300 del 1970 ha dichiarato risolto ilrapporto di lavoro e condannato la società al pagamento di unrisarcimento del danno pari a 7 mensilità dell ultimaretribuzione globale di fatto2 La Corte territoriale – rilevato che il periodo di comporto pari a 510 giorni previsto * * * era statopacificamente superato ha ritenuto che l omessacomunicazione da parte del datore di lavoro della imminentescadenza del periodo di conservazione del posto di lavoro obbligo prescritto una volta trascorsi 400 giorni di malattiarichiesta dall art 46 del * non comportava la nullità dellicenziamento ma semmai la violazione dei principi dicorrettezza e buona fede posto che le parti sociali nonavevano previsto tale sanzione ed inoltre il lavoratore dovevaritenersi onerato del controllo e monitoraggio dei giorni diassenza computabili in forza di una sorta di principio di“autoresponsabilità” e la tipologia della patologia non erastata minimamente allegata con esclusione quindi di unprofilo di discriminazione in danno a lavoratori affetti damalattie croniche gravi con lunghi periodi di convalescenzae/o prognosi infauste ha in ogni caso rilevato che ladomanda di nullità del licenziamento doveva ritenersiinammissibile in quanto tardivamente proposta solamente* disposton d euflfilceio conclusioni del ricorso in opposizione ex art 1 comNummearo registro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/202451 legge n 92 del 2012 e non nell ambito dellaN umfearos edi raccolta generale 13491/2024sommaria e basata su autonomi fatti costitutivi la * ata pubblicazione 15/05/2024territoriale ha pertanto confermato la pronuncia del giudicedi prime cure che ha applicato il regime sanzionatorio dell art18 comma 5 della legge n 300 del 1970 a fronte dellamancata specificazione nella lettera di licenziamento deiperiodi di assenza per malattia computati ai fini del recesso3 Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso percassazione affidato a un motivo La società ha resistito concontroricorso4 Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito dell ordinanza nei successivi sessanta giorniCONSIDERATO CHE1 Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta ai sensidell art 360 cod proc civ primo comma nn 3 e 5 laviolazione o falsa applicazione degli artt 2110 cod civ e 46* * * 2119 cod civ per avere la Corteterritoriale erroneamente ritenuto che il lavoratore avessechiesto una pronuncia di nullità del licenziamento a frontedella violazione dell obbligo contrattuale in quanto previstodal * di avvisare il lavoratore della imminente scadenzadel comporto e non la declaratoria di illegittimità delprovvedimento espulsivo con espressa richiesta diapplicazione del comma 4 in forza del comma 7 dell art 18della legge n 300 del 1970 L adempimento dell obbligodatoriale di avvisare il lavoratore della imminente scadenza delcomporto costituisce un elemento costitutivo del potere dirisoluzione del rapporto di lavoro e la mancanza determinal illegittimità del licenziamento2 Il ricorso è fondato* disposto3 d u fficiIol superamento del periodo di comporto costituNiusmceero registro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/2024un autonoma fattispecie di recesso regolata dall art * d i raccolta generale 13491/2024secondo comma cod civ che conferisce all imprenditore ilD ata pubblicazione 15/05/2024diritto di recedere dal contratto di lavoro “a norma dell art2118 c c ” quando la malattia del lavoratore si sia protrattaoltre il periodo stabilito dalla legge dal contratto collettivo odagli usi cfr Cass n 1404 del 2012 Tale previsione prevalequale disposizione speciale sulla generale disciplina dellarisoluzione del rapporto di lavoro legge n 604 del 1966nonché sulla disciplina in materia di impossibilità sopravvenutadella prestazione artt 1256 e 1464 cod civ e persegue laratio di contemperare gli interessi confliggenti del datore dilavoro a mantenere la produttività dell azienda e dellavoratore a disporre di un congruo periodo di tempo percurarsi senza perdere i mezzi di sostentamento el occupazione Il combinato disposto dell art 2110 secondocomma cod civ e delle previsioni del * nei singoli settorimerceologici conforma dunque il potere di recesso del datoredi lavoro4 * Corte esaminando ipotesi di licenziamenti intimati per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio dellavoratore dopo il superamento del periodo massimo dicomporto fissato dalla contrattazione collettiva ha affermatoche in assenza di qualsiasi obbligo previsto dallacontrattazione collettiva il datore di lavoro non ha l onere diavvertire preventivamente il lavoratore della imminentescadenza del periodo di comporto per malattia al fine dipermettergli di esercitare eventualmente la facoltà di chiederetempestivamente un periodo di aspettativa come previsto dalcontratto collettivo stesso invero non rileva in tali casi lamancata conoscenza da parte del lavoratore del limite c d* dispostoe ds utffiecirono del comporto e della durata complessiva delle malNautmteiero registro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/2024e non costituisce violazione da parte del datore di lavoNruom edroe dii raccolta generale 13491/2024principi di correttezza e buona fede nella esecuzione delD ata pubblicazione 15/05/2024contratto la mancata comunicazione al lavoratoredell approssimarsi del superamento del periodo di comportoposto che tali principi operano come norme di relazione confunzione di fonti integrative del contratto art 1374 cod civove ineriscano a comportamenti dovuti in relazione ad obblighidi prestazione imposti al datore di lavoro dal contrattocollettivo o da altro atto di autonomia privata cfr Cass n14891 del 2006 Cass n 12563 del 2014 Cass n 3645 del2016 Cass n 20761 del 20184 Il caso all esame di questa Corte presenta peraltro profilidi originalità rispetto alla giurisprudenza innanzi citata inquanto il * applicato in azienda prevede espressamentel obbligo del datore di lavoro di preavvertire il lavoratore che ilperiodo di assenza per malattia o infortunio si staapprossimando all arco temporale massimo previsto dalle partisociali per la conservazione del rapporto di lavoro inparticolare l art 46 lett B del * * * del5 6 2017 prevede che “1 Nei casi di assenza dal servizio pereventi morbosi debitamente certificata il lavoratore non inprova ha diritto alla conservazione del posto per uncomplessivo periodo di comporto di 510 giorni calendarialicomprensivo dei giorni di assenza per ricovero ospedaliero oday hospital” Aggiunge inoltre per quel che rileva che “6Al raggiungimento di almeno 400 giorni calendarialicomplessivi di comporto l azienda ne dà comunicazione aidipendenti interessati in occasione dellaconsegna/trasmissione della prima busta paga utile” In questaipotesi dunque il contratto collettivo arricchisce la garanzia di* dispostoc do ufnficsioervazione del rapporto di lavoro prevista dall art 2N1um1e0ro registro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/2024cod civ imponendo oltre alla tolleranza di un determNuimnearot odi raccolta generale 13491/2024periodo di tempo 510 giorni anche la comunicazioneD ata pubblicazione 15/05/2024preventiva da effettuarsi prima che decorra ancora unsignificativo lasso temporale ossia 110 giorni al lavoratore5 Il rinvio dell art 2110 cod civ alle previsioni del contrattocollettivo consente di ritenere che l obbligo di comunicarel approssimarsi della scadenza del periodo di comportoconformi al pari dell arco temporale massimo di comportol esercizio del potere di recesso del datore di lavoro che puòpertanto risolvere legittimamente il rapporto di lavoro nelrispetto delle condizioni dettate dalle parti sociali6 Il licenziamento intimato in violazione dell art 2110 cod civ come integrato dalle previsioni dei contratti collettivi ricevenell ambito della novella della c d legge * all art 18della legge n 300 del 1970 applicabile ratione temporis unospecifico ed espresso regime sanzionatorio invero il comma7 dell art 18 rinvia al comma 4 e garantisce al lavoratorelicenziato illegittimamente per violazione dell art 2110 cod civla tutela reintegratoria oltre ad un risarcimento del dannocontenuto nella misura massima di dodici mensilità7 Il licenziamento intimato senza l osservanza delle condizionipreviste dal contratto collettivo ossia nel caso di specie senzala comunicazione obbligatoria dell imminente scadenza delperiodo di comporto determina la illegittimità dellicenziamento per violazione delle garanzie dettate dalcombinato disposto degli artt 2110 cod civ e 46 lett B punto6 del * * * del 5 6 2017 con conseguenteapplicazione del regime sanzionatorio previsto nell art 18commi 4 e 7 della legge n 300 del 1970* disposto8 d u ffiVcioa pertanto espresso il seguente principio di dirittoN u mIenro registro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/2024tema di licenziamento per superamento del comportNou m enroe dli raccolta generale 13491/2024regime successivo all entrata in vigore dell art 1 comma 42 D ata pubblicazione 15/05/2024della legge n 92 del 2012 l inadempimento dell obbligoprevisto dal contratto collettivo di comunicare al lavoratorel imminente scadenza del periodo di comporto determinal illegittimità del licenziamento e l applicazione del regimesanzionatorio della tutela reintegratoria c d debole secondol espressa previsione dei commi 7 e 4 del novellato art 18 dellalegge n 300 del 19709 La Corte territoriale non si è conformata al principio di dirittoinnanzi enunciato e il ricorso va pertanto accolto e la causava rinviata alla Corte di appello di L * in diversacomposizione che si conformerà al principio di diritto innanzistatuito e provvederà altresì alle spese del presente giudiziodi legittimitàCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d is pAos to d ufficio Numero r e gistro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/2024Numero di r a ccolta generale 13491/2024* gpeutbtbol icazione 15/05/2024L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E **SEZIONE LAVORO**Composta dagli Ill mi * ri Magistrati R G N 20485/2021** * * PresidenteRep* * * Consigliere Ud 04/04/2024* * * * * Consigliere* * * Consigliere* * * [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 20485 2021 proposto da* * * * elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] * 67 presso lo studio dell avvocato* * rappresentato e difeso dall avvocato* * ricorrente2024 contro1563 * [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] * N9 presso lo studio dell avvocato * DI *rappresentata e difesa dall avvocato * DI * controricorrenteavverso la sentenza n 369/2021 della CORTE D APPELLO diL * depositata il 10/06/2021 R G N 101/2021* dispostou d dufifitcaio la relazione della causa svolta nella camera di consNiugmleioro registro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/2024del 04/04/2024 dal Consigliere * * * u mero di raccolta generale 13491/2024RILEVATO CHE Data pubblicazione 15/05/20241 Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d appello diL * confermando la sentenza del Tribunale di Pescara haaccertato la illegittimità del licenziamento intimato da *s p a a * * * * in data 22 6 2020 persuperamento del periodo di comporto e ai sensi dell art 18comma 5 della legge n 300 del 1970 ha dichiarato risolto ilrapporto di lavoro e condannato la società al pagamento di unrisarcimento del danno pari a 7 mensilità dell ultimaretribuzione globale di fatto2 La Corte territoriale – rilevato che il periodo di comporto pari a 510 giorni previsto * * * era statopacificamente superato ha ritenuto che l omessacomunicazione da parte del datore di lavoro della imminentescadenza del periodo di conservazione del posto di lavoro obbligo prescritto una volta trascorsi 400 giorni di malattiarichiesta dall art 46 del * non comportava la nullità dellicenziamento ma semmai la violazione dei principi dicorrettezza e buona fede posto che le parti sociali nonavevano previsto tale sanzione ed inoltre il lavoratore dovevaritenersi onerato del controllo e monitoraggio dei giorni diassenza computabili in forza di una sorta di principio di“autoresponsabilità” e la tipologia della patologia non erastata minimamente allegata con esclusione quindi di unprofilo di discriminazione in danno a lavoratori affetti damalattie croniche gravi con lunghi periodi di convalescenzae/o prognosi infauste ha in ogni caso rilevato che ladomanda di nullità del licenziamento doveva ritenersiinammissibile in quanto tardivamente proposta solamente* disposton d euflfilceio conclusioni del ricorso in opposizione ex art 1 comNummearo registro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/202451 legge n 92 del 2012 e non nell ambito dellaN umfearos edi raccolta generale 13491/2024sommaria e basata su autonomi fatti costitutivi la * ata pubblicazione 15/05/2024territoriale ha pertanto confermato la pronuncia del giudicedi prime cure che ha applicato il regime sanzionatorio dell art18 comma 5 della legge n 300 del 1970 a fronte dellamancata specificazione nella lettera di licenziamento deiperiodi di assenza per malattia computati ai fini del recesso3 Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso percassazione affidato a un motivo La società ha resistito concontroricorso4 Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito dell ordinanza nei successivi sessanta giorniCONSIDERATO CHE1 Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta ai sensidell art 360 cod proc civ primo comma nn 3 e 5 laviolazione o falsa applicazione degli artt 2110 cod civ e 46* * * 2119 cod civ per avere la Corteterritoriale erroneamente ritenuto che il lavoratore avessechiesto una pronuncia di nullità del licenziamento a frontedella violazione dell obbligo contrattuale in quanto previstodal * di avvisare il lavoratore della imminente scadenzadel comporto e non la declaratoria di illegittimità delprovvedimento espulsivo con espressa richiesta diapplicazione del comma 4 in forza del comma 7 dell art 18della legge n 300 del 1970 L adempimento dell obbligodatoriale di avvisare il lavoratore della imminente scadenza delcomporto costituisce un elemento costitutivo del potere dirisoluzione del rapporto di lavoro e la mancanza determinal illegittimità del licenziamento2 Il ricorso è fondato* disposto3 d u fficiIol superamento del periodo di comporto costituNiusmceero registro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/2024un autonoma fattispecie di recesso regolata dall art * d i raccolta generale 13491/2024secondo comma cod civ che conferisce all imprenditore ilD ata pubblicazione 15/05/2024diritto di recedere dal contratto di lavoro “a norma dell art2118 c c ” quando la malattia del lavoratore si sia protrattaoltre il periodo stabilito dalla legge dal contratto collettivo odagli usi cfr Cass n 1404 del 2012 Tale previsione prevalequale disposizione speciale sulla generale disciplina dellarisoluzione del rapporto di lavoro legge n 604 del 1966nonché sulla disciplina in materia di impossibilità sopravvenutadella prestazione artt 1256 e 1464 cod civ e persegue laratio di contemperare gli interessi confliggenti del datore dilavoro a mantenere la produttività dell azienda e dellavoratore a disporre di un congruo periodo di tempo percurarsi senza perdere i mezzi di sostentamento el occupazione Il combinato disposto dell art 2110 secondocomma cod civ e delle previsioni del * nei singoli settorimerceologici conforma dunque il potere di recesso del datoredi lavoro4 * Corte esaminando ipotesi di licenziamenti intimati per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio dellavoratore dopo il superamento del periodo massimo dicomporto fissato dalla contrattazione collettiva ha affermatoche in assenza di qualsiasi obbligo previsto dallacontrattazione collettiva il datore di lavoro non ha l onere diavvertire preventivamente il lavoratore della imminentescadenza del periodo di comporto per malattia al fine dipermettergli di esercitare eventualmente la facoltà di chiederetempestivamente un periodo di aspettativa come previsto dalcontratto collettivo stesso invero non rileva in tali casi lamancata conoscenza da parte del lavoratore del limite c d* dispostoe ds utffiecirono del comporto e della durata complessiva delle malNautmteiero registro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/2024e non costituisce violazione da parte del datore di lavoNruom edroe dii raccolta generale 13491/2024principi di correttezza e buona fede nella esecuzione delD ata pubblicazione 15/05/2024contratto la mancata comunicazione al lavoratoredell approssimarsi del superamento del periodo di comportoposto che tali principi operano come norme di relazione confunzione di fonti integrative del contratto art 1374 cod civove ineriscano a comportamenti dovuti in relazione ad obblighidi prestazione imposti al datore di lavoro dal contrattocollettivo o da altro atto di autonomia privata cfr Cass n14891 del 2006 Cass n 12563 del 2014 Cass n 3645 del2016 Cass n 20761 del 20184 Il caso all esame di questa Corte presenta peraltro profilidi originalità rispetto alla giurisprudenza innanzi citata inquanto il * applicato in azienda prevede espressamentel obbligo del datore di lavoro di preavvertire il lavoratore che ilperiodo di assenza per malattia o infortunio si staapprossimando all arco temporale massimo previsto dalle partisociali per la conservazione del rapporto di lavoro inparticolare l art 46 lett B del * * * del5 6 2017 prevede che “1 Nei casi di assenza dal servizio pereventi morbosi debitamente certificata il lavoratore non inprova ha diritto alla conservazione del posto per uncomplessivo periodo di comporto di 510 giorni calendarialicomprensivo dei giorni di assenza per ricovero ospedaliero oday hospital” Aggiunge inoltre per quel che rileva che “6Al raggiungimento di almeno 400 giorni calendarialicomplessivi di comporto l azienda ne dà comunicazione aidipendenti interessati in occasione dellaconsegna/trasmissione della prima busta paga utile” In questaipotesi dunque il contratto collettivo arricchisce la garanzia di* dispostoc do ufnficsioervazione del rapporto di lavoro prevista dall art 2N1um1e0ro registro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/2024cod civ imponendo oltre alla tolleranza di un determNuimnearot odi raccolta generale 13491/2024periodo di tempo 510 giorni anche la comunicazioneD ata pubblicazione 15/05/2024preventiva da effettuarsi prima che decorra ancora unsignificativo lasso temporale ossia 110 giorni al lavoratore5 Il rinvio dell art 2110 cod civ alle previsioni del contrattocollettivo consente di ritenere che l obbligo di comunicarel approssimarsi della scadenza del periodo di comportoconformi al pari dell arco temporale massimo di comportol esercizio del potere di recesso del datore di lavoro che puòpertanto risolvere legittimamente il rapporto di lavoro nelrispetto delle condizioni dettate dalle parti sociali6 Il licenziamento intimato in violazione dell art 2110 cod civ come integrato dalle previsioni dei contratti collettivi ricevenell ambito della novella della c d legge * all art 18della legge n 300 del 1970 applicabile ratione temporis unospecifico ed espresso regime sanzionatorio invero il comma7 dell art 18 rinvia al comma 4 e garantisce al lavoratorelicenziato illegittimamente per violazione dell art 2110 cod civla tutela reintegratoria oltre ad un risarcimento del dannocontenuto nella misura massima di dodici mensilità7 Il licenziamento intimato senza l osservanza delle condizionipreviste dal contratto collettivo ossia nel caso di specie senzala comunicazione obbligatoria dell imminente scadenza delperiodo di comporto determina la illegittimità dellicenziamento per violazione delle garanzie dettate dalcombinato disposto degli artt 2110 cod civ e 46 lett B punto6 del * * * del 5 6 2017 con conseguenteapplicazione del regime sanzionatorio previsto nell art 18commi 4 e 7 della legge n 300 del 1970* disposto8 d u ffiVcioa pertanto espresso il seguente principio di dirittoN u mIenro registro generale 20485/2021Numero sezionale 1563/2024tema di licenziamento per superamento del comportNou m enroe dli raccolta generale 13491/2024regime successivo all entrata in vigore dell art 1 comma 42 D ata pubblicazione 15/05/2024della legge n 92 del 2012 l inadempimento dell obbligoprevisto dal contratto collettivo di comunicare al lavoratorel imminente scadenza del periodo di comporto determinal illegittimità del licenziamento e l applicazione del regimesanzionatorio della tutela reintegratoria c d debole secondol espressa previsione dei commi 7 e 4 del novellato art 18 dellalegge n 300 del 19709 La Corte territoriale non si è conformata al principio di dirittoinnanzi enunciato e il ricorso va pertanto accolto e la causava rinviata alla Corte di appello di L * in diversacomposizione che si conformerà al principio di diritto innanzistatuito e provvederà altresì alle spese del presente giudiziodi legittimità P Q MLa Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di appello di L * in diversa composizioneche provvederà altresì alle spese del presente giudizio dilegittimitàDispone che in caso di diffusione del presente provvedimentosiano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di* * * * a norma dell art 52 del d lgs n196 del 2003 come modificato dal d lgs n 101 del 2018Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 aprile 2024La Presidentedott ssa * ** *P Q MLa Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di appello di L * in diversa composizioneche provvederà altresì alle spese del presente giudizio dilegittimitàDispone che in caso di diffusione del presente provvedimentosiano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di* * * * a norma dell art 52 del d lgs n196 del 2003 come modificato dal d lgs n 101 del 2018Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 aprile 2024La Presidentedott ssa * ** *
Sentenza Cassazione n. 13491/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris