CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 05997/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di Klà1i1Shaogan [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all'ipotesi attenuata di rapina è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero i giudici del merito hanno escluso la possibile applicazione dell'ipotesi attenuata sulla base di corretti argomenti logici e giuridici (si veda in particolar modo pag. 5 della sentenza impugnata ove i giudici del merito hanno ritenuto ostative al riconoscimento della diminuente le circostanze e le modalità della condotta); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il Consigliere stens re Il Preside2ite