CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21044/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art 186, commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, cod. strada. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. Si deduce, con il primo motivo, l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel confermare la responsabilità dell'imputato in assenza di elementi sintomatici dell'alterazione psicofisica ma solo in ragione del tasso rilevato (1,35-1,31 g/1), peraltro tale da non dare certezza cica la sua reale entità. Oltre all'omessa motivazione circa la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente (censurata con il secondo motivo), con i motivi terzo e quarto si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in merito alla commisurazione giudiziale della pena, anche in ragione della mera equivalenza tra le aggravanti e le attenuanti generiche, e in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per sei mesi. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello riportati nella sentenza impugnata (pag. 1-2), è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 2-3), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 4. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al rigetto dell'appello. 4.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4.2. Orbene, nella specie, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, all'esito di valutazione del compendio probatorio insindacabile in questa sede in quanto esente da vizi, ha ritenuto accertata l'alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di bevande alcoliche in ragione degli esiti degli accertamenti alcolimetrici (per valori di 1,35 e 1,31 g/l) letti in uno con gli elementi sintomatici della stessa, andamento incerto, eloquio sconnesso particolare aggressività tanto verbale quanto fisica nei confronti de intervenuti appartenenti alle forze dell'ordine e del conducente del veicolo coinvolto nell'incidente. Con riferimento alla causazione di quest'ultimo da parte dell'imputato, nelle condizioni psicofisiche innanzi descritte, il giudice di merito ha altresì argomentato, in uno con le circostanze di cui innanzi, dalle modalità dell'incidente che ha visto la vettura dell'imputato tamponare la vettura che lo precedeva nello stesso senso di marcia. 4.3. Medesime considerazioni valgono anche con riferimento alle ultime due censure, in primo luogo in merito alle critiche inerenti al trattamento sanzionatorio. Va difatti ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione). Quanto innanzi è da escludersi nella specie, avendo la Corte territoriale ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio, caratterizzato comunque dall'operato giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e le attenuanti generiche in termini di sola equivalenza in fattispecie che vede l'imputato, già condannato anche per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, tenere la descritta condotta aggressiva. Gli elementi di cui innanzi, in ipotesi di c.d. "doppia conforme", confortano altresì, ai sensi dell'art. 218 cod. strada, la commisurazione giudiziale della sospensione della patente di guida per sei mesi, quale sanzione amministrativa accessoria, con particolare riferimento alla descritta situazione di contesto dei fatti commessi, in tempo di notte, da soggetto con il detto precedente e il cui stato di alterazione si è anche manifestato in termini di condotta aggressiva nei confronti di altro automobilista e delle forze dell'ordine. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend