CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 29419/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, in riforma della sentenza pronunciata dal Gup del Tribunale di Gela, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta per più reati di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente, confermando la dichiarazione della sua penale responsabilità. Lamenta che la Corte distrettuale si sia immotivatamente discostata dai minimi di legge. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. N& caso di specie, vi è puntuale motivazione (p. 2 della sentenza impugnata). Essa è, altresì, coerente, priva di discrasie logiche, del tutto idonea a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]