CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 23405/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza del 26 settembre 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, pronunciata in data 9 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628 e 582 cod. pen. Considerato che il ricorso presentato dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deducono violazioni di legge in punto di responsabilità per il reato di lesioni personali, di qualificazione giuridica del reato di rapina ed in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); ritenuto che il primo motivo del ricorso presentato dal difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282424; Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 - 02), secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa, in quanto il sindacato giurisdizionale ha ad oggetto l'apprezzamento dell'avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l'integrale risarcimento del danno implica; osservato che anche secondo motivo, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del fatto, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen., è anche manifestamente infondato in quanto la violazione di legge sostanziale è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al 7/ versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci