CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13191/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procuraspeciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e RosamariaNicastro, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio Di TannoAssociati in via Crescenzio n. 14;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17455/2023Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 13191/2026Data pubblicazione 07/05/2026Agenzia delle Entrate, in persone del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– resistente –Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 4326/09/2022,depositata in data 6/10/2022;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026;La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, “la società” o “la contribuente”), dell’avvisodi accertamento n. TK503R303498/2017 con il quale l’Agenzia delleEntrate - [OSCURATO:PERSONA] II di Roma - [OSCURATO:PERSONA] (di seguito“l’ufficio”) ha contestato alla società la deduzione di costi relativi aprestazioni di servizi poste in essere da due società ([OSCURATO:SOCIETA]. ePAR.SEC) nei confronti di MMR Cinema in quanto ritenuteoggettivamente inesistenti ed ha conseguentemente: (i) accertato unamaggiore IRES pari ad € 29.725,00 (ii) accertato una maggiore IRAPpari ad € 5.210,00 (iii) accertato una maggiore IVA pari ad € 22.699,00(iv) irrogato sanzioni pari a € 45.587,50 oltre ad interessi e spese dinotifica.La pretesa impositiva avanzata con l’avviso di accertamento si fondasu una serie di elementi sulla base dei quali l’Agenzia delle Entrate hadedotto, in via presuntiva, l’asserita inesistenza oggettiva delleprestazioni in contestazione.degli elementi su cui si basava la ripresa a tassazione in contestazione(con conseguente illegittimità dell’avviso di accertamento perr.g. n. 17455/2023 a.c. 20/2/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 17455/2023Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 13191/2026Data pubblicazione 07/05/2026violazione degli artt. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986, 5 deld.lgs. n. 446/1997 e 19 del D.P.R. n. 633/1972).La sentenza di primo grado, sfavorevole alla società, fu appellatadinanzi alla C.T.R. territoriale, che rigettò il gravame.Avverso la sentenza di appello, la contribuente propone ricorso percassazione, affidato a due motivi, illustrati da una memoria difensivaex art. 380 bis.1. c.p.c.L’Agenzia delle Entrate ha depositato un atto di costituzione.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c.”, la contribuente deduce che con l’avviso diaccertamento l’Agenzia delle Entrate ha contestato alla società ladeducibilità dei costi (e la detraibilità dell’IVA) documentati da talunefatture passive emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (per un imponibile pari ad €101.130,00) e dalla PAR.SEC. di [OSCURATO:PERSONA] (per un imponibilepari ad € 6.960,00) in quanto asseritamente riferibili ad operazioni“oggettivamente inesistenti”.la società ha eccepito l’assoluta inconsistenza di tutti gli elementi sucui si basava la ripresa a tassazione in contestazione.La società, per dimostrare l’effettiva esecuzione delle prestazioni adessa rese, ha depositato in giudizio copiosa documentazioneprobatoria. In particolare, al fine di dimostrare l’assoluta inconsistenzadel primo elemento (secondo cui la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. e laPAR.SEC di [OSCURATO:PERSONA] non avessero presentato le dichiarazionifiscali e non avessero eseguito alcun versamento di imposta per ilperiodo d’imposta 2012 sottoposto a controllo sarebbe stata indicer.g. n. 17455/2023 a.c. 20/2/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 17455/2023Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 13191/2026Data pubblicazione 07/05/2026presuntivo dell’inesistenza oggettiva delle operazioni contestate e dellaconnivenza dalla Ricorrente), la contribuente ha depositato in giudizio:- l’avviso di accertamento n. T3O010501092/2015, emessodall’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Terni, UfficioControlli nei confronti del Sig. [OSCURATO:PERSONA] il quale documentavapalesemente che proprio grazie al comportamento virtuoso tenuto dallaricorrente che aveva provveduto a presentare regolarmente (in tutti glianni oggetto di verifica e, quindi, anche nell’anno 2012 oggetto delpresente giudizio) i dati relativi alle prestazioni qui in contestazione (aifini del c.d. “spesometro”), l’Agenzia delle Entrate, DirezioneProvinciale di Terni, [OSCURATO:PERSONA], aveva potuto accertare l’omessapresentazione della dichiarazione dei redditi da parte del Sig.[OSCURATO:PERSONA] e che, quindi, laddove le prestazioni fossero stateinesistenti e la Società fosse stata a conoscenza dell’omessapresentazione delle dichiarazioni fiscali e dell’omesso versamento delleimposte dovute da parte della [OSCURATO:SOCIETA] e della PAR.SEC di GianpieroCapasso (e quindi “connivente” con quest’ultimo) sarebbe stato deltutto illogico e contraddittorio fornire i c.d. dati da “spesometro”consentendo in tal modo all’Agenzia delle Entrate di incrociare i dati edi accertare le violazioni della normativa fiscale commesse dal Sig.[OSCURATO:PERSONA].Al fine di dimostrare l’assoluta inconsistenza del secondo elemento(secondo cui l’insussistenza di una sede/locale aperto al pubblicoutilizzato dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] ovvero dalla [OSCURATO:SOCIETA]asseritamente riscontrata nel corso dei sopralluoghi eseguiti dallaGuardia di Finanza nel mese di giugno 2015 sarebbe stata indicepresuntivo dell’inesistenza oggettiva delle operazioni contestate) e delterzo elemento (secondo cui il fatto che l’attività della [OSCURATO:SOCIETA]sarebbe cessata di fatto nel 2011, l’assenza di una struttura persvolgere le prestazioni indicate nelle fatture contestate e l’asseritar.g. n. 17455/2023 a.c. 20/2/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 17455/2023Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 13191/2026Data pubblicazione 07/05/2026assenza di un conto corrente intestato alla predetta società sarebberostati indici presuntivi dell’inesistenza oggettiva delle operazionicontestate), ha depositato in giudizio:- il verbale della Guardia di Finanza dell’8 febbraio 2012, nel qualerisulta documentato che i militari accedevano in [OSCURATO:PERSONA] n. 7“(…) nei locali commerciali della Parsec di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) e si presentavano al Sig. [OSCURATO:PERSONA] (…) inqualità di titolare della predetta ditta individuale (…)”;- il verbale dell’11 giugno 2015 della Guardia di Finanza, nel quale imilitari hanno annotato le risultanze della verifica eseguita in tale datapresso gli indirizzi ove il Sig. [OSCURATO:PERSONA] svolgeva l’attivitàprofessionale di grafica e laboratorio di stampa, e dal quale risulterebbedocumentato che le diverse persone sentite dai verificatori in tale dataavevano confermato che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto l’attivitàprofessionale, negli anni precedenti al 2015 (e quindi anche nell’anno2012 in contestazione), sia in [OSCURATO:PERSONA] n. 151 che in ViaSilvio D’Amico n. 13 e in [OSCURATO:PERSONA] n. 7;- la dichiarazione spontanea rilasciata dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] indata 26 giugno 2016 con la quale quest’ultimo dichiarava losvolgimento dell’attività di grafica pubblicitaria e copisteria nell’annod’imposta in contestazione, confermando espressamentel’effettuazione, nei confronti della società, delle prestazioni contestate;- il PVC del 15 luglio 2016 redatto dalla Guardia di Finanza nei confrontidella Società dal quale si evincerebbe incontrovertibilmente che il Sig.[OSCURATO:PERSONA] gestiva con delega il conto corrente intestato allaGIADA S.r.l. aperto presso il [OSCURATO:PERSONA], filiale di Roma, ViaLeonardo da Vinci.Al fine di dimostrare l’assoluta inconsistenza del quarto elemento(secondo cui l’asserita mancata dimostrazione da parte del Sig.[OSCURATO:PERSONA] di detenere macchinari e/o attrezzature atte ar.g. n. 17455/2023 a.c. 20/2/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 17455/2023Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 13191/2026Data pubblicazione 07/05/2026svolgere le prestazioni di servizi oggetto di contestazione sarebbe stataindice presuntivo dell’inesistenza oggettiva di tali prestazioni), lasocietà ha depositato in giudizio:- documentazione attestante l’acquisto di due macchine digitali XEROX(4127 e 242) dalla [OSCURATO:SOCIETA]. del valore di € 40.320, oltre IVA al20 per cento, per un totale di € 48.384;- una delle fatture emesse nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per il noleggiodi macchine copiatrici CANON.Al fine di dimostrare l’assoluta inconsistenza del quarto elemento(asserita eccessività della spesa annua sostenuta dalla contribuente ascopi promozionali) ha depositato in giudizio:il preventivo formulato da una ditta di copisteria di Roma (“Non SoloCopie” di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]) riguardo al medesimo materialepubblicitario oggetto delle prestazioni in contestazione dalla quale sievinceva che il prezzo corrisposto dalla società non era eccessivo comesostenuto dall’Agenzia delle Entrate.Al fine di dimostrare l’assoluta inconsistenza del sesto elemento(bonifici ricevuti nel 2012 dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] da parte della GIADAS.r.l. e del Sig. [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente n.108500001142) ha depositato in giudizio:- il [OSCURATO:PERSONA] di Constatazione redatto in data 2 dicembre 2016nei confronti del Sig. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e legalerappresentante della Società ma non socio della Società), dal qualerisultava documentato che tali bonifici (che secondo la tesi dell’Agenziadelle Entrate palesavano in asserite “retrocessioni” di denaro) eranostati, in realtà, ritenuti dalla Guardia di Finanza giustificati e, pertanto,non contestati;- l’avviso di accertamento n. TK501F506178/2017 emesso nei confrontidel Sig. [OSCURATO:PERSONA] per l’anno d’imposta 2012 dal quale risultavadocumentato che anche l’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA].g. n. 17455/2023 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 17455/2023Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 13191/2026Data pubblicazione 07/05/2026II di Roma, [OSCURATO:PERSONA] aveva recepito sul punto integralmente ilPVC redatto dalla Guardia di Finanza (ossia aveva ritenuto pienamentegiustificati tali bonifici, con ciò evidenziandosi l’infondatezza dellapresunzione di “retrocessione del denaro”).Al fine di dimostrare l’assoluta inconsistenza del settimo elemento(dichiarazioni rilasciate in data 22.01.2016 in sede di “Esposto” allaGuardia di Finanza, [OSCURATO:PERSONA] di Roma dalle Signora MariaCristina e [OSCURATO:PERSONA]) ha depositato in giudizio:- le numerose querele/denunce inoltrate alle autorità competenti(verbali di ricezione di querele orali sporte dinanzi alla LegioneCarabinieri del [OSCURATO:PERSONA]. CC Roma-S. Paolo dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti delle signore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 14gennaio 2015, 2 marzo 2015, 25 aprile 2015, 24 dicembre 2015, 29dicembre 2015 e 9 gennaio 2016; denuncia per simulazione di reato,calunnia e diffamazione presentata alla Procura della Repubblica pressoil Tribunale Penale di Roma in data 26 ottobre 2016 dal Sig. ManueleIlari nei confronti delle signore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] edenuncia per calunnia presentata al Tribunale Penale di Roma in data17 febbraio 2017 dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle signore MariaCristina Ilari e [OSCURATO:PERSONA]) dalle quali si evincerebbe che le signoreMaria Cristina e [OSCURATO:PERSONA] (sorelle del socio di maggioranza Sig.[OSCURATO:PERSONA] e dunque parenti del Sig. [OSCURATO:PERSONA]) sarebbero statemosse da un sentimento di profondo astio e risentimento nei confrontidel Sig. [OSCURATO:PERSONA] (fratello delle predette signore) e [OSCURATO:PERSONA](nipote delle signore ed [OSCURATO:PERSONA] della Società), conconseguente inattendibilità delle loro dichiarazioni.Infine, al fine di dimostrare la reale effettuazione delle prestazionicontestate, ha depositato in giudizio:- (oltre a talune delle fatture contestate, ossia le fatture n. 75/12 del28.12.2012, n. 39/12 del 9.8.2012, n. 38/12 del 17.7.2012) i c.d. flyerr.g. n. 17455/2023 a.c. 20/2/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 17455/2023Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 13191/2026Data pubblicazione 07/05/2026(i.e. i volantini) e le brochure a tre ante che venivano distribuiti sulterritorio e messi a disposizione nei locali del [OSCURATO:PERSONA].Secondo la società, nella sentenza impugnata i giudici di seconde cureavrebbero rigettato il secondo motivo di appello (pagg. da 16 a 59, conil quale, si ribadisce, la Società aveva censurato l’erroneità dellasentenza di primo grado data l’assoluta inconsistenza degli elementicon conseguente illegittimità dell’Avviso di Accertamento per violazionedegli artt. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986, 5 del D.Lgs. n.446/1997 e 19 del D.P.R. n. 633/1972 stante l’effettiva esecuzionedelle operazioni contestate) senza, tuttavia, dare conto in alcun mododella produzione in giudizio di tale copiosa documentazione probatoriadianzi richiamata, mediante la quale la Società avrebbe chiaramenteprovato l’assoluta infondatezza degli elementi in virtù delle qualil’Agenzia delle Entrate ha presunto l’inesistenza oggettiva delleprestazioni in contestazione.Non vi sarebbe, nella sentenza di secondo grado, il minimo accennoalla produzione di tale copiosa documentazione probatoria da partedella società. I giudici di seconde cure hanno, infatti, rigettato ilpredetto secondo motivo di appello limitandosi a statuire che“infondato è il secondo motivo di appello. Ritiene, infatti, laCommissione che le argomentazioni esposte da parte appellante nonsiano tali da eliminare la valenza probatoria del complesso di elementiaddotti dall’Ufficio per contestare l’oggettiva insussistenza delleoperazioni in questione. Richiamato il generale principio per cui l’onerea carico del contribuente di provare l’effettiva esistenza delle operazionicontestate non può «ritenersi assolto con l’esibizione della fattura,ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o deimezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regolautilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia»(Cass., Sez. 5, 18 ottobre 2021, n. 28628, Rv. 662471 - 01), osserva,r.g. n. 17455/2023 a.c. 20/2/2026 8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 17455/2023Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 13191/2026Data pubblicazione 07/05/2026innanzitutto, la Commissione che nessuna circostanza di fatto è stataaddotta dall’appellante per provare, in positivo, l’effettività delleprestazioni”.Tanto premesso, deduce la società che la sentenza di secondo gradosarebbe, quindi, illegittima per violazione dell’art. 115 c.p.c.,censurabile nella presente sede in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.I Giudici di seconde cure avrebbero del tutto omesso di esaminare ladocumentazione probatoria versata agli atti dalla società, non dandoconto in alcun modo della sua produzione in giudizio, violando in talmodo il disposto dell’art. 115 c.p.c.I Giudici di appello si sarebbero, infatti, del tutto sottratti all’esamedelle allegazioni fattuali e probatorie fornite dalla Società. Nessunaconsiderazione - quand’anche fosse solo per escluderne la rilevanza -sarebbe stata espressa in ordine alla copiosa documentazioneprobatoria versata agli atti dalla contribuente.1.1. Il motivo è inammissibile.Esso, seppure rubricato con riferimento a violazione di legge, devolvein realtà a questa Corte la rivalutazione del materiale istruttorioacquisito al giudizio di merito, e dunque chiede alla Corte un nuovogiudizio di fatto sul merito della controversia che si sovrapponga aquello dato dal giudice di appello.La C.T.R. ha bene e diffusamente argomentato che la ripresa fiscaleera fondata sulla inesistenza oggettiva delle prestazioni rese allasocietà, e che tale inesistenza risultava da convergenti elementiprobatori, idonei a fondare la presunzione di inesistenza delle detteprestazioni, inesistenza non smentita, viceversa, dagli elementiinferenziali o probatori dedotti dalla società.In particolare, ai fini del giudizio cui è pervenuto, il giudice di appelloha valorizzato i numerosi bonifici disposti a favore dell’amministratorer.g. n. 17455/2023 a.c. 20/2/2026 9Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 17455/2023Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 13191/2026Data pubblicazione 07/05/2026della società contribuente da parte dei fornitori delle asseriteprestazioni, che non avrebbero, secondo quanto argomentatamenteaffermato dal giudice di appello, avuto altra ragione se non quella diretrocedere alla società gli esborsi da questa apparentemente effettuatia fronte delle prestazioni inesistenti; le dichiarazioni delle socie diminoranza della stessa società contribuente, convergenti nel sensodella inesistenza delle prestazioni rese; le stesse dichiarazioni di unodegli asseriti fornitori, dalle quali sarebbe emersa l’inidoneità dei localiad espletare la tipologia di servizi che sarebbero stati resi alla odiernacontribuente.Per contro, il giudice di appello ha anche escluso che fossero sufficientidenunce sporte dagli amministratori e gerenti della società contro lesocie di minoranza per inficiare la attendibilità delle dichiarazioni“accusatorie” (sul piano fiscale) provenienti da queste ultime.Si tratta di un apparato argomentativo completo, che non può esseresovvertito in questa sede di legittimità.2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità dellasentenza impugnata per violazione degli artt. 40 e 39, comma 1, lett.d), del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., anche inrelazione all’art. 109 del D.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.”, la società deduce che con l’avviso diaccertamento l’Agenzia delle Entrate ha contestato alla contribuente ladeducibilità dei costi (e la detraibilità dell’IVA) documentati da talunefatture passive emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (per un imponibile pari ad €101.130,00) e dalla PAR.SEC. di [OSCURATO:PERSONA] (per un imponibilepari ad € 6.960,00) in quanto asseritamente riferibili ad operazioni“oggettivamente inesistenti”.La pretesa impositiva avanzata con l’avviso di accertamento sifonderebbe su una serie di elementi sulla base dei quali l’Agenzia delleEntrate ha dedotto, in via presuntiva, l’asserita inesistenza oggettivar.g. n. 17455/2023 a.c. 20/2/2026 10Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 17455/2023Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 13191/2026Data pubblicazione 07/05/2026delle prestazioni poste in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla PAR.SEC neiconfronti della Società.Nella sentenza impugnata i giudici di seconde cure hanno rigettato ilsecondo motivo di appello proposto dalla società, ritenendo legittimala pretesa impositiva avanzata dall’Agenzia delle Entrate. Secondo lacontribuente, i giudici di appello avrebbero omesso di valutare l’interoimpianto delle allegazioni fattuali e probatorie versate dalla ricorrenteagli atti del giudizio, in violazione dei criteri di gravità, precisione econcordanza disposti dal combinato disposto degli artt. 40 e 39, comma1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c. in temadi formazione della prova presuntiva.La sentenza impugnata, pertanto, sarebbe viziata per falsaapplicazione del combinato disposto degli artt. 40 e 39, comma 1, lett.d), del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., censurabilenella presente sede ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in virtùdell’insegnamento di questa Corte, secondo il quale “al fine di valutarela corretta applicazione dell’art. 2729 c.c., anche successivamente allamodifica del vizio di motivazione nel giudizio di legittimità, occorreverificare che il giudice di merito abbia individuato i requisiti dellagravità, della precisione e della concordanza di tutti gli elementi offertiin giudizio attraverso un giudizio non parcellizzato, posto che lascorretta valutazione degli elementi, in quanto operata senza il rispettodei criteri sopra esposti, non integra un giudizio di fatto, ma una verae propria valutazione in diritto soggetta al controllo di legittimità, anchein esito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass.,Sez. U., n. 8054 del 2014; Cass. n. 19894 del 2005). Se è dunqueindiscutibile che, in materia di presunzioni, è riservatoall’apprezzamento discrezionale del giudice di merito sia lo stessoricorso a tale mezzo di prova, sia la valutazione della ricorrenza deirequisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge perr.g. n. 17455/2023 a.c. 20/2/2026 11Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 17455/2023Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 13191/2026Data pubblicazione 07/05/2026valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, tale giudizio,tuttavia, non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, se, violando i cennati criteri giuridiciin tema di formazione della prova critica (enucleabili dagli artt. 2727 e2729 c.c.), il giudice si sia limitato a negare valore indiziario ai singolielementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la capacità di assumererilievo in tal senso ove valutati nella loro sintesi (cfr. Cass. n. 19894del 2005)” (Cass. ord. n. 3303/2021). A fronte di copiosadocumentazione probatoria, nella sentenza impugnata i giudici diseconde cure hanno statuito espressamente che “(…) osserva,innanzitutto, la Commissione che nessuna circostanza di fatto è stataaddotta dall’appellante per provare, in positivo, l’effettività delleprestazioni”, senza valutare tutti gli elementi versati in giudizio dallasocietà e, conseguentemente, senza accertarne la capacità diassumere rilievo ove valutati nella loro sintesi.I giudici di appello, inoltre, avrebbero fondato il loro giudizio suelementi non dotati di gravità, precisione e concordanza.2.1. Il motivo è inammissibile.La sentenza impugnata risulta congruamente motivata dal giudice diappello, sulla base di elementi probatori precisamente indicati, rispettoai quali la C.T.R. ha implicitamente escluso l’idoneità inferenziale delleprove contrarie a raggiungere una conclusione diversa.Il motivo in esame, pertanto, si rivela un tentativo di ottenere daquesta Corte una rivalutazione del materiale istruttorio già posto allabase della sentenza di merito sfavorevole alla contribuente.Deve, peraltro, ribadirsi che, con specifico riferimento alla censura exart. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., questa Corte ha recentemente precisatoche il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un vizio specifico relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultantedalla sentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e sia stator.g. n. 17455/2023 a.c. 20/2/2026 12Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 17455/2023Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 13191/2026Data pubblicazione 07/05/2026oggetto di discussione tra le parti, di modo che, ove il fatto storicorilevante sia stato comunque considerato dal giudice, non èriconducibile a tale paradigma l'omesso esame di singoli elementiistruttori - ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanzeprobatorie -, né il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, delpotere di valutazione delle prove non aventi natura legale (Cass., Sez.5 -, Ordinanza n. 30837 del 25/11/2025, Rv. 677028 - 01).3.Il ricorso è inammissibile.Non avendo spiegato l’Agenzia delle Entrate attività difensiva, non vi èluogo a provvedere al regolamento delle spese di lite.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 17455/2023 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 13Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]