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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2024

Cassazione n. 10519/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto: - essi sono in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità sui limiti dell'effetto estensivo dell'impugnazione al coimputato non appellante nel caso di pronuncia di non doversi procedere per prescrizione in favore del coimputato appellante (Sez.

U, Sentenza n. 3391 del 26/10/2017, dep. 2018, P.G. in proc.

Visconti, Rv. 271539); - la tesi del ricorrente secondo cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto in ogni caso accogliere la istanza di non esecutività del giudicato, rimettendo poi al giudice della cognizione l'accertamento del motivo sulla retrodatazione della data di prescrizione del reato, non ha base legale, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione può essere invocato anche nella fase esecutiva dal condannato che voglia giovarsi delle impugnazioni da altri proposte, ma "sempre che ricorrano i presupposti dell'estensione" (Sez. 1, Sentenza n. 16678 del 01/03/2013, Antonelli, Rv. 255847); - l'argomento proposto in ricorso, secondo cui, in realtà, la causa di prescrizione andrebbe retrodatata rispetto a quanto accertato nella sentenza di appello che ha dichiarato la prescrizione, comporterebbe l'estensione al coimputato non appellante degli effetti favorevoli derivanti non dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato appellante (Sez. 2, Sentenza n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727), né di un motivo che è stato proposto dal coimputato appellante ma non è stato valutato, ma di un motivo che non è mai stato proposto dal coimputato appellante, e che non può essere introdotto per la prima volta dal coimputato non appellante in sede di attivazione del rimedio straordinario; Letta, inoltre, la comunicazione del 15 febbraio 2024 con cui il difensore, e procuratore speciale, del ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso, cui consegue l'inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata in euro tremila, anche atteso che la rinuncia è intervenuta quando l'udienza era già fissata; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto: - essi sono in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità sui limiti dell'effetto estensivo dell'impugnazione al coimputato non appellante nel caso di pronuncia di non doversi procedere per prescrizione in favore del coimputato appellante (Sez. U, Sentenza n. 3391 del 26/10/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Visconti, Rv. 271539); - la tesi del ricorrente secondo cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto in ogni caso accogliere la istanza di non esecutività del giudicato, rimettendo poi al giudice della cognizione l'accertamento del motivo sulla retrodatazione della data di prescrizione del reato, non ha base legale, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione può essere invocato anche nella fase esecutiva dal condannato che voglia giovarsi delle impugnazioni da altri proposte, ma "sempre che ricorrano i presupposti dell'estensione" (Sez. 1, Sentenza n. 16678 del 01/03/2013, Antonelli, Rv. 255847); - l'argomento proposto in ricorso, secondo cui, in realtà, la causa di prescrizione andrebbe retrodatata rispetto a quanto accertato nella sentenza di appello che ha dichiarato la prescrizione, comporterebbe l'estensione al coimputato non appellante degli effetti favorevoli derivanti non dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato appellante (Sez. 2, Sentenza n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727), né di un motivo che è stato proposto dal coimputato appellante ma non è stato valutato, ma di un motivo che non è mai stato proposto dal coimputato appellante, e che non può essere introdotto per la prima volta dal coimputato non appellante in sede di attivazione del rimedio straordinario; Letta, inoltre, la comunicazione del 15 febbraio 2024 con cui il difensore, e procuratore speciale, del ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso, cui consegue l'inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata in euro tremila, anche atteso che la rinuncia è intervenuta quando l'udienza era già fissata; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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