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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25782/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PalermoEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso;preso atto delle conclusioni scritte e della nota spese dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Sanseverino, difensore della parte civile, pervenute il 22 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa il 2 dicembre 2025 la Corte di appello di Palermo haconfermato la sentenza del Tribunale di Palermo pronunciata in data 11 gennaio2024, con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena dimesi cinque di reclusione ed euro 150,00 di multa, oltre al risarcimento del dannoin favore della parte civile, perché ritenuto responsabile del contestato reato ditruffa (presentatosi come broker assicurativo, con artefici e raggiri si era procuratoun ingiusto profitto, costituito dalla somma consegnatagli a titolo di pagamentodel premio, con rilascio di una falsa polizza, apparentemente emessa dalla AdmiralInsurance [OSCURATO:PERSONA]).2.

Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’imputatotramite il difensore di fiducia sulla base di quattro motivi con i quali eccepisce:-violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta tempestività dellaquerela, presentata il 25 novembre 2019, sull’erroneo presupposto che la vittimafosse venuta a conoscenza del reato nel settembre 2019, risultando, invece, chegià con la notifica del verbale di contestazione ex art. 193 C. d.

S., avvenuta indata 8 maggio 2019, aveva appreso della falsità del certificato assicurativo,circostanza, quest’ultima, contraddittoriamente utilizzata per riscontrarel’elemento materiale della truffa;-violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutividel reato, con particolare riferimento alla omessa motivazione sulla prova delpagamento del premio (nell’atto di appello era stata evidenziato come in atti nonvi fosse alcuna quietanza o altro documento attestanti il versamento della sommadi euro 520,00); violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in ordine allavalutazione delle dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, e,perciò, da sottoporre ad una verifica rigorosa circa la sua attendibilità, riscontrata,invece, unicamente dalla inesistenza di una polizza assicurativa, fatto compatibilecon una pluralità di ricostruzioni alternative; violazione di legge relativamente allanozione di artifizi e raggiri (art. 640 cod. pen.), non avendo la sentenza impugnataindicato la condotta delittuosa concretantesi in una simulazione o dissimulazionetale da alterare la percezione della realtà da parte della vittima e da inciderecausalmente sulla formazione della sua volontà negoziale;-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod.pen. essendo stata esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità delfatto sulla base di una erronea nozione del pregiudizio arrecato, esteso fino acomprendere circostanze estranee al reato (la circolazione del veicolo senzacopertura assicurativa);-violazione di legge e vizio di motivazione (art. 539, comma 2, cod. proc.pen.) circa la provvisionale immediatamente esecutiva, liquidata in misurasuperiore (euro 1.500) rispetto al danno provato (euro 260,00, pari al premioassicurativo semestrale).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici, reiterativi dicensure già sottoposte al vaglio del giudice di appello e definite in termini adeguati,con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta.2.

I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente,essendo attinenti tutti ad una valutazione di merito della fattispecie, nonconsentita in sede di legittimità.Vanno richiamati a riguardo i seguenti principi di diritto: in tema di ricorso percassazione, la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrentee contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenzaimpugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa aquella ritenuta in sentenza (Sez. 3, n. 38491 del 20/06/2024, Silipo, Rv. 287050-02); inoltre, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e),stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi diprova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianzeconnesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla letterac) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersidell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n.29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04).3.

Nel caso di specie, il ricorrente ha richiamato, al fine di confutare laricostruzione in fatto della condotta effettuata dai giudici di merito, la possibilitàdi ricostruzioni alternative (motivo 2.2.), lamentando la violazione dell’art. 192cod. proc. pen. in ordine alla valutazione delle prove e, in particolare, alledichiarazioni della persona offesa (secondo motivo).Con argomentazioni immuni da vizi logici e coerenti con le acquisizioniprocessuali, la sentenza impugnata ha confermato le valutazioni del Tribunale,evidenziando:-la tempestività della querela, per la conoscenza da parte della vittima dellacondotta truffaldina solo a seguito degli accertamenti effettuati e dell’ammissionedel [OSCURATO:PERSONA] di non aver effettuato la copertura assicurativa, nell’irrilevanza a talfine della notifica nel maggio 2019 del verbale di contestazione della mancatacopertura assicurativa, evento che poteva addebitarsi anche ad un disguido dellasocietà assicuratrice, alla quale, infatti, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] si rivolse (primomotivo di ricorso);-gli artifici ed i raggiri costituiti dall’ingannevole rappresentazione dellaconclusione di un contratto assicurativo al solo fine di ricavarne l’ingiusto profittocostituito dal pagamento di una somma corrispondente al premio, alla streguadelle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta attendibile, non solo per lalinearità e coerenza del narrato, ma anche per il riscontro costituito dalla falsitàdel certificato di assicurazione del veicolo, risultato privo della relativa coperturaad un controllo di polizia.4.

La motivazione circa il diniego della causa di non punibilità per la particolaretenuità del fatto (terzo motivo di ricorso) è adeguata, atteso il riferimento nonsoltanto al danno economico (somma superiore a 520 euro) ma ancheall’esposizione della persona offesa ai rischi conseguenti alla circolazione stradaledel veicolo, in assenza di valida assicurazione per la responsabilità civile,circostanza quest’ultima direttamente riconducibile alle conseguenze dellacondotta delittuosa e, quindi, alla valutazione del fatto.5.

Infine, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizionepronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di unaprovvisionale (quarto motivo), trattandosi di decisione di natura discrezionale,meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua naturainsuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettivaliquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio,Rv. 277773-02).6.

Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alpagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.Va rigettata, infine, la richiesta di liquidazione delle spese processualisostenute nel grado dalla parte civile, in mancanza di effettiva esplicazione diun'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propriinteressi di natura risarcitoria (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, nonmass. sul punto; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01); la difesa,con nota scritta pervenuta il 22 giugno 2026, si è limitata a precisare leconclusioni, insistendo per la conferma della sentenza impugnata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute nel gradodalla parte civile [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma il 23 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PalermoEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso;preso atto delle conclusioni scritte e della nota spese dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Sanseverino, difensore della parte civile, pervenute il 22 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 2 dicembre 2025 la Corte di appello di Palermo haconfermato la sentenza del Tribunale di Palermo pronunciata in data 11 gennaio2024, con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena dimesi cinque di reclusione ed euro 150,00 di multa, oltre al risarcimento del dannoin favore della parte civile, perché ritenuto responsabile del contestato reato ditruffa (presentatosi come broker assicurativo, con artefici e raggiri si era procuratoun ingiusto profitto, costituito dalla somma consegnatagli a titolo di pagamentodel premio, con rilascio di una falsa polizza, apparentemente emessa dalla AdmiralInsurance [OSCURATO:PERSONA]).2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’imputatotramite il difensore di fiducia sulla base di quattro motivi con i quali eccepisce:-violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta tempestività dellaquerela, presentata il 25 novembre 2019, sull’erroneo presupposto che la vittimafosse venuta a conoscenza del reato nel settembre 2019, risultando, invece, chegià con la notifica del verbale di contestazione ex art. 193 C. d. S., avvenuta indata 8 maggio 2019, aveva appreso della falsità del certificato assicurativo,circostanza, quest’ultima, contraddittoriamente utilizzata per riscontrarel’elemento materiale della truffa;-violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutividel reato, con particolare riferimento alla omessa motivazione sulla prova delpagamento del premio (nell’atto di appello era stata evidenziato come in atti nonvi fosse alcuna quietanza o altro documento attestanti il versamento della sommadi euro 520,00); violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in ordine allavalutazione delle dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, e,perciò, da sottoporre ad una verifica rigorosa circa la sua attendibilità, riscontrata,invece, unicamente dalla inesistenza di una polizza assicurativa, fatto compatibilecon una pluralità di ricostruzioni alternative; violazione di legge relativamente allanozione di artifizi e raggiri (art. 640 cod. pen.), non avendo la sentenza impugnataindicato la condotta delittuosa concretantesi in una simulazione o dissimulazionetale da alterare la percezione della realtà da parte della vittima e da inciderecausalmente sulla formazione della sua volontà negoziale;-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod.pen. essendo stata esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità delfatto sulla base di una erronea nozione del pregiudizio arrecato, esteso fino acomprendere circostanze estranee al reato (la circolazione del veicolo senzacopertura assicurativa);-violazione di legge e vizio di motivazione (art. 539, comma 2, cod. proc.pen.) circa la provvisionale immediatamente esecutiva, liquidata in misurasuperiore (euro 1.500) rispetto al danno provato (euro 260,00, pari al premioassicurativo semestrale).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici, reiterativi dicensure già sottoposte al vaglio del giudice di appello e definite in termini adeguati,con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta.2. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente,essendo attinenti tutti ad una valutazione di merito della fattispecie, nonconsentita in sede di legittimità.Vanno richiamati a riguardo i seguenti principi di diritto: in tema di ricorso percassazione, la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrentee contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenzaimpugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa aquella ritenuta in sentenza (Sez. 3, n. 38491 del 20/06/2024, Silipo, Rv. 287050-02); inoltre, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e),stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi diprova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianzeconnesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla letterac) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersidell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n.29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04).3. Nel caso di specie, il ricorrente ha richiamato, al fine di confutare laricostruzione in fatto della condotta effettuata dai giudici di merito, la possibilitàdi ricostruzioni alternative (motivo 2.2.), lamentando la violazione dell’art. 192cod. proc. pen. in ordine alla valutazione delle prove e, in particolare, alledichiarazioni della persona offesa (secondo motivo).Con argomentazioni immuni da vizi logici e coerenti con le acquisizioniprocessuali, la sentenza impugnata ha confermato le valutazioni del Tribunale,evidenziando:-la tempestività della querela, per la conoscenza da parte della vittima dellacondotta truffaldina solo a seguito degli accertamenti effettuati e dell’ammissionedel [OSCURATO:PERSONA] di non aver effettuato la copertura assicurativa, nell’irrilevanza a talfine della notifica nel maggio 2019 del verbale di contestazione della mancatacopertura assicurativa, evento che poteva addebitarsi anche ad un disguido dellasocietà assicuratrice, alla quale, infatti, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] si rivolse (primomotivo di ricorso);-gli artifici ed i raggiri costituiti dall’ingannevole rappresentazione dellaconclusione di un contratto assicurativo al solo fine di ricavarne l’ingiusto profittocostituito dal pagamento di una somma corrispondente al premio, alla streguadelle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta attendibile, non solo per lalinearità e coerenza del narrato, ma anche per il riscontro costituito dalla falsitàdel certificato di assicurazione del veicolo, risultato privo della relativa coperturaad un controllo di polizia.4. La motivazione circa il diniego della causa di non punibilità per la particolaretenuità del fatto (terzo motivo di ricorso) è adeguata, atteso il riferimento nonsoltanto al danno economico (somma superiore a 520 euro) ma ancheall’esposizione della persona offesa ai rischi conseguenti alla circolazione stradaledel veicolo, in assenza di valida assicurazione per la responsabilità civile,circostanza quest’ultima direttamente riconducibile alle conseguenze dellacondotta delittuosa e, quindi, alla valutazione del fatto.5. Infine, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizionepronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di unaprovvisionale (quarto motivo), trattandosi di decisione di natura discrezionale,meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua naturainsuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettivaliquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio,Rv. 277773-02).6. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alpagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.Va rigettata, infine, la richiesta di liquidazione delle spese processualisostenute nel grado dalla parte civile, in mancanza di effettiva esplicazione diun'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propriinteressi di natura risarcitoria (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, nonmass. sul punto; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01); la difesa,con nota scritta pervenuta il 22 giugno 2026, si è limitata a precisare leconclusioni, insistendo per la conferma della sentenza impugnata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute nel gradodalla parte civile [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma il 23 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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