CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 48484/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa il 23/02/2023 dalla Corte di Appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; lette la memoria di replica e le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Campobasso, all'esito della celebrazione del procedimento incardinato a seguito di imputazione coatta, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni dei delitti di lesioni e minaccia aggravata perpetrati ai danni della donna. 2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto per violazione di norma processuale, lamenta che la corte territoriale ha confermato il giudizio di inattendibilità dalla persona offesa raffrontando il racconto reso dalla stessa con le deposizioni testimoniali rese in un diverso procedimento, delle quali non era stata formulata alcuna richiesta di acquisizione. 2.2 Con il secondo motivo, proposto per violazione di legge processuale e vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, omettendo di valutare: - le certificazioni sanitarie attestanti le ferite riportate dalla parte civile in entrambi gli episodi contestati; - le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], compagna del figlio della 'parte offesa, che davano riscontro al racconto reso dalla vittima, cui aveva prestato soccorso; - la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai militi intervenuti presso l'abitazione della vittima e dell'imputato, che davano atto, per un verso, della circostanza che, nel periodo interessato dagli episodi contestati, la donna non era stata trovata mai in stato di ubriachezza e che non era registrato alcun intervento per lesioni patite dalla stessa per mano dall'imputato e, per altro verso, che i militi avevano richiesto l'intervento del servizio sanitario 118 al fine di verificare le condizioni di salute della Tolesino. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso proposti presentano profili di inammissibilità. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Dagli atti del fascicolo, la cui consultazione è ammessa in questa sede in ragione della natura processuale del motivo, risulta che, all'udienza del 23 febbraio 2023, in assenza di opposizione delle parti, i giudici di appello acquisirono, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., le deposizioni rese dai testi nel giudizio di primo grado, allegate all'atto di appello dalla ricorrente. Ciò posto, con motivazione logica e argomentata che si salda con quella della sentenza di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, avendo i giudici del gravame esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza -, con la quale la ricorrente non si confronta, la corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto superflua la rinnovazione istruttoria sia ai fini di una rivalutazione del giudizio di inattendibilità della persona offesa, sia ai fini di una maggior chiarezza del quadro emerso dal compendio probatorio in atti. Osservano, infatti, i giudici di appello che, tenuto conto del contenuto delle deposizioni rese: - dalla teste [OSCURATO:PERSONA], in parte non collimanti con la versione resa dalla vittima e in parte non utili ai fini della ricostruzione delle vicende, non avendo mai la stessa assistito agli episodi asseritamente patiti dalla Tolesino; - dagli altri testi, risultati ignari dei litigi intercorsi tra l'imputato e la parte offesa; - dai militi intervenuti presso l'abitazione ove la coppia viveva, che riferivano di aver chiesto, nonostante il rifiuto della donna, l'intervento del servizio sanitario del 118, al fine di far accertare eventuali lesioni, pur non visibili, denunciate dalla stessa, ma anche di aver assistito al tentativo della Tolesino di colpire il Pezzente - che al momento del loro ingresso dell'abitazione dormiva - prima con un calcio, poi con il manico di una scopa e, infine, imbracciando un fucile che, dopo aver caricato, puntava contro l'uomo, per essere prontamente fermata. Tanto, non senza considerare - come messo in rilievo dal Procuratore Generale nella sua requisitoria - che con la censura proposta, la ricorrente lamenta l'inutilizzabilità di quelle stesse deposizioni delle quali ha chiesto la rinnovazione. 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Le censure dedotte si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen., il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Invero, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura mirata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Cass. Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507; Sez. 6, 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 ). D'altronde, i giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale ed adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto inattendibile la narrazione dei fatti resa dalla Tolesino, sottolineando quale fosse stata la situazione di fronte alla quale si erano trovati i Carabinieri intervenuti in occasione dell'episodio del 12 luglio 2018 (l'uomo dormiva, mentre la donna, dopo vari tentativi di colpirlo, finiva con l'imbracciare un fucile puntandolo contro l'imputato; la vittima, pur lamentando una pregressa aggressione, rifiutava di chiamare il presidio di Pronto soccorso per le cure del caso; l'intervento del servizio sanitario 118 era stato da loro richiesto al fine di accertare le lesioni denunciate, non visibili ad occhio nudo), nonché la circostanza che la Tolesino, in passato, era stata denunciata per simulazione di reato. 4. Dalle ragioni esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00, in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna tikricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma