CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14039/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti, la Corte d'appello di Torino, con sentenza indicata in epigrafe, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva in anni tre di reclusione, riducendo altresì ad anni tre la durata delle pene accessorie, confermando, nel resto, la decisione del Giudice di primo grado. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, col quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 37 cod. pen., 216 I. fall., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale rideterminato il trattamento sanzionatorio sulla base di un automatismo -reso già illegittimo dalla sentenza n. 222/2018 del Giudice delle leggi - omettendo di riferire ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. la concreta valutazione in merito alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ult. co., I. fall. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, con cui chiede accogliersi il ricorso. Considerato in diritto 1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel rideterminare il trattamento sanzionatorio in senso favorevole all'imputato (concedendo le attenuanti generiche in giudizio d'equivalenza con la contestata recidiva, riducendo la condanna alla reclusione di anni cinque, inflitta in primo grado, ad anni tre di reclusione e riducendo altresì, la durata delle pene accessorie, parametrandola su quella della pena principale), la Corte territoriale non ha operato un automatismo tra pena principale e pene accessorie, avendo ben presente il contenuto della decisione n. 222/2018 del Giudice delle leggi. Quel che la Corte ha, invece, operato è una valutazione discrezionale, incensurabile in questa sede poiché logicamente riconnessa alla valorizzazione dell'entità delle spoliazioni accertate, della non occasionalità della condotta dell'imputato, già condannato per fatti di bancarotta, e dell'indifferenza dello stesso rispetto «alla portata precettiva della norma penale e all'efficacia dissuasiva normalmente esplicata dalle denunce e dalle conseguenti condanne» (p. 4 della motivazione). È dunque ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. che la Corte territoriale ha guardato nel rideterminare le pene accessorie, non già alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01), come ritenuto dal ricorrente. Proprio in vista degli illeciti commessi dal Cortese nell'esercizio dell'attività di impresa, e tenuto conto della funzione spiccatamente preventiva delle misure interdittive e inabilitative che caratterizzano le pene accessorie, di cui all'art. 216, ult. co ., I. fall, (Sez. 1, n. 35498 del 29/09/2020, Sallaku, Rv. 280203 - 02), la Corte territoriale ha ritenuto di determinare la durata delle pene accessorie tenendo ben presente sia la gravità della condotta sia tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 5, n.12052 del 19/01/2021, Amorello, Rv. 280898 - 02), con ciò conformandosi alle indicazioni fornite dalle già citate Sez U Suraci (secondo cui: «la piena realizzazione soprattutto dello specifico finalismo preventivo, cui sono preordinate le pene complementari, richiede una loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena principale. Risultato questo conseguibile soltanto ammettendone la determinazione caso per caso ad opera del giudice nell'ambito della cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge sulla scorta di una valutazione discrezionale, che si avvalga della ricostruzione probatoria dell'episodio criminoso e dei parametri dell'art. 133 cod. pen. e di cui è obbligo dare conto con congrua motivazione», in motivazione). Non emergendo profili d'illogicità nella decisione impugnata (neppure avuto riguardo all'eventuale divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale e pene accessorie: Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddenn, Rv. 280668 - 01), questo Collegio non ravvisa ragioni per censurare la scelta discrezionale sulla durata delle pene accessorie stabilita dalla Corte d'appello nell'impugnata sentenza. 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co