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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 29284/2022

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a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/1/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi, relativi alla mancata applicazione della pena sospesa per Deambrogio e revoca del beneficio già riconosciutogli, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha, con motivazione non censurabile perché affatto illogica, escluso una prognosi favorevole e, quanto alla revoca del beneficio, ha proceduto alla declaratoria di revoca ope legis evidenziando che si trattava di un effetto dovuto in conseguenza della commissione di reati nel quinquennio di durata della pena sospesa; Considerato che i motivi di ricorso del Trebovic sono generici perché meramente assertivi della esistenza di vizi - di motivazione e di applicazione della legge penale - smentiti dalla motivazione della sentenza impugnata specifica sul contributo causale dell'imputato al reato di cui all'art. 337 cod. pen. commesso in concorso con Deambrogio e, quanto alla pena, anche manifestamente infondati perché la pena base è stata determinata in misura coincidente con il minimo edittale per il reato di resistenza; diminuita per le generiche in misura inferiore ad un terzo in ragione del comportamento processuale; aumentata in misura davvero minima (giorni cinque) per la continuazione interna al delitto di cui resistenza ed esterna (con il delitto di lesioni); Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/1/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi, relativi alla mancata applicazione della pena sospesa per Deambrogio e revoca del beneficio già riconosciutogli, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha, con motivazione non censurabile perché affatto illogica, escluso una prognosi favorevole e, quanto alla revoca del beneficio, ha proceduto alla declaratoria di revoca ope legis evidenziando che si trattava di un effetto dovuto in conseguenza della commissione di reati nel quinquennio di durata della pena sospesa; Considerato che i motivi di ricorso del Trebovic sono generici perché meramente assertivi della esistenza di vizi - di motivazione e di applicazione della legge penale - smentiti dalla motivazione della sentenza impugnata specifica sul contributo causale dell'imputato al reato di cui all'art. 337 cod. pen. commesso in concorso con Deambrogio e, quanto alla pena, anche manifestamente infondati perché la pena base è stata determinata in misura coincidente con il minimo edittale per il reato di resistenza; diminuita per le generiche in misura inferiore ad un terzo in ragione del comportamento processuale; aumentata in misura davvero minima (giorni cinque) per la continuazione interna al delitto di cui resistenza ed esterna (con il delitto di lesioni); Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 29284/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris