CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16176/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rdi,domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., ALVAROUmberto,- intimati -per la cassazione della sentenza n. 10277/2023 del Tribunale di Napolipubblicata il 9.11.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24.3.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Napoli, con sentenza pubblicata il 20.11.2020,accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diPag. 1 di 7Numero registro generale 1902/2024Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 16176/2026Data pubblicazione 25/05/2026Pasquale [OSCURATO:SOCIETA]., e condannava quest’ultima alpagamento in favore dell’attore di euro 696,00 al netto di quanto giàpercepito.L’attore aveva convenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. al fine diaccertare l’esclusiva responsabilità del Calviati, conducente del motocicloYamaha, tg DK48147, nella causazione del sinistro avvenuto a Napoli il20.12.2015 e, per l’effetto, condannare la compagnia assicurativaall’integrale risarcimento dei danni materiali subiti a integrazione di quantogià liquidato al 50% in sede stragiudiziale.I convenuti si erano costituiti chiedendo l’accertamento dellaresponsabilità esclusiva dell’attore e, in subordine, la conferma del concorsoparitario. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna della compagnia alla rifusionedelle spese ex art. 1917, comma terzo, cod. civ. in favore del procuratoredichiaratosi antistatario.[OSCURATO:PERSONA] di pace nell’accogliere la domanda attorea affermava ilconcorso causale dell’attore e del convenuto, rispettivamente, nella misuradel 10% e del 90%, ritenendo che il primo non aveva rispettato il limite divelocità esistente (superamento di 10/15 km/h) e il secondo aveva violatol’art. 145 cod. strada.2. Il Tribunale di Napoli, dinanzi al quale si era costituita [OSCURATO:PERSONA].p.a. nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza pubblicatail 9.11.2023 rigettava l’appello proposto dal Calviati e compensava le spesedel grado.3. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre PasqualeCalviati, sulla base di tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] rimasti intimatiLa trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Il ricorrente ha depositato memoria.Pag. 2 di 7Numero registro generale 1902/2024Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 16176/2026Data pubblicazione 25/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 111, comma sesto, Cost.,112, 115 e 132, n. 4, cod. proc. civ.Il ricorrente lamenta la nullità della sentenza di appello perché carentedi effettiva motivazione, presente solo in termini apparenti, ma basata surinvii per relationem alla decisione di primo grado, tali da non consentire dicomprendere in alcun modo se la condivisione della decisione di prime curesia maturata per effetto dell’esame dei motivi di gravame, delle allegazionidifensive e degli elementi di prova resi. Il Tribunale si è limitato a formulemeramente assertive di richiamo in modo indifferenziato alla prova orale,al verbale dei VV.UU. e alla relazione del C.T.U., omettendo di esplicitarequali specifiche risultanze siano state vagliate, né come le doglianze svoltecon l’appello siano state confutate.1.1. Il motivo è fondato.Il ricorrente nell’impugnare la sentenza resa dal Giudice di pace avevacensurato l’errata statuizione sul concorso di colpa o, in subordine, l’erratarelazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 143, 145 e 146 cod. strada,2054, comma secondo, cod. civ.Il Tribunale di Napoli, dopo aver disatteso l’eccezione diinammissibilità dell’appello ex art. 342 cod. proc. civ., nel rigettare ladoglianza si è così espresso: “[…] l’operato del primo giudice nellavalutazione dei fatti in relazione ai mezzi istruttori assunti in corso digiudizio non risulta passibile di censura alcuna ma, anzi, risulta pienamentecondivisibile, in quanto la motivazione che ha condotto al convincimento inmerito al riparto percentuale di responsabilità nel sinistro oggetto di causaappare pienamente supportata dalle argomentazioni logico-giuridicheespresse nella impugnata pronuncia”. Il giudice dell’appello ha aggiunto: “Ilgiudice di prime cure ha, nell'esame delle prove offerte dalle parti, valutatocon motivazione del tutto soddisfacente la prova orale, il verbale dei VigiliPag. 3 di 7Numero registro generale 1902/2024Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 16176/2026Data pubblicazione 25/05/2026Urbani intervenuti sul luogo nell’imminenza dei fatti e la CTU espletata incorso di giudizio: tanto basta a ritenere congrua e del tutto soddisfacentela motivazione a supporto della decisione come evidenziata dal Giudice diprimo grado; il fatto che non abbia esaminato mezzi di prova ovverodeduzioni quali quelle riportate nell’atto di appello non inficia in alcun modoil ragionamento e le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure. Lostesso riparto di responsabilità è sorretto da adeguata motivazione e nonappare degno di censura alcuna; d’altronde il Calviati non ha fornito provecerte ed univoche su cui fondare un diverso riparto: quanto indicato nell’attodi appello non fonda su dati oggettivi inconfutabili bensì su un ragionamentologico deduttivo che può essere smentito da un pari ragionamento avversoe contrario” (pagina 6, capoversi secondo e terzo).1.2. È stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che “la sentenzala cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, dialtri atti processuali o di provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi,non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibiliall'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, attesoche, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica diredazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difettod'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né deicontenuti né delle modalità espositive” (v. Cass., Sez. Un., 16 gennaio2015, n. 642; cui adde, Cass., sez. 6-II, 7 novembre 2022, n. 22562; Cass.,sez. V, 6 ottobre 2022, n. 29028).In relazione alla motivazione della sentenza d’appello effettuatamediante il richiamo di quella resa in prime cure, questa Corte ha affermatoreiteratamente che “[d]eve considerarsi nulla la sentenza di appellomotivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicitàdella motivazione non consenta di appurare che alla condivisione delladecisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esamee la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica edadeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di provaPag. 4 di 7Numero registro generale 1902/2024Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 16176/2026Data pubblicazione 25/05/2026e dei motivi di appello” (v. Cass., sez. 6-V, 21 settembre 2017, n. 22022;Cass., sez. lav., 25 ottobre 2018, n. 27112); “[l]a sentenza pronunziata insede di gravame è legittimamente motivata "per relationem" ove contengaespliciti riferimenti alla pronuncia di primo grado, facendone proprie leargomentazioni in punto di diritto, e fornisca, pur sinteticamente, unarisposta alle censure formulate, nell'atto di appello e nelle conclusioni, dallaparte soccombente, risultando così appagante e corretto il percorsoargomentativo desumibile attraverso l'integrazione della parte motiva delledue sentenze” (v. Cass., sez. lav., 23 agosto 2018, n. 21037; Cass., sez.lav., 5 novembre 2018, n. 28139).Il Tribunale ha reso una motivazione per relationem richiamandoquanto sostenuto dal Giudice di pace e condividendo appieno la valutazioneda quest’ultimo effettuata in ordine al riparto della responsabilità tra iconducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro, perché basata, asseritamente,su uno scrutinio del compendio probatorio reso con motivazione ritenutapienamente congruente. Valutazione – sempre in base a quanto affermatodal secondo giudice - non intaccata adeguatamente dall’appellante, il qualenon avrebbe fornito elementi di carattere oggettivo, ma solo di naturavalutativa, al fine di pervenire a un diverso riparto della responsabilità.Il Tribunale ha reso una motivazione del tutto apparente e, come tale,inidonea a spiegare l’iter logico seguito nel percorso valutativo alla base delrigetto della doglianza svolta dall’appellante in ordine al riparto dellaresponsabilità, collocandosi al di sotto della soglia del c.d. «minimocostituzionale» (v. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass.,sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., sez. 6-I, 1° marzo 2022, n.6578; Cass., Sez. 6-III, 25 settembre 2018, n. 22598; Cass., sez. I, 3marzo 2022, n. 7090; Cass., sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4166).Il giudice dell’appello si è interamente riportato alla sentenza delGiudice di pace, del cui contenuto ha riferito laconicamente della decisionesul riparto della responsabilità sulla base del compendio probatorio; ne hacondiviso l’esito, ma non ha spiegato la valutazione critica della censuraPag. 5 di 7Numero registro generale 1902/2024Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 16176/2026Data pubblicazione 25/05/2026svolta dall’appellante, se non per evidenziarne l’inidoneità a modificarel’esito in punto riparto di responsabilità per il carattere valutativo e nonoggettivo degli elementi addotti. La sinteticità della motivazione, pertanto,non consente in alcun modo di evidenziare come il Tribunale sia giunto allacondivisione della decisione di prime cure, mancando qualsiasi esplicitorichiamo al contenuto della decisione impugnata e alla capacità di tenutarispetto alle ragioni critiche espresse dall’appellante.Il Tribunale si è limitato a far ricorso ad asserzioni stereotipate senzaevidenziare il contenuto delle allegazioni difensive e degli elementi di provaaddotti dall’appellante, dei quali se ne riferisce assertoriamente la naturapuramente valutativa, rendendo impossibile il controllo dell’iter valutativoeffettuato.2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento deirestanti: con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 37, 140, 141, 143, 145C.d.S. e 2054, comma secondo, cod. civ., sempre sul tema del riparto dellaresponsabilità; con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1917,comma 2, cod. civ. e 93 cod. proc. civ., per il diniego delrimborso/corresponsione delle «spese di resistenza» in favore del difensoredell’assicurato dichiaratosi antistatario.3. Accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenzaimpugnata deve essere cassata in relazione, rinviando al Tribunale diNapoli, in persona di diverso magistrato, che provvederà a un nuovo esamee alla regolazione delle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dilegittimità, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione in data 24 marzo 2026.Pag. 6 di 7Numero registro generale 1902/2024Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 16176/2026Data pubblicazione 25/05/2026Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 7 di 7