CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 38464/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20112/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 26. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce n. 9202/2020, depositata in data 20.5.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.7.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto la difesa d'ufficio in favore di [OSCURATO:PERSONA]Aquino nel giudizio penale indicato in atti e ha successivamente proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell'assistita per il recupero del credito professionale, procedendo al successivo pignoramento mobiliare, senza ottenere alcun esito. Ha chiesto la liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 116 tugs, per un importo di C 1800,00 complessivi, incluse le attività di recupero del credito e la fase esecutiva. Il giudice di pace ha dichiarato inammissibile la richiesta, sull'assunto che il ricorrente, nominato in sostituzione di altro difensore, ai sensi dell'art. 97, comma quarto, c.p.p., non avesse titolo al compenso. Su opposizione dell'avv [OSCURATO:PERSONA], il tribunale ha riformato il provvedimento, riconoscendo C 600 per la difesa in giudizio ed C 300,00 per le attività di recupero del credito professionale. Per la cassazione dell'ordinanza l'avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato su un unico motivo. Il Ministero della giustizia è rimasto intimato. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 1.2. Con l'unico motivo di ricorso si censura la violazione degli artt. 82, 116 tugs e 2233 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., lamentando che il provvedimento sia del tutto privo di motivazione e che il compenso per le attività monitoria ed esecutiva sia stato liquidato in violazione dei parametri di cui al d.m.5 5/2014, attribuendo un importo onnicomprensivo, senza indicazione delle attività prese in considerazione e dei compensi liquidati per ciascuna di esse. Il ricorso è fondato. Il tribunale, pur riconoscendo il rimborso delle spese sostenute per il recupero del credito e per l'attività monitoria, ha liquidato un compenso onnicomprensivo di C 300,00, senza indicare le singole attività svolte e gli importi spettanti per ciascuna di esse, impedendo il doveroso controllo sul rispetto dei parametri di liquidazione di cui al D.M. 55/2014.Il provvedimento è del tutto carente di motivazione in merito alle ragioni che hanno condotto alla liquidazione di soli € 300,00 per le attività di recupero del credito e per la fase esecutiva e ciò sebbene il Memmo avesse agito in via monitoria, avesse proposto istanza di autorizzazione al Presidente del tribunale per la ricerca telematica dei beni da sottoporre ad esecuzione e avesse vanamente proceduto al pignoramento mobiliare, svolgendo un'articolata attività volta ad ottenere il pagamento dall'assistito. È quindi accolto l'unico motivo di ricorso con cassazione dell'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e con rinvio della causa al tribunale di Lecce, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie l'unico motivo di ricorso, cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Lecce, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 15. 7.2021. DEPO