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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 20674/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28619/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa in liquidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliata in R oma, via Crescenzio n. 91, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende, unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 2, presso lo studio de gli [OSCURATO:PERSONA]Alpi ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - nonchécontro Avvocati [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via Cosseria n. 2, difesi da sé medesimi -controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione -intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2855/2021 depositata il6/10/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/5/2024dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Milanorespingeva il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale di Milano su istanza di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi avvocati,[OSCURATO:PERSONA]Alpi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. La c orte d istrettuale riteneva che la debitrice non avesse esaustivamente assolto l’onere di provare il ricorrere dei requisiti di non fallibilità previsti dall’art. 1, comma 2, l. fall., non avendo prodotto documentazione da cui evincere la correttezza dei dati indicati nei bilanci depositati.

Osservava, per contro, che il credito vantato dagli istanti non risultava appostato in bilancio.

Riteneva, inoltre, che il tribunale bene avesse fatto a non dar credito alla prospettazione difensiva circa l’inesistenza di ulteriori omissioni, che risultava smentita dal progetto di stato passivo, da cui emergeva la proposta del curatore di ammettere un credito vantato dall’Agenzia delle Entrate per € 744.881,34.

Giudicava che la produzione di questodocumento fosse ammissibile, poiché lo stesso era stato legittimamente depositato dai reclamati, in assenza di preclusioni, e poteva comunque essere acquisito d’ufficio, e rilevante, perché attestava la presenza di debiti tributari per importi ben più ingenti di quelli ipotizzati originariamente.

Evidenziava, di conseguenza, che la produzione confermava l’inattendibilità dei bilanci e la pretestuosità dell’argomentazione secondo cui la mancata annotazione dei debiti verso l’erario era conforme ai principi contabili, trattandosi di debiti accertati con sentenza anche se non ancora passata in giudicato.

Constatava, infine, che risultava così incontrovertibilmente accertato il superamento della soglia prevista dall’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall..

3. TMS ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 6 ottobre 2021, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alpi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L’intimato fallimento di TMS non ha svolto difese.

Tutte le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Occorre rilevare, in esordio,l’infondatezza dell’eccezione sollevata in via preliminare dai controricorrenti, a parere dei quali TMS, a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, si è estinta ed avrebbe così perso la legittimazione a presenta re il ricorso per cassazione.

È ben vero, infatti, che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della societàcancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; ciò, però, con la sola eccezione della fictio iuriscontemplata dall'art. 10 l. fall. (Cass., Sez.

U., 6070/2013).

Dunque, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione a contraddire spetta - anche ai fini del reclamo avverso la sentenza di fallimento -al liquidatore sociale, poiché, pur implicando la cancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'art.2495 cod. civ., in forza dell'art. 10 l. fall. è ancora possibile che entro l'anno dalla cancellazione la società sia dichiarata fallita, se l'insolvenza si è manifestata prima della cancellazione o nell'anno successivo (Cass. 18138/2013; nello stesso senso Cass.10105/2014, Cass. 23393/2016).

Analoghe considerazioni valgono ai fini di riconoscere la legittimazione della società oramai estinta a presentare ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto del reclamo. 5.1 Il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.18, comma 7, l. fall., perché la corte d’appello ha trascurato di rilevare la tardività del deposito della comparsa di costituzione dei reclamati, avvenuto ben oltre il termine previsto dall’art. 18, comma 7, l. fall., e la conseguente decadenza dei medesimi dalla possibilità di indicare mezzi di prova e produrre documenti. 5.2 Il secondo motivo di ricorso assume, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., che la partecipazione al processo di una parte tardivamente costituita, in violazione e/o falsa applicazione dell’art.18, comma 7, l. fall., e il conseguente ingresso nel processo di materiale probatorio ben oltre i termini perentori previsti da tale norma devono essere apprezzati anche sotto il profilo dell’ error in procedendo commesso dalla corte di merito. 5.3 Il terzo motivo denuncia, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata a causa del mancato rispetto del principio del contraddittorio, in violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e 101 cod. proc. civ., in quanto la società reclamante non è stata posta in condizione di far valere le proprie difese dinanzi all’organo giudicante rispettoalle considerazioni svolte dalla controparte con la sua tardiva costituzione e alla documentazione prodotta, costituita dallaproposta di stato passivo redatta dal curatore. 5.4 Il quarto motivo di ricorso prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, lett. c),l. fall. e 2424 cod. civ., come interpretabili sulla base dei principi contabili nazionali, perché i giudici distrettuali hanno inserito tra i debiti tributari da rilevare in bilancio l’importo derivante da un avviso di accertamento non definitivo e di un contenzioso non ancora chiuso.

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.

La corte d’appello, condividendo la valutazione del tribunale, ha ritenuto che TMS non avesse assolto congruamente l’onere che su di essa incombeva , di dimostrare il ricorrere dei requisiti di non fallibilità previsti dall’art. 1, comma 2, l. fall., dato che si era limitata a produrre a tal fine soltanto i propri bilanci, senza accompagnarli con ulteriore documentazione da cui fosse possibile evincere l’esattezza dei dati ivi riportati.

I giudici distrettuali hanno sottolineato che questi bilanci erano stati reputati inaffidabili dal tribunale, “con argomentazioni pienamente condivise…”, in quanto “già per esplicita ammissione della reclamante il debito per il quale procedono i creditori reclamati non risulta appostato a bilancio” (pag. 5).

La corte del merito ha poi aggiunto che la pretesa di TMS di un “atto di fede” del tribunale “circa l’inesistenza di ulteriori omissioni” risultava, a posteriori, “palesemente smentita dal progetto di stato passivo”, da cui emergeva un credito dell’Agenzia delle Entrate pari a € 744.881,34.

Questo documento “conferma[va] l’inattendibilità dei bilanci” e, nel contempo, “accerta[va] incontrovertibilmente il superamento della soglia di cui all’art. 1 co. 2 lett. c) l. fall.”(pag. 6).

Con una simile argomentazione la corte di merito, nella sostanza, ha offerto un duplice ordine di argomenti a giustificazione della propria decisione, condividendo, da una parte, i rilievi del primo giudice in ordine al fatto che la debitrice non aveva assolto adeguatamente l’onere di dimostrare il mancato superamento delle soglie di fallibilità, stante l’inattendibilità dei bilanci prodotti in ragione della mancata registrazione al loro interno del credito degli istanti; accertando, dall’altra, il superamento della soglia di legge concernente l’esposizione debitoria.

I mezzi presentati sottolineano a più riprese che il giudice del reclamo ha basato la propria decisione “unicamente” sul progetto di stato passivo prodotto in sede di reclamo (pag. 15 del ricorso), quando invece questo documento è stato valorizzato, oltre che per accertare il superamento della soglia, solo per confortare l’accertamento dell’inattendibilità dei bilanci, che già era stata ravvisata dal tribunale, “con argomentazioni pienamente condivise” dalla c orte territoriale, prima e a prescindere dal doc umento predisposto dal curatore.

Nessuno dei motivi di ricorso, dunque, investe e contrasta specificamente l’affermazione della corte del merito - costituente autonoma ratio decidendi , di per sé sufficiente a fondare la statuizione di rigetto del reclamo - della piena condivisibilità dell’accertamento, già compiuto dal primo giudice, di inattendibilità dei bilanci prodotti da TMS e del conseguente mancato assolvimento da parte della società dell’onere di provare di non essere assoggettabile a fallimento ai sensi dell’art. art. 1, comma 2, l. fall..

I motivi risultano, in conclusione, inammissibili per difetto di interesse, atteso che l’eventuale fondatezza delle censure in essi illustrate non potrebbero comunque condurre alla cassazione della sentenza, che resterebbe sorretta dalla ratio non impugnata ( fra molte, Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012).

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%, da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28619/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa in liquidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliata in R oma, via Crescenzio n. 91, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende, unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 2, presso lo studio de gli [OSCURATO:PERSONA]Alpi ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - nonchécontro Avvocati [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via Cosseria n. 2, difesi da sé medesimi -controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione -intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2855/2021 depositata il6/10/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/5/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Milanorespingeva il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale di Milano su istanza di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi avvocati,[OSCURATO:PERSONA]Alpi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. La c orte d istrettuale riteneva che la debitrice non avesse esaustivamente assolto l’onere di provare il ricorrere dei requisiti di non fallibilità previsti dall’art. 1, comma 2, l. fall., non avendo prodotto documentazione da cui evincere la correttezza dei dati indicati nei bilanci depositati. Osservava, per contro, che il credito vantato dagli istanti non risultava appostato in bilancio. Riteneva, inoltre, che il tribunale bene avesse fatto a non dar credito alla prospettazione difensiva circa l’inesistenza di ulteriori omissioni, che risultava smentita dal progetto di stato passivo, da cui emergeva la proposta del curatore di ammettere un credito vantato dall’Agenzia delle Entrate per € 744.881,34. Giudicava che la produzione di questodocumento fosse ammissibile, poiché lo stesso era stato legittimamente depositato dai reclamati, in assenza di preclusioni, e poteva comunque essere acquisito d’ufficio, e rilevante, perché attestava la presenza di debiti tributari per importi ben più ingenti di quelli ipotizzati originariamente. Evidenziava, di conseguenza, che la produzione confermava l’inattendibilità dei bilanci e la pretestuosità dell’argomentazione secondo cui la mancata annotazione dei debiti verso l’erario era conforme ai principi contabili, trattandosi di debiti accertati con sentenza anche se non ancora passata in giudicato. Constatava, infine, che risultava così incontrovertibilmente accertato il superamento della soglia prevista dall’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall.. 3. TMS ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 6 ottobre 2021, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alpi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L’intimato fallimento di TMS non ha svolto difese. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Occorre rilevare, in esordio,l’infondatezza dell’eccezione sollevata in via preliminare dai controricorrenti, a parere dei quali TMS, a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, si è estinta ed avrebbe così perso la legittimazione a presenta re il ricorso per cassazione. È ben vero, infatti, che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della societàcancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; ciò, però, con la sola eccezione della fictio iuriscontemplata dall'art. 10 l. fall. (Cass., Sez. U., 6070/2013). Dunque, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione a contraddire spetta - anche ai fini del reclamo avverso la sentenza di fallimento -al liquidatore sociale, poiché, pur implicando la cancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'art.2495 cod. civ., in forza dell'art. 10 l. fall. è ancora possibile che entro l'anno dalla cancellazione la società sia dichiarata fallita, se l'insolvenza si è manifestata prima della cancellazione o nell'anno successivo (Cass. 18138/2013; nello stesso senso Cass.10105/2014, Cass. 23393/2016). Analoghe considerazioni valgono ai fini di riconoscere la legittimazione della società oramai estinta a presentare ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto del reclamo. 5.1 Il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.18, comma 7, l. fall., perché la corte d’appello ha trascurato di rilevare la tardività del deposito della comparsa di costituzione dei reclamati, avvenuto ben oltre il termine previsto dall’art. 18, comma 7, l. fall., e la conseguente decadenza dei medesimi dalla possibilità di indicare mezzi di prova e produrre documenti. 5.2 Il secondo motivo di ricorso assume, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., che la partecipazione al processo di una parte tardivamente costituita, in violazione e/o falsa applicazione dell’art.18, comma 7, l. fall., e il conseguente ingresso nel processo di materiale probatorio ben oltre i termini perentori previsti da tale norma devono essere apprezzati anche sotto il profilo dell’ error in procedendo commesso dalla corte di merito. 5.3 Il terzo motivo denuncia, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata a causa del mancato rispetto del principio del contraddittorio, in violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e 101 cod. proc. civ., in quanto la società reclamante non è stata posta in condizione di far valere le proprie difese dinanzi all’organo giudicante rispettoalle considerazioni svolte dalla controparte con la sua tardiva costituzione e alla documentazione prodotta, costituita dallaproposta di stato passivo redatta dal curatore. 5.4 Il quarto motivo di ricorso prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, lett. c),l. fall. e 2424 cod. civ., come interpretabili sulla base dei principi contabili nazionali, perché i giudici distrettuali hanno inserito tra i debiti tributari da rilevare in bilancio l’importo derivante da un avviso di accertamento non definitivo e di un contenzioso non ancora chiuso. 6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili. La corte d’appello, condividendo la valutazione del tribunale, ha ritenuto che TMS non avesse assolto congruamente l’onere che su di essa incombeva , di dimostrare il ricorrere dei requisiti di non fallibilità previsti dall’art. 1, comma 2, l. fall., dato che si era limitata a produrre a tal fine soltanto i propri bilanci, senza accompagnarli con ulteriore documentazione da cui fosse possibile evincere l’esattezza dei dati ivi riportati. I giudici distrettuali hanno sottolineato che questi bilanci erano stati reputati inaffidabili dal tribunale, “con argomentazioni pienamente condivise…”, in quanto “già per esplicita ammissione della reclamante il debito per il quale procedono i creditori reclamati non risulta appostato a bilancio” (pag. 5). La corte del merito ha poi aggiunto che la pretesa di TMS di un “atto di fede” del tribunale “circa l’inesistenza di ulteriori omissioni” risultava, a posteriori, “palesemente smentita dal progetto di stato passivo”, da cui emergeva un credito dell’Agenzia delle Entrate pari a € 744.881,34. Questo documento “conferma[va] l’inattendibilità dei bilanci” e, nel contempo, “accerta[va] incontrovertibilmente il superamento della soglia di cui all’art. 1 co. 2 lett. c) l. fall.”(pag. 6). Con una simile argomentazione la corte di merito, nella sostanza, ha offerto un duplice ordine di argomenti a giustificazione della propria decisione, condividendo, da una parte, i rilievi del primo giudice in ordine al fatto che la debitrice non aveva assolto adeguatamente l’onere di dimostrare il mancato superamento delle soglie di fallibilità, stante l’inattendibilità dei bilanci prodotti in ragione della mancata registrazione al loro interno del credito degli istanti; accertando, dall’altra, il superamento della soglia di legge concernente l’esposizione debitoria. I mezzi presentati sottolineano a più riprese che il giudice del reclamo ha basato la propria decisione “unicamente” sul progetto di stato passivo prodotto in sede di reclamo (pag. 15 del ricorso), quando invece questo documento è stato valorizzato, oltre che per accertare il superamento della soglia, solo per confortare l’accertamento dell’inattendibilità dei bilanci, che già era stata ravvisata dal tribunale, “con argomentazioni pienamente condivise” dalla c orte territoriale, prima e a prescindere dal doc umento predisposto dal curatore. Nessuno dei motivi di ricorso, dunque, investe e contrasta specificamente l’affermazione della corte del merito - costituente autonoma ratio decidendi , di per sé sufficiente a fondare la statuizione di rigetto del reclamo - della piena condivisibilità dell’accertamento, già compiuto dal primo giudice, di inattendibilità dei bilanci prodotti da TMS e del conseguente mancato assolvimento da parte della società dell’onere di provare di non essere assoggettabile a fallimento ai sensi dell’art. art. 1, comma 2, l. fall.. I motivi risultano, in conclusione, inammissibili per difetto di interesse, atteso che l’eventuale fondatezza delle censure in essi illustrate non potrebbero comunque condurre alla cassazione della sentenza, che resterebbe sorretta dalla ratio non impugnata ( fra molte, Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012). 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%, da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve
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