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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 34486/2025

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 7872 / 20 20 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore –intimata – [OSCURATO:PERSONA], IVA EIRAPr.g. n. 7872/20120a.c.4 /11/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] - SALERNO , n. 6380 / 1 9 , depositat a in data 23/7/2019; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 4 novembre 2025 ; Fatti di causa Alla società [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’attività di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive, fu notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, con cui l’Ufficio accertò induttivamente maggiori componenti positivi di reddito per euro 175.578, determinando la maggiore Ires ineuro 12.148, l’Irap in euro 2.110 e l’Iva ineuro 36.767, oltre sanzioni e interessi.

Proposto ricorso, la C.T.P. di Avellino lo accolse, annullando l’atto impositivo.

La sentenza di primo grado fu confermata dalla C.T.R. territoriale, su appello dell’Ufficio.

Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La società è rimasta intimata.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazione degli artt. 39 comma 2 d.P.R. n. 600 del 1973, 19 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. e gli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Ufficio censura la sentenza impugnata per aver violato i criteri legali di riparto dell’onere della prova.

In particolare, l’Ufficio afferma che l’atto impositivo notificato alla società si fonda su un accertamento induttivopreceduto dall’invito alla r.g. n. 7872/20120a.c.4 /11/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente a fornire documentazione contabile relativa all’anno 2011, documentazione non prodottain sede istruttoria.

Applicando, allora, i criteri della ricostruzione induttiva del reddito, l’Ufficio contestò alla società di non aver indicato alcun ricavo nell’anno 2011, nonostante che avesse dichiarato merce in giacenza disponibile per la commercializzazionedi cui non aveva giustificato le sorti.

La società contribuente, in altre parole, non aveva sufficientemente giustificato le incongruenze dei dati dichiarati rispetto al mancato conseguimento di ricavi nel 2011 e la C.T.R., secondo l’Ufficio, avrebbe violato le norme sui criteri di riparto dell’onere della prova in presenza di un accertamento induttivo rispetto al quale deve essere la contribuente a vincere la concludenza dei fatti posti a fondamento della ripresa fiscale.

Nel caso di specie, le difese della contribuente sarebbero rimaste al livello di mere affermazionicirca il valore nullo delle rimanenze, senza indizi concreti atti ad attingere la prova di tale valore nullo.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazione degli artt. 92 Tuir e 2424, 2426 e 2427 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Ufficio censura la sentenza impugnata per aver ritenuto nullo il valore delle rimanenze nell’anno d’imposta accertato, e dunque per aver dichiarato infondata la ripresa fiscale, solo sulla base di una perizia redatta da un professionista, non giurata e versata in copia, dalla quale sommariamente si dava atto dell’inservibilità delle rimanenze, costituite da natanti e da parti di essi, senza che in questa perizia vi fosse una precisa descrizione dello stato d’uso delle singole imbarcazioni.

Inoltre, l’Ufficio si duole che la nota integrativa al bilancio non fosse stata redatta secondo i criteri di cui all’art. 2427 c.c., che non fossero stati spiegati i criteri seguiti per la svalutazione delle rimanenze e che r.g. n. 7872/20120a.c.4 /11/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non fossero state rispettate le condizioni che consentono di operare la svalutazione dei beni merce.

3. I due motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.

Innanzitutto, si deve dare atto che la perizia prodotta nel giudizio di merito dalla società, ed allegata all’odierno ricorso dell’Ufficio, è sommaria e non dà conto del preciso stato in cui si trovavano i natanti iscritti tra le rimanenze della contribuente.

Già leggendo la perizia, in particolare, emerge che non tutti i natanti erano nelle stesse condizioni di degrado, con la conseguenza che la totale svalutazione delle stesse operate in relazione all’anno d’imposta oggetto di accertamento appare inattendibile.

La sentenza impugnata, inoltre, attribuendo un peso decisivo alla indicata perizia di parte al fine di ritenere attendibile l’azzeramento del valore delle rimanenze per l’anno oggetto di accertamento, non ha specificamente indicato i criteri legali seguiti dalla società contribuente per la svalutazione di tali rimanenze, applicabili anche alle società che redigono il bilancio in forma semplificata (art. 2435 bis c.c.; 2427 c.c.).

4. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata per nuovo esame alla CGT-2 della Campania, sezione distaccata di Salerno, che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata.

Rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, che, in diversa composizione, reg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 7872 / 20 20 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore –intimata – [OSCURATO:PERSONA], IVA EIRAPr.g. n. 7872/20120a.c.4 /11/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] - SALERNO , n. 6380 / 1 9 , depositat a in data 23/7/2019; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 4 novembre 2025 ; Fatti di causa Alla società [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’attività di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive, fu notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, con cui l’Ufficio accertò induttivamente maggiori componenti positivi di reddito per euro 175.578, determinando la maggiore Ires ineuro 12.148, l’Irap in euro 2.110 e l’Iva ineuro 36.767, oltre sanzioni e interessi. Proposto ricorso, la C.T.P. di Avellino lo accolse, annullando l’atto impositivo. La sentenza di primo grado fu confermata dalla C.T.R. territoriale, su appello dell’Ufficio. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazione degli artt. 39 comma 2 d.P.R. n. 600 del 1973, 19 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. e gli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Ufficio censura la sentenza impugnata per aver violato i criteri legali di riparto dell’onere della prova. In particolare, l’Ufficio afferma che l’atto impositivo notificato alla società si fonda su un accertamento induttivopreceduto dall’invito alla r.g. n. 7872/20120a.c.4 /11/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente a fornire documentazione contabile relativa all’anno 2011, documentazione non prodottain sede istruttoria. Applicando, allora, i criteri della ricostruzione induttiva del reddito, l’Ufficio contestò alla società di non aver indicato alcun ricavo nell’anno 2011, nonostante che avesse dichiarato merce in giacenza disponibile per la commercializzazionedi cui non aveva giustificato le sorti. La società contribuente, in altre parole, non aveva sufficientemente giustificato le incongruenze dei dati dichiarati rispetto al mancato conseguimento di ricavi nel 2011 e la C.T.R., secondo l’Ufficio, avrebbe violato le norme sui criteri di riparto dell’onere della prova in presenza di un accertamento induttivo rispetto al quale deve essere la contribuente a vincere la concludenza dei fatti posti a fondamento della ripresa fiscale. Nel caso di specie, le difese della contribuente sarebbero rimaste al livello di mere affermazionicirca il valore nullo delle rimanenze, senza indizi concreti atti ad attingere la prova di tale valore nullo. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazione degli artt. 92 Tuir e 2424, 2426 e 2427 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Ufficio censura la sentenza impugnata per aver ritenuto nullo il valore delle rimanenze nell’anno d’imposta accertato, e dunque per aver dichiarato infondata la ripresa fiscale, solo sulla base di una perizia redatta da un professionista, non giurata e versata in copia, dalla quale sommariamente si dava atto dell’inservibilità delle rimanenze, costituite da natanti e da parti di essi, senza che in questa perizia vi fosse una precisa descrizione dello stato d’uso delle singole imbarcazioni. Inoltre, l’Ufficio si duole che la nota integrativa al bilancio non fosse stata redatta secondo i criteri di cui all’art. 2427 c.c., che non fossero stati spiegati i criteri seguiti per la svalutazione delle rimanenze e che r.g. n. 7872/20120a.c.4 /11/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non fossero state rispettate le condizioni che consentono di operare la svalutazione dei beni merce. 3. I due motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati. Innanzitutto, si deve dare atto che la perizia prodotta nel giudizio di merito dalla società, ed allegata all’odierno ricorso dell’Ufficio, è sommaria e non dà conto del preciso stato in cui si trovavano i natanti iscritti tra le rimanenze della contribuente. Già leggendo la perizia, in particolare, emerge che non tutti i natanti erano nelle stesse condizioni di degrado, con la conseguenza che la totale svalutazione delle stesse operate in relazione all’anno d’imposta oggetto di accertamento appare inattendibile. La sentenza impugnata, inoltre, attribuendo un peso decisivo alla indicata perizia di parte al fine di ritenere attendibile l’azzeramento del valore delle rimanenze per l’anno oggetto di accertamento, non ha specificamente indicato i criteri legali seguiti dalla società contribuente per la svalutazione di tali rimanenze, applicabili anche alle società che redigono il bilancio in forma semplificata (art. 2435 bis c.c.; 2427 c.c.). 4. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata per nuovo esame alla CGT-2 della Campania, sezione distaccata di Salerno, che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, che, in diversa composizione, reg
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